CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38630/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 dicembre 1983 avverso la sentenza resa il 21 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 9 ottobre 2019 dal GIP del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico colpevoli del reato di ricettazione di circa 550 kg. di cavi elettrici di provenienza furtiva. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione degli articoli 110, 648 cod.pen. e 192 cod. proc.pen e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, in quanto gli stessi coimputati, nel rendere spontanee dichiarazioni, hanno escluso il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella attività di reperimento dei cavi e hanno riferito che si era detto contrario a custodirli nel suo magazzino. La corte ha proceduto ad una sommaria ricostruzione di tipo congetturale, mentre avrebbe dovuto fare corretta applicazione della giurisprudenza consolidata, secondo cui non risponde del delitto di ricettazione colui che, non avendo concretamente preso parte alla commissione del fatto, venga trovato mentre utilizza il bene unitamente agli autori del reato, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quantomeno morale. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità di cui all'articolo 648 oggi quarto comma cod.pen., poiché la corte ha valorizzato la rilevante quantità dei cavi ricettati e l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, così formulando una motivazione apparente, senza considerare che la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda era del tutto marginale. 2.3 Violazione dell'art. 625 comma primo n. 7 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla relativa aggravante, in quanto con un ulteriore motivo di appello si chiedeva di escluderne la sussistenza, ma la Corte ha respinto la richiesta sul rilievo che il soggetto passivo è urnsag-g321-.0 gestore di un servizio pubblico e il materiale sottratto era funzionale all'erogazione del servizio. La corte tuttavia non ha considerato che il materiale rinvenuto era in stato di abbandono e che una pronunzia di questa corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in analoga ipotesi. 2.4 Violazione dell'articolo 62 numero 4 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte nel negare la detta attenuante ha affermato che il danno cagionato non può ritenersi lieve, ma tale affermazione è errata poiché l'appropriazione ha riguardato fili di rame in stato di abbandono e non è pertanto di particolare rilevanza. 2.5 Violazione dell'art.114 comma primo e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante in parolebin ragione della marginalità del ruolo del ricorrente.gemt09a Corte si è limitata a ritenere che l'imputato sia responsabile tanto quanto gli altri soggetti coinvolti, i quali si sono invece autoaccusati in via esclusiva della commissione del reato e hanno escluso il coinvolgimento personale del ricorrente. 2.6 Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche/ poiché la corte non ha adempiuto all'onere motivazionale mentre avrebbe dovuto valorizzare il ruolo assunto nella vicenda dall'imputato, il minore disvalore sociale della sua condotta, la tenuità del danno arrecato. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza della stessa in relazione all'applicazione della recidiva, in quanto non è stato operato un concreto accertamento della maggiore pericolosità dell'imputato e la corte di merito si è limitata a valorizzare la presenza di precedenti penali, senza considerare che per il riconoscimento della sussistenza della recidiva non è sufficiente richiamare i precedenti penali ma è necessario valutare la pericolosità che la commissione di nuovi reati palesa in relazione alle precedenti condanne per delitti non colposi. 2.8 Violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. a causa della eccessività della pena inflitta poiché la corte non motiva in ordine alla determinazione della sanzione penale.3.11 ricorso è inammissibile. La corte di merito ha reso adeguata ed esaustiva motivazione conforme ai principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema, rispondendo a tutte le censure sollevate con l'atto di appello,che il ricorrente reitera in maniera pedissequa, così destinando il ricorso alla inammissibilità. Il ricorrente, inoltre, cerca di riproporre una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che esula dalle competenze di questa Corte di legittimità ed è stata smentita dalle emergenze processuali e adeguatamente esposte in sentenza. E' sufficiente ribadire in questa sede che [OSCURATO:PERSONA] è il proprietario del magazzino al cui interno i correi sono stati sorpresi e alla cui presenza erano intenti a sguainare l'anima di rame di un ingente quantità di cavi elettrici di proprietà dell'Enel. Inoltre altri 350 kg di cavi sono stati rinvenuti a casa dell'[OSCURATO:PERSONA]. Deve convenirsi con i giudici di merito che alla stregua di queste emergenze probatorie si palesa evidente la responsabilità dell'imputato per avere ricevuto il materiale di provenienza furtiva, mettendo a disposizione un magazzino nella sua disponibilità e custodendone parte nella sua abitazione, nell'evidente consapevolezza della sua provenienza furtiva. Inoltre il ruolo dell'imputato non risulta essere affatto marginale, ma anzi assume rilevanza centrale nell'esecuzione del reato. La tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di cavi abbandonati, non ha trovato alcuna prova nelle allegazioni difensive e risulta ampiamente smentita dal valore rilevante dei cavi rinvenuti, in ragione del rame in essi contenuto; dalla costatazione che cavi di questo genere risultano essere di proprietà della società Enel e dalla ingente quantità sequestrata pari a diverse centinaia di chili, che escludono l'ipotesi di un rinvenimento casuale di materiale abbandonato. Tutte le censure in merito alle aggravanti, al diniego delle attenuanti invocate dalla difesa e all'applicazione della recidiva hanno trovato precipua e corretta risposta nella sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta. 4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizion i P.Q.M. Dichiara inammissibile del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 4 maggio 2023 /,‘ il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]