CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 20306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura della semilibertà concessagli; letta la memoria depositata dalla difesa il 1 febbraio 2023; ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).; ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata e rispettosa della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, valorizzando la circostanza che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni (allontanamento dal luogo del tirocinio in due occasioni per asserite e non documentate ragioni di salute, una delle quali era invece trovato presso la sua abitazione in compagnia di una donna) a buona ragione ritenute gravi e sintomatiche della inidoneità alla misura alternativa concessagli, continuando il condannato a banalizzare l'importanza del beneficio concessogli, del quale mostra di non comprendere appieno il significato; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così