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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06750/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE%/„..cra----Dart , 1• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alle risultanze del verbale di arresto, dei verbali di sommarie informazioni e dai referti medici acquisiti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati, i quali, optando per il rito speciale, hanno implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, altresì, inammissibile il motivo che deduce l'eccessività della pena, senza denunciarne l'illegalità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 g aio 2022 Il consiglire,,etensore ) Il P ,idente Anna 9fiscuclo Giorgi 1Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] CAble

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE%/„..cra----Dart , 1• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alle risultanze del verbale di arresto, dei verbali di sommarie informazioni e dai referti medici acquisiti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati, i quali, optando per il rito speciale, hanno implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, altresì, inammissibile il motivo che deduce l'eccessività della pena, senza denunciarne l'illegalità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 g aio 2022 Il consiglire,,etensore ) Il P ,idente Anna 9fiscuclo Giorgi 1Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] CAble
Sentenza Cassazione n. 06750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris