CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rapp.te pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- RISCOSSIONE: cartella di pagamento ex art. 36 ter d.p.r. 600/73 – sanzione per visto infedele – competenza funzionale dell’ente impositore. domicilio fiscale del trasgressore. avverso la sentenza n. 984/16/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 3.4.2024, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] impugnavano davanti alla C.T.P. di Milano la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del Modello 730/2016 di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pavia, per aver apposto visto di conformità infedele, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso. 3. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Ufficio, accoglieva il gravame e condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado. 4. Il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. 6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo–rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma del d.lgs 241/1997, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», le parti ricorrenti lamentano che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs 241/97 che prevede: “2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe che il Legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla [OSCURATO:PERSONA] competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore - laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF) – senza alcun rinvio all’art 31 DP 600/73, che indica la diversa competenza per gli Uffici in sede di controllo ex artt 36 bis o 36 ter DPR 600/73 e senza distinzione di sorta tra le violazioni di cui al comma 1 dell’art. 39 cit. Sul punto esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796 tutte emesse nell’anno 2024. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997, nonché dell’art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», si sostiene che i giudici del gravame, recependo integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, abbiano erroneamente affermato, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze dell’infedele asseverazione - non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», deducono che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, c.p.c., in materia di spese processuali, non avendo tenuto in debita considerazione il disposto dell’art 92, secondo comma, c.p.c. ossia dell’assoluta novità della questione trattata e neppure del fatto che l’Agenzia delle Entrate era patrocinata da propri funzionari, sia in primo e secondo grado. 4. E’ fondato il primo motivo, che riveste valore assorbente. 4.1. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). 4.2. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità. 5. I restanti motivi restano assorbiti 6. Per l’effetto, questa Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo di primo grado, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado). 7. In considerazione della novità della questione e della recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità vengono compensate. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di primo grado nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Presidente (And