CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] i Rosario; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione al secondo motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il