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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 17602/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29729/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, [OSCURATO:PERSONA] (TV), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 5697, Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Triesten. 30/2019 pubblicata il 28/03/2019, R.G. 181/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza non definitiva n. 30/2019, la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato la rimessione in termini degli odierni controricorrenti e OGGETTO: sentenza d'appello non definitiva su questione - impugnabilità intimata e quindi tempestivo l’appello da loro proposto con ricorso depositato in data 22/10/2018 avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la predetta pronunzia non definitiva ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi.

3. Hanno resistito con controricorso gli intimati, eccetto [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata.

4. Tutte le parti (eccetto [OSCURATO:PERSONA])hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 360, co. 3, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione immediata per cassazione - ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della decisione definitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisca, anche parzialmente, il giudizio) - le sentenze meramente endoprocessuali, ossia quelle che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (v. da ultimo Cass. ord. n. 23907/2022).

In funzione nomofilattica, questa Corte ha affermato che "la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate" ( Cass. sez. un. n. 25774/2015).

Nella motivazione di tale pronunzia le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il legislatore distingue il regime impugnatorio delle sentenze “definitive”, delle “parziali o non definitive su domanda” e delle “non definitive su questioni”: a) per le sentenze definitive, vale la regola generale dell'impugnazione immediata (art. 360, co. 1 e 2, c.p.c.);b) per le sentenze che decidono parzialmente il merito (le sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio) è possibile, a scelta della parte, l'impugnazione immediata o la riserva di ricorso (art. 361, co. 1, c.p.c.); c) invece, le sentenze non definitive su questioni oppure interlocutorie non possono sono essere impugnate con ricorso immediato e sono quindi soggette ad una riserva ex lege, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio (art. 360, co. 3, c.p.c.).

Nello stesso senso si erano già pronunziate le sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 23891/2010.

Nel caso di specie si verte nell’ipotesi sub c) e pertanto il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti costituiti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed IVA; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29729/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, [OSCURATO:PERSONA] (TV), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 5697, Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Triesten. 30/2019 pubblicata il 28/03/2019, R.G. 181/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza non definitiva n. 30/2019, la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato la rimessione in termini degli odierni controricorrenti e OGGETTO: sentenza d'appello non definitiva su questione - impugnabilità intimata e quindi tempestivo l’appello da loro proposto con ricorso depositato in data 22/10/2018 avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la predetta pronunzia non definitiva ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi. 3. Hanno resistito con controricorso gli intimati, eccetto [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 4. Tutte le parti (eccetto [OSCURATO:PERSONA])hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 360, co. 3, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione immediata per cassazione - ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della decisione definitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisca, anche parzialmente, il giudizio) - le sentenze meramente endoprocessuali, ossia quelle che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (v. da ultimo Cass. ord. n. 23907/2022). In funzione nomofilattica, questa Corte ha affermato che "la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate" ( Cass. sez. un. n. 25774/2015). Nella motivazione di tale pronunzia le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il legislatore distingue il regime impugnatorio delle sentenze “definitive”, delle “parziali o non definitive su domanda” e delle “non definitive su questioni”: a) per le sentenze definitive, vale la regola generale dell'impugnazione immediata (art. 360, co. 1 e 2, c.p.c.);b) per le sentenze che decidono parzialmente il merito (le sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio) è possibile, a scelta della parte, l'impugnazione immediata o la riserva di ricorso (art. 361, co. 1, c.p.c.); c) invece, le sentenze non definitive su questioni oppure interlocutorie non possono sono essere impugnate con ricorso immediato e sono quindi soggette ad una riserva ex lege, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio (art. 360, co. 3, c.p.c.). Nello stesso senso si erano già pronunziate le sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 23891/2010. Nel caso di specie si verte nell’ipotesi sub c) e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti costituiti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed IVA; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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