CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2021
Cassazione n. 44581/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 22/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/9/2017, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza, proposta quale terzo interessato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revoca della confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. n. 356 del 1992, in relazione a un appartamento sito nel comune di Melito di Napoli, Via delle Ginestre, n. 16, identificato in catasto al foglio 2, particella 1019, sub 16, catasto A/2 e a un locale box, identificato in catasto al foglio 2, particella 1019, sub 37, cat. C/6; beni ritenuti appartenere ad [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/2/2011, irrevocabile in data 8/3/2012. Secondo la Corte, infatti, nessun rilievo poteva riconoscersi al contratto preliminare di vendita dei due immobili sottoscritto da Traetta e da Cicala, in quanto privo di sottoscrizione e non registrato. 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che i beni indicati gli erano stati promessi in vendita, in data 29/3/1993, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui legale rappresentante era tale [OSCURATO:PERSONA], estraneo al procedimento penale relativo a Cicala), tramite un contratto preliminare e che, fin dal 29/7/1995, l'appartamento e il box auto gli erano stati consegnati; che dal 15/4/1996 egli vi aveva trasferito la propria residenza, in attesa che il promittente venditore lo convocasse per la stipula del contratto definitivo, mai realizzatasi; che, pertanto, non si versava in un caso di fittizia intestazione degli stessi e doveva essere affermata la assoluta buona fede sua e del suo dante causa, Chianese. 1.2. Con ordinanza in data 22/1/2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione. Secondo il Collegio, infatti, ai fini della sussistenza del diritto alla restituzione del bene occorrerebbe la prova positiva dello jus possidendi in capo al richiedente, ovvero della esistenza di un diritto reale alla restituzione. Tuttavia, nel caso in esame, Traetta non avrebbe dimostrato la propria qualità di proprietario o di titolare di un diritto reale sui beni, atteso che il contratto preliminare gli avrebbe attribuito non già la titolarità di un diritto di proprietà, ma una mera aspettativa, situazione giuridica soggettiva solo strumentale e provvisoria, nella specie consistente nella possibilità di consentire al promissario acquirente di ottenere l'adempimento dell'obbligo giuridico di contrarre; tutela mai azionata da Traetta. Per la stessa ragione, è stata esclusa una fittizia intestazione dei beni in capo a quest'ultimo, che avrebbe, al più, dovuto coinvolgere Cicala (quale titolare di fatto) e Chianese (quale titolare di diritto). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che Traetta non avrebbe fondato la richiesta di revoca della confisca sul solo presupposto che i beni gli fossero stati promessi in vendita con il preliminare di vendita del 29/3/1993, avendo in realtà egli documentato l'intervenuto integrale pagamento degli immobili, tanto da essere entrato in possesso dei medesimi sin dal 29/7/1995, come attestato dal verbale allegato all'originaria istanza di revoca della confisca; possesso dei beni esercitato ininterrottamente uti dominus, come attestato dal pagamento dell'ICI, gravante sul proprietario, anch'esso documentato dagli allegati alla prima istanza. Quanto, poi, alla mancata stipula del contratto definitivo, il ricorrente ribadisce quanto già dedotto in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero che, come risultante dalla copia dell'atto notarile di erogazione e quietanza, con coeva riduzione, esclusione e frazionamento di credito fondiario, intercorso tra il Banco di Napoli e la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le difficoltà patrimoniali della società venditrice nell'estinguere il mutuo, avrebbero fatto sì che gli immobili già venduti a Traetta non potessero formare oggetto di riduzione dell'ipoteca. Profilo, questo, non affrontato dalla Corte territoriale, con conseguente vizio di motivazione. Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità avrebbe reiteratamente affermato, che ai fini dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, la prova della legittima titolarità o disponibilità dei beni possa avvenire mediante «l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere» la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale di cui all'art. 12-sexies, «escludendo ogni ipotesi di inversione dell'onere della prova» (in proposito, cita, tra le altre, Sez. 1, n. 53625 del 17/10/2017, Franco, Rv. 272168-01). Peraltro, nel caso esaminato, anche applicando le regole civilistiche, il diritto di proprietà in capo a Traetta risulterebbe dimostrato, avendo egli pagato integralmente il prezzo degli immobili e avendo avuto la disponibilità degli stessi da oltre 25 anni (come attestato dal verbale di consegna, datato 29/7/1995). E dal momento che la confisca prevista dall'art. 12-sexies, mira a colpire il bene che sia, di fatto, nella disponibilità del condannato, indipendentemente dall'eventuale titolarità formale dello stesso, tale situazione dovrebbe essere esclusa nel caso in esame, tenuto conto della buona fede di Traetta, risultante da facta concludentia, quali il lungo possesso continuativo, non compatibile con Vanimus del mero detentore formale, a far data dal 29/7/1995. L'ampio lasso temporale intercorrente rispetto al successivo sequestro, risalente al 2007, il mancato coinvolgimento nel procedimento penale di Traetta e del suo diretto dante causa Chianese, porterebbero a escludere che vi possa essere stata una qualsivoglia volontà elusiva di misure patrimoniali. Profilo, questo, su cui la Corte territoriale sarebbe rimasta totalmente silente. 3. In data 17/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente, deve osservarsi che nel procedimento avente a oggetto la richiesta di revoca della confisca da parte del terzo interessato viene fatto valere un interesse civilistico. Pertanto, il soggetto istante, al pari di quelli indicati dall'art.100 cod. proc. pen. (ovvero la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (per tale affermazione in materia di confisca ex art. 12- sexies, d.l. n. 306 del 1992, v. Sez. 2, n. 15097 del 19/3/2014, Guagliardi, Rv. 259429-01; Sez. 1, n. 10398 del 29/2/2012, Lucà, Rv. 252925-01; Sez. 1, n. 25849 del 4/5/2012, Bellinvia, Rv. 253081-01; per analoghe pronunce in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale v. Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722-01; Sez. 2, n. 6611 del 3/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580-01; Sez. 6, n. 13154 del 19/3/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692-01; Sez. 6, n. 16974 del 13/3/2008, Pulignano, Rv. 239729-01; Sez. 6, n. 12517 del 12/3/2008, Calabresi, Rv. 239287-01; Sez. 5, n. 13412 del 17/2/2004, Pagliuso, Rv. 228019-01; Sez. 5, n. 711 del 9/2/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212781-01; nonché, in materia di confisca di prevenzione, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01). Procura che, nel caso in esame, non risulta fisicamente agli atti del fascicolo, né è stata in alcun modo indicata come rilasciata dagli scritti difensivi. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità originaria della richiesta di revoca, che si riverbera sull'inammissibilità dell'odierno ricorso, rispetto al quale va, comunque, ribadita l'assenza della procura speciale anche per il giudizio di cassazione. 3. Nel merito, la richiesta sarebbe stata, in ogni caso, manifestamente infondata, atteso che, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, la tutela accordata dalla legge ai terzi in buona fede, aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca di prevenzione, non si estende ai semplici titolari di un diritto all'acquisto del bene gravato, derivante da un preliminare di vendita (Sez. 6, n. 11802 del 27/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255315-01; Sez. 6, n. 17558 del 13/2/2006, Barile, Rv. 234500-01), quando, come nel caso qui esaminato, al contratto preliminare non sia seguita la stipula del contratto definitivo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro