CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 33891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli,pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, a seguito di istanza formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha fissato la data di cessazione della condottadel reato di cui all’ art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa il 15giugno 2017 dalla Corte di appello di Napoli (divenuta irrevocabile l’11 novembre2018), al 1° dicembre 2010, anziché come richiesto dalla difesa al momentodell’ultima carcerazione avvenuta in data 14 dicembre 2017.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendol’erronea interpretazione e applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606,lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. nonché lamancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alle allegazioni difensive.Ad avviso della difesa del ricorrente, la Corte di appello di Napoli non haconsiderato le allegazioni difensive con le quali erano stati segnalati dueprovvedimenti successivi alla irrevocabilità della sentenza del 15 giugno 2017 asupporto della retrodatazione della cessazione della condotta associativa e, inparticolare, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 14ottobre 2023, aveva riconosciuto il beneficio di cui all’art. 54 della legge n. 354del 1975 per l’intera carcerazione sofferta dal condannato dal 14 dicembre 2007all’ultimo semestre maturato, per complessivi 31 semestri; e la sentenza del 25maggio 2022 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Napoli cheaveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.con condotta fino al 2016, dal cui impianto motivazionale risulta che la lungacarcerazione sofferta aveva determinato un indebolimento della sua autorità el’assenza di un apporto tangibile alla vita del sodalizio criminoso3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Occorre premettere che la Corte di appello di Napoli, dall’esame delladocumentazione versata in atti, ha ritenuto che la cessazione della condotta delreato di cui al capo 1 della sentenza in esame, che veniva contestata alricorrente come commessa fino al 2010, dovesse fissarsi all’1 dicembre del 2010,risultando accertati fino al dicembre del 2010 l’operatività della cosca criminale diriferimento e il ruolo svolto dal ricorrente, in linea con quanto affermato da Sez.1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093 - 01, secondo cui: «[n]el casoin cui il “tempus commissi delicti” non sia indicato in modo preciso e con bendefiniti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione puòprendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementida cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante aifini della decisione che gli è demandata».Analogo principio è stato affermato da Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008,Labate, Rv. 240475 - 01, secondo cui: «[a]llorché il “tempus commissi delciti”non ha formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice dellacognizione, né è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nelcapo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza delcontenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, perricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data delreato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata».Va, dunque, rilevato, che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere diinterpretare il giudicato, sulla base di quanto in concreto accertato e valutatonella sentenza di merito, non potendo in ogni caso effettuare una nuova ediversa valutazione nel merito degli elementi già considerati dal giudice dellacognizione, né, dunque, indicare la data del commesso reato in senso difformeda quanto risulta effettivamente accertato dal giudice della cognizione.Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha condiviso il parere espressodal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, richiamando, sullabase di quanto emergente dalla sentenza di merito, la conversazione telefonican.1565 del 2 ottobre 2010 e individuando in essa l’ultimo elemento indicativo dellacondotta associativa.A fronte di tale motivazione, gli elementi di valutazione addotti dal ricorrenterisultano relativi a due provvedimenti successivi all’irrevocabilità della sentenzapresupposta, emessa dalla Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 e nonallegano circostanze fattuali desumibili da altri passi della sentenza o da altri attidel relativo procedimento idonei a superare il dato evidenziato dalla Corte diappello.3. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]