CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2023 dal Tribunale di Sciacca per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di insussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena, anche con riguardo alla circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, nel respingere la relativa doglianza, ha (pp. 4 -5) ricordato come le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dall'imputato siano confermate da intercettazioni telefoniche il cui contenuto ha permesso di ritenere «senza alcun dubbio provata l'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]». Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la doglianza sulla recidiva non è stata devoluta con l'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove sia congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di appello (p. 7) ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno specifico; ed ha giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale in ragione della qualità della sostanza stupefacente ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M