CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2025
Cassazione n. 21546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17213/2023 R.G. proposto da Comune di Terracina, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – per la correzione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 12995 del 2023 depositata il 12 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 17213/2023 Numero sezionale 3515/2025 Numero di raccolta generale 21546/2025 Data pubblicazione 27/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Suprema Corte ha proceduto con l’ordinanza n. 15858/2024 del 6 giugno 2024 alla correzione dell’errore materiale di cui alla liquidazione delle spese portata dall’ordinanza n. 12995 del 2023 depositata il 12 maggio 2023. È stato rilevato che l’ordinanza di correzione di errore materiale, n. 15858/2024 del 6 giugno 2024, a sua volta contiene un errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per la correzione dell’errore materiale è stato ritualmente notificato il 29 agosto 2023. Si rileva che effettivamente l’ordinanza n. 15858/2024 del 6 giugno 2024 ha errato il riferimento al provvedimento oggetto di correzione indicato nella «sentenza della Corte di cassazione n. 37409/2022 depositata in data 21/12/2022». Invero l’ordinanza di cui si va disposta la correzione è la n. 12995/2023 depositata in data 12/05/2023, come risulta dall’intestazione e dall’esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza di cui oggi si dispone la correzione, nonché dalla segnalazione effettuata dall’ufficio di Cancelleria. Si provvede, pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. alla correzione così come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12995 del 2023, depositata il 12 maggio 2023, dopo le parole «liquidate in euro», la cifra in numeri «8.00» venga eliminata e sostituita dalla cifra in numeri «8.000,00», così che ne consegue il seguente capo di dispositivo: «condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Terracina, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 8.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre 2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 17213/2023 Numero sezionale 3515/2025 Numero di raccolta generale 21546/2025 Data pubblicazione 27/07/2025 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge»; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso