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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04093/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33164/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 settembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2019 del Tribunale di Crotone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1973.

2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione, perché l'argomentazione seguita era inadeguata a dimostrare la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in una censura di mero stile della sentenza di appello.

Infatti, i Giudici hanno escluso motivatamente l'uso personale della marjuana che era occultata sotto l'armadio della camera da letto unitamente al bilancino di precisione.

L'imputato non aveva dedotto un abituale consumo e, d'altra parte, vi erano precedenti specifici che facevano propendere per una perdurante dedizione all'attività di spaccio.

La difesa non ha sottoposto a critica il ragionamento logico-deduttivo dei Giudici di merito ed è precluso al giudice di legittimità un diverso apprezzamento del fatto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33164/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 settembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2019 del Tribunale di Crotone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1973. 2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione, perché l'argomentazione seguita era inadeguata a dimostrare la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in una censura di mero stile della sentenza di appello. Infatti, i Giudici hanno escluso motivatamente l'uso personale della marjuana che era occultata sotto l'armadio della camera da letto unitamente al bilancino di precisione. L'imputato non aveva dedotto un abituale consumo e, d'altra parte, vi erano precedenti specifici che facevano propendere per una perdurante dedizione all'attività di spaccio. La difesa non ha sottoposto a critica il ragionamento logico-deduttivo dei Giudici di merito ed è precluso al giudice di legittimità un diverso apprezzamento del fatto. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris