CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ala – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati giudicati mediante sei sentenze, pronunciateper i reati di estorsione tentata e consumata, rapina aggravata, lesioniaggravate, furto aggravato e altro, commessi dal 2012 al 2016 in [OSCURATO:PERSONA] del Vallo.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del qualededuce violazione di legge, mancanza e, comunque, illogicità della motivazione,in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in ordine all’esistenza diun medesimo disegno criminoso anche tra gruppi di reati e per esser statatrascurata l’incidenza della condizione di tossicodipendente del soggetto.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultanoinammissibili, perché costituite da mere critiche versate in punto di fatto,lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia mal valutato gli elementiemersi in atti. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non siconfrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto diimpugnazione. Nel provvedimento avversato, infatti, si evidenzia come non siasufficiente, in vista dell’individuazione della preventiva ideazione di carattereunitario, il solo stato di tossicodipendenza.La distanza cronologica che intercorre tra i fatti e la differentecomponente soggettiva degli stessi, poi, sono stati valutati elementi evocativi diuna scelta complessiva di vita, piuttosto che di una preventiva ideazione dicarattere unitario, ad onta anche della sostanziale omogeneità riscontrabile fra ireati.Giova precisare, infine, che la cd. continuazione per gruppi non erastata oggetto di specifica richiesta, da parte dell’interessato, al momento dellaproposizione dell’incidente di esecuzione. La motivazione posta a fondamentodell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti dicontraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo daqualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.