CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 27300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 25 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Bariha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’ordinanza in data31 marzo 2025 della Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza volta aottenere la restituzione delle somme di denaro oggetto del sequestro probatorioemesso con decreto in data 5 aprile 2016 del Pubblico ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere eviolazioni tributarie.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eccepisce la violazione di norme processualiin ordine al difetto di legittimazione alla presentazione dell’appello cautelare(primo motivo), la violazione del giudicato sostanziale relativo alla confisca(secondo motivo), la violazione di legge e la violazione di norme processuali perl’inesistenza una qualsiasi ipotesi di confisca obbligatoria (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.In disparte la circostanza della mancanza di procura speciale per lapresentazione del ricorso per cassazione – risulta agli atti una procura specialerilasciata solo per il dissequestro delle somme apprese in data 18 marzo 2016,senza alcun riferimento ai gradi di giudizio e in particolare al presente giudizio dilegittimità – il Collegio osserva che il Tribunale del riesame ha correttamentedichiarato l’inammissibilità dell’appello cautelare dal momento che, per un verso,l'ordinanza del giudice in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestroprobatorio non può essere autonomamente impugnata (Sez. U, n. 32938 del19/01/2023, L., Rv. 284993-01), per altro verso, è stato accertato che il denarooggetto di sequestro probatorio è stato già oggetto di confisca, spostando dunquela competenza al giudice dell’esecuzione.L’affermazione del ricorrente, contenuta nel primo motivo di ricorso,secondo cui la legittimazione a impugnare gli deriverebbe dalla sentenza a SezioniUnite Muscari (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2027, Muscari, Rv. 270938-01),presupporrebbe la validità degli argomenti sviluppati nel secondo e nel terzomotivo di ricorso, secondo cui il denaro oggetto del sequestro probatorio nonsarebbe stato confiscato o non sarebbe confiscabile, ciò che non è, perché ilTribunale del riesame ha accertato che è stato confiscato anche il denaro oggettodel sequestro probatorio, dovendosi leggere il dispositivo della sentenza di primogrado del 23 marzo 2022 nel senso che sono stati appresi tutti i beni di cui aisequestri probatori (senza specificazione di data) oltre a quelli di cui ai sequestripreventivi in data 20 gennaio 2017.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]