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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22417/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27747 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro temporedi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio legale Castaldo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 (indirizzi PEC dei difensori: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL] Oggetto: Tributi -accise – GPL uso domestico - Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 -utilizzo per autotrazione-Giudizio di rinvio- rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio ail.it)e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso i suddettiindirizzi PEC dei difensori; -ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2690/07/2021, depositata in data 26 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 318/39/2012 rigettava l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 569/09 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.), per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull'accisa per l'accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico.

In particolare, l'avviso di pagamento era stato emesso all'esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 30762/2019, accoglieva i primi quattro motivi (assorbito il quinto) con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3.In particolare, la Corte accoglieva il ricorso ravvisando sia la violazione di legge (motivi primo e secondo) che il vizio motivazionale (motivi terzo e quarto) della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la CTR, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire -apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie - che alcuna prova era stata offerta dall’Agenzia circa la vendita di gas da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ad altre società ad uso autotrazione e non ad uso domestico, e dall’altro, aveva valorizzato quale unico elemento istruttorio la sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) per negarne ogni valore probatorio in quanto emessa in assenza di dibattimento così fornendo anche una motivazione inadeguata in relazione al complesso di elementi di prova forniti dall’Amministrazione unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p. 4.Riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane. 5.In punto di diritto,il giudice di appello in sede di rinvio ha affermato che: 1) non sussisteva l’eccepito giudicato interno sulla statuizione della CTP secondo cui l’Agenzia non avrebbe provato la “medesimezza dei fatti” posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, avendo la stessa contribuente affermato nel controricorso che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo sussistere sia il difetto di motivazione che l’inefficacia e inidoneità ai fini istruttori della sentenza ex art. 444 c.p.c. con la conseguente ricaduta sull’accertamento; inoltre la stessa contribuente non risultava avere mai contestato né in primo né in secondo grado l’asserita diversità dei fatti posti a base dell’accertamento amministrativo e della sentenza ex art. 444 c.p.c. limitandosi a contestare la utilizzabilità di tale sentenza nel giudizio tributario; peraltro, la Corte di cassazione (nella sentenza n. 30762/2019) aveva evidenziato che la medesimezza dei fatti era stata chiaramente presupposta dalla CTR; 2) alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019, la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 444 c.p.p., quale pronuncia di condanna, era pienamente utilizzabile come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento; 3) era erronea l’interpretazione dell’art. 8, comma 36 della legge n. 67/88 effettuata dal giudice di primo grado secondo cui trattandosi di bombole di gas liquido da 10 a 15 kg sarebbe implicita la destinazione ad uso domestico e graverebbe sull’Ufficio la prova della diversa destinazione, atteso che tale interpretazione avrebbe portato ad esonerare l’impresa da ogni responsabilità per l’uso illegittimo del prodotto qualora si fosse resa partecipa della frode; 4) dai p.v.c., dal decreto di sequestro e dall’informativa della Guardia di finanza depositati dall’Agenzia in giudizio risultava chiaramente l’accertamento delle condotte illecite poste in essere dall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e dagli altri soggetti realizzate tramite la distrazione di GLP ad uso domestico (ad accisa agevolata), immesso in consumo come GPL ad uso autotrazione (ad accisa maggiorata); 5) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/92, era inammissibile l’eccezione sollevata dalla contribuente/appellata circa l’assunta illegittimità dell’avviso impugnato per difetto di contraddittorio, non potendo nel giudizio di rinvio essere formulate richieste diverse da quelle prese nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.6.

Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 7.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

8. In data 4.6.2024Antonio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a. ) in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di Samagass.r.l. ( poi s.p.a. ) in liquidazione, hanno depositatoatto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio in quanto lo stesso non è stato parte nei gradi di merito, avendo proposto, come si evince anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30763/2019, il ricorso di primo grado esclusivamente nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.). 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi e, in subordine, in caso di rigetto implicito, la violazione dell’art. 295 c.p.c.

In particolare, la contribuente, con istanza depositata il 10 febbraio 2021, aveva richiesto la trattazione congiunta ad altri procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale (di cui sei attivati da [OSCURATO:SOCIETA] in riassunzione e altri sei attivati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in riassunzione a seguito di sentenze della Corte di cassazione) attinenti alla medesima vicenda nonché contemporaneamente anche la sospensione del giudizio di rinvio pendendo giudizio per revocazione avverso la sentenza (n. 30762/2019) della Corte di cassazione sia per evitare il rischio di giudicati contrastanti sia in virtù del principio del giusto processo.

Nell’ipotesi in cui si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di sospensione e riunione, il ricorrente denunciala violazione dell’art. 295 c.p.c. in quanto la parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio avrebbe dovuto indurre la Commissione a disporre la sospensione del secondo, in considerazione dei principi di economia processuale e di coerenza del sistema. 3.Con il secondo motivo si denuncia in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’Unione europea e, in subordine, violazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 19 del d.lgs. n. 504/1995 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità ex art. 63 cit.dell’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per non essere stato concesso dall’Amministrazione un termine per esercitarlo, sebbene sin dal ricorso introduttivo, fosse stata denunciata la violazione del contraddittorio preventivo (per non essere stato avviato un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione al ricorrente medesimo degli eventuali addebiti), eccezione poi debitamente reiterata nell’atto di riassunzione; in ogni caso, la CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta - contenuta nell’atto di riassunzione - di rilevabilità d’ufficio della violazione della normativa europea che impone il contraddittorio preventivo; infine, nell’ipotesi si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE circa l’obbligo dell’Amministrazione di convocazione del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento in materia di tributi armonizzati.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., 8, comma 36, della legge n. 67/1988, 445, comma 1bis c.p.p., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere la CTR -erroneamente interpretando il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019 - ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, quale “sentenza di condanna” avente effetti probatori pieni nell’ambito del giudizio tributario, ancorché quest’ultima potesse assumere valore indiziario soltanto nel contesto di altri elementi acquisiti, con ciò invertendo indebitamente l’onere della prova, e nonostante il divieto di cui all’art. 445 c.p.p.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata nel ricorso in riassunzione di mancata prova della corrispondenza del petitum penale con quello tributario sotto il profilo della quantificazione del debito di imposta.

Infine, il ricorrente denuncia la motivazione apparente per avere la CTR ritenuto giustificato il superamento della presunzione legale di destinazione ad uso domestico del GPL prodotto da [OSCURATO:SOCIETA] facendo un generico riferimento ad atti depositati in giudizio (p.v.c., decreto di sequestro e informativa della GdF) senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. nonché degli art. 112 c.p.c. e 36 D.lgs. 546/1992 per l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni con cui si era evidenziato che: 1) l’adesione al patteggiamento era stata determinata dalle ragione giustificativa di un calcolo utilitaristico per il quale il danno della “semi-condanna” sarebbe stato inferiore a quello derivante dal protrarsi del sequestro dell’azienda e dalla prospettiva della confisca della stessa (pag. 10 ricorso in riassunzione, allegato al ricorso); 2) mancava la quantificazione del debito fiscale imputato alla società e comunque la prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario (pag.11 del ricorso in riassunzione allegato al ricorso).

6. In data 4 giugno 2024,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositatoatto di rinuncia al ricorso.

6.1. Nell’atto di rinuncia -premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2) a partire dal 24 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal registro delle imprese, come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.

6.2. La rinuncia al ricorso risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’Agenzia delle Dogane, via pec, come riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegna del5.6.2024 in atti.

6.3. Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass., Sez.

U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n. 2623 del 2024 ).

7. La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27747 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro temporedi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio legale Castaldo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 (indirizzi PEC dei difensori: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL] Oggetto: Tributi -accise – GPL uso domestico - Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 -utilizzo per autotrazione-Giudizio di rinvio- rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio ail.it)e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso i suddettiindirizzi PEC dei difensori; -ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2690/07/2021, depositata in data 26 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 318/39/2012 rigettava l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 569/09 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.), per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull'accisa per l'accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. In particolare, l'avviso di pagamento era stato emesso all'esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 30762/2019, accoglieva i primi quattro motivi (assorbito il quinto) con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3.In particolare, la Corte accoglieva il ricorso ravvisando sia la violazione di legge (motivi primo e secondo) che il vizio motivazionale (motivi terzo e quarto) della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la CTR, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire -apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie - che alcuna prova era stata offerta dall’Agenzia circa la vendita di gas da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ad altre società ad uso autotrazione e non ad uso domestico, e dall’altro, aveva valorizzato quale unico elemento istruttorio la sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) per negarne ogni valore probatorio in quanto emessa in assenza di dibattimento così fornendo anche una motivazione inadeguata in relazione al complesso di elementi di prova forniti dall’Amministrazione unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p. 4.Riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane. 5.In punto di diritto,il giudice di appello in sede di rinvio ha affermato che: 1) non sussisteva l’eccepito giudicato interno sulla statuizione della CTP secondo cui l’Agenzia non avrebbe provato la “medesimezza dei fatti” posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, avendo la stessa contribuente affermato nel controricorso che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo sussistere sia il difetto di motivazione che l’inefficacia e inidoneità ai fini istruttori della sentenza ex art. 444 c.p.c. con la conseguente ricaduta sull’accertamento; inoltre la stessa contribuente non risultava avere mai contestato né in primo né in secondo grado l’asserita diversità dei fatti posti a base dell’accertamento amministrativo e della sentenza ex art. 444 c.p.c. limitandosi a contestare la utilizzabilità di tale sentenza nel giudizio tributario; peraltro, la Corte di cassazione (nella sentenza n. 30762/2019) aveva evidenziato che la medesimezza dei fatti era stata chiaramente presupposta dalla CTR; 2) alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019, la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 444 c.p.p., quale pronuncia di condanna, era pienamente utilizzabile come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento; 3) era erronea l’interpretazione dell’art. 8, comma 36 della legge n. 67/88 effettuata dal giudice di primo grado secondo cui trattandosi di bombole di gas liquido da 10 a 15 kg sarebbe implicita la destinazione ad uso domestico e graverebbe sull’Ufficio la prova della diversa destinazione, atteso che tale interpretazione avrebbe portato ad esonerare l’impresa da ogni responsabilità per l’uso illegittimo del prodotto qualora si fosse resa partecipa della frode; 4) dai p.v.c., dal decreto di sequestro e dall’informativa della Guardia di finanza depositati dall’Agenzia in giudizio risultava chiaramente l’accertamento delle condotte illecite poste in essere dall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e dagli altri soggetti realizzate tramite la distrazione di GLP ad uso domestico (ad accisa agevolata), immesso in consumo come GPL ad uso autotrazione (ad accisa maggiorata); 5) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/92, era inammissibile l’eccezione sollevata dalla contribuente/appellata circa l’assunta illegittimità dell’avviso impugnato per difetto di contraddittorio, non potendo nel giudizio di rinvio essere formulate richieste diverse da quelle prese nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.6. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 7.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. 8. In data 4.6.2024Antonio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a. ) in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di Samagass.r.l. ( poi s.p.a. ) in liquidazione, hanno depositatoatto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio in quanto lo stesso non è stato parte nei gradi di merito, avendo proposto, come si evince anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30763/2019, il ricorso di primo grado esclusivamente nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.). 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi e, in subordine, in caso di rigetto implicito, la violazione dell’art. 295 c.p.c. In particolare, la contribuente, con istanza depositata il 10 febbraio 2021, aveva richiesto la trattazione congiunta ad altri procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale (di cui sei attivati da [OSCURATO:SOCIETA] in riassunzione e altri sei attivati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in riassunzione a seguito di sentenze della Corte di cassazione) attinenti alla medesima vicenda nonché contemporaneamente anche la sospensione del giudizio di rinvio pendendo giudizio per revocazione avverso la sentenza (n. 30762/2019) della Corte di cassazione sia per evitare il rischio di giudicati contrastanti sia in virtù del principio del giusto processo. Nell’ipotesi in cui si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di sospensione e riunione, il ricorrente denunciala violazione dell’art. 295 c.p.c. in quanto la parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio avrebbe dovuto indurre la Commissione a disporre la sospensione del secondo, in considerazione dei principi di economia processuale e di coerenza del sistema. 3.Con il secondo motivo si denuncia in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’Unione europea e, in subordine, violazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 19 del d.lgs. n. 504/1995 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità ex art. 63 cit.dell’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per non essere stato concesso dall’Amministrazione un termine per esercitarlo, sebbene sin dal ricorso introduttivo, fosse stata denunciata la violazione del contraddittorio preventivo (per non essere stato avviato un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione al ricorrente medesimo degli eventuali addebiti), eccezione poi debitamente reiterata nell’atto di riassunzione; in ogni caso, la CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta - contenuta nell’atto di riassunzione - di rilevabilità d’ufficio della violazione della normativa europea che impone il contraddittorio preventivo; infine, nell’ipotesi si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE circa l’obbligo dell’Amministrazione di convocazione del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento in materia di tributi armonizzati. 4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., 8, comma 36, della legge n. 67/1988, 445, comma 1bis c.p.p., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere la CTR -erroneamente interpretando il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019 - ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, quale “sentenza di condanna” avente effetti probatori pieni nell’ambito del giudizio tributario, ancorché quest’ultima potesse assumere valore indiziario soltanto nel contesto di altri elementi acquisiti, con ciò invertendo indebitamente l’onere della prova, e nonostante il divieto di cui all’art. 445 c.p.p. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata nel ricorso in riassunzione di mancata prova della corrispondenza del petitum penale con quello tributario sotto il profilo della quantificazione del debito di imposta. Infine, il ricorrente denuncia la motivazione apparente per avere la CTR ritenuto giustificato il superamento della presunzione legale di destinazione ad uso domestico del GPL prodotto da [OSCURATO:SOCIETA] facendo un generico riferimento ad atti depositati in giudizio (p.v.c., decreto di sequestro e informativa della GdF) senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. nonché degli art. 112 c.p.c. e 36 D.lgs. 546/1992 per l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni con cui si era evidenziato che: 1) l’adesione al patteggiamento era stata determinata dalle ragione giustificativa di un calcolo utilitaristico per il quale il danno della “semi-condanna” sarebbe stato inferiore a quello derivante dal protrarsi del sequestro dell’azienda e dalla prospettiva della confisca della stessa (pag. 10 ricorso in riassunzione, allegato al ricorso); 2) mancava la quantificazione del debito fiscale imputato alla società e comunque la prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario (pag.11 del ricorso in riassunzione allegato al ricorso). 6. In data 4 giugno 2024,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositatoatto di rinuncia al ricorso. 6.1. Nell’atto di rinuncia -premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2) a partire dal 24 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal registro delle imprese, come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite. 6.2. La rinuncia al ricorso risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’Agenzia delle Dogane, via pec, come riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegna del5.6.2024 in atti. 6.3. Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n. 2623 del 2024 ). 7. La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. 8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna
Sentenza Cassazione n. 22417/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris