CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 28216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8441-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del l.r.p.t.., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], elettivamente, domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, P.le [OSCURATO:PERSONA] n. 1. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della supersocietà di fatto fra [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), RD Costruzioni ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), Simari R. (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Tedesco S. (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in persona del curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gioppi, elettivamente domiciliato presso il suo s tudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22, giusta delega il calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Cosenza,pubblicato il 22.02.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decretoimpugnato il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] della supersocietà di fatto, in relazione alla contestata mancata ammissione al passivo di crediti nascenti da un mutuo fondiario. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, nella qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. dal Banco di Napoli ed in virtù del contratto di mutuo fondiario n. 51370901, aveva richiesto, con ricorso ex art. 93 l.f., di essere ammessa al passivo fallimentare per complessivi € 276.212,50 (di cui € 275.639,00 in via privilegiata ed € 573,50 in chirografo). 3. In sede di verifica del passivo,il giudice delegato, tuttavia, ritenendo che non vi fosserosufficienti elementi per ammettere il credito come da richiesta del creditore, decideva di ammettere in privilegio con riserva la somma di € 15.256,63, mentre il residuo veniva ammesso in chirografo, condizionando tale ammissione alla produzione di una analitica indicazione della modalità di rimborso delle somme indicate, nonché alla distinzione fra sorte capitale, interessi ed interessi ante triennio. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 98 l.f. , chiedeva pertanto al Tribunale di Cosenza di voler riformare il decreto di esecutività dello stato passivo e, dunque, chiedeva di voler ammettere in via privilegiata l’importo di € 275.639,00 e in via chirografaria l’importo di € 573,50. 5. Il Tribunale di Cosenza - per quanto qui ancora di interesse - ha rilevato che: (i) “in punto di fatto” risultava dimostrato che l’istituto bancario, cessionario del credito oggetto di causa, aveva erogato in tre t ranches la somma di complessivi euro 600.000, a titolo di mutuo; (ii) dalle successive integrazioni documentali effettuate dall’opponente era emerso che i pagamenti del mutuatario ammontavano ad euro 564.963,33; (iii) in seguito ad ulteriori integrazioni documentali e d in conseguenza delle note voli discrasie nei conteggi effettuati dal creditore istante, il curatore era giunto a ricostruire contabilmente che l’istituto di credito aveva complessivamente incassato la somma di euro 446.338,64, avendo altresì riscontrato che tale somma solo in parte era transitata sul conto corrente di riferimento; (iv) a fronte di tali indicazioni meramente numeriche, la società istante non aveva prodotto alcun piano di ammortamento, rendendo di fatto impossibile ricostruire se le somme incassate fossero state imputate acapitale ovvero ad interessi; (v) per costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, la produzione del piano di ammortamento costituisce “elemento essenziale dell’istanza di ammissione al passivo del creditore che voglia insinuare un credito con privilegio fondiario”; (vi) né sarebbe risultato dirimente, in senso contrario, la circostanza che il mutuo si fosse arrestato alla fase di “preammortamento”, posto che, per un verso,dalla documentazione versata in atti non era dato comprendere quanta parte del mutuo fosse stata rimborsata in preammortamento e che,peraltro, al momento del passaggio in sofferenza della posizione della società fallita, la banca avrebbe dovuto comunque redigere e consegnare alla [OSCURATO:SOCIETA]. il piano di ammortamento; (vii) ad ogni modo, gli atti di quietanza delle erogazioni parziali nulla avevano indicato in ordine all’eventuale preammortamento e dunque la circostanza che tale fase fosse stata effettivamente svolta non risultava provata. 2.Il decreto, pubblicatoil 22.2.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] della supersocietà di fatto ha resistito con controricorso. Il fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che il Tribunale sarebbe incorso in error in procedendoin ordine al profilo dell’affermato mancato assolvimento del proprio onere probatorio, nonostante avesse versato in atti il contratto di mutuo con le quietanze attestanti il versamento delle somme mutuate. 1.1 Sostiene inoltre la ricorrente che il Tribunale di Cosenza sarebbe di nuovo incorso in error in procedendo, ritenendo sempre di non aver assolto al suo onere probatorio per il mancato deposito del piano di ammortamento,posto che la produzione di quest’ultimo non avrebbe costitui to, invece, elemento indefettibile per la prova del residuo capitale, e ciò a maggior ragione ove i fatti costitutivi delle reciproche obbligazioni ( ed in particolare di quella restitutoria)fossero emersi dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale. Osserva ancora la società ricorrente che, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non si sarebbe limitata a produrre in giudizio il contratto di mutuo, ma avrebbe depositato una serie di documenti integrativi e che,inoltre, non era stato allegato il piano di ammortamento sol perché il rapporto contrattuale si sarebbe svolto tra le parti esclusivamentenella fase di preammortamento. 1.1 Secondo la ricorrente sarebbe stata anche immotivata la decisione di non ammettere Ctu contabile, nonostante l’espressa richiesta in tal senso avanzata nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 1.1.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile. Le censure si risolvono, infatti, nella riproposizione delle stesse doglianze già sottoposte al Tribunale, e cioè quelle relative alla questione della mancata allegazione del piano di ammortamento perché il mutuo era rimasto nello stadio di preammortamento. Tuttavia,le doglianze si compongono di censur e in fatto , perché si assume da parte della ricorrenteche il Tribunale avrebbe comunque dovuto reputare idonea la documentazione prodotta, a fronte della mancata produzione del piano ammortamento. Sul punto va evidenziato che vi è stato già un accertamento in fattoda parte del Tribunale, fondato su un apprezzamento complessivo della documentazione allegata sulla cui base i giudici del merito non sonoriusciti a determinare il quantum resti tu torio , nascente dal contratto di mutuo, e l ’ addebitabilit à di quanto già restituito a capitale ovvero ad interessi.Si tratta, cioè, di una valutazione di merito riguardante la valutazione della valenza probatoria della documentazione versata nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che non può essere qui rimessa in discussione, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (v.: Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). A ciò va anche aggiunto- in riferimento all’ulteriore censura sollevata dalla ricorrente- che la nomina del c.t.u. è decisione riservata al giudice del merito e le ragioni della mancata sua nomina possono – come nel caso di specie – risultare dal complesso della motivazione (Cass. n. 326/2020). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,