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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28046/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, nn. 2, 5 e 6 cod. pen. (Ginosa, 21/02/2015).

Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento dell'imputato ad opera della polizia giudiziaria.

Il motivo proposto è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaiati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare alle pagg. 8 e 9).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore ItPesidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, nn. 2, 5 e 6 cod. pen. (Ginosa, 21/02/2015). Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento dell'imputato ad opera della polizia giudiziaria. Il motivo proposto è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaiati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare alle pagg. 8 e 9). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore ItPesidente
Sentenza Cassazione n. 28046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris