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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 17184/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art, 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecíes della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi l'impugnazione come appello e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trento.

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 6/4/2022 il Tribunale di Trento, in composizione mono- cratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3000 di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell'auto, in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art. 187 co. 1 e ibis cod. strada accer- tato in Trento il 16/1/2019.

2. Ha proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. contro tali pro- nunce e specificamente anche contro le ordinanze dettate al verbale nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputata a mezzo del proprio difensore che propone quattro motivi di doglianza.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alle disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni peritali, sotto un primo profilo in relazione all'articolo 228 co. 2 cod. proc. pen. nella parte che vieta al perito incaricato di affidare ad ausiliari attività implicanti apprezzamenti e valu- tazioni, e sotto un secondo in relazione agli articoli 227 e 230 cod. proc. pen. che stabiliscono come i consulenti tecnici di parte possano partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e ri- serve, delle quali deve darsi atto nella relazione, con corrispondente obbligo di verbalizzazione Con un secondo motivo si lamenta inosservanza degli articoli 226 e seguenti e 442, co. 1 bis cod. proc. pen. perché la perizia è stata svolta sulla base di "altri dati disponibili", che, sebbene unilateralmente acquisiti/formati nel corso delle operazioni del perito, non sono stati calati nel contraddittorio con le parti, né resi materialmente accessibili.

Con un terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per viola- zione di legge processuale con riferimento alla violazione del contraddittorio e delle prerogative del diritto di difesa che, in caso di perizia, consegnano al prevenuto diritto di ottenere l'esame, nel contraddittorio, del proprio consulente ai sensi degli articoli 230 e 501 cod. proc. pen.

Con un quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla consulenza tecnica di parte e alla successiva me- moria tecnica quanto agli argomenti difensivi finalizzati a contrastare il metodo e le conclusioni adottate dal perito in relazione agli accertamenti sullo stato di alte- razione Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.3.

Il ricorso va qualificato come appello, ove si abbia riguardo al tenore dello stesso (cfr. in particolare l'ultimo motivo), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento per l'ulteriore corso.

Va ricordato, infatti, che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, debba privilegiarsi il tipo ordinario di gra- vame.

Nel caso che ci occupa, come visto in premessa, la ricorrente propone, con il quarto motivo di ricorso, una censura che rubrica esplicitamente come: "Vizio di motivazione ex art. 606, 1° comma, lett. e cpp: contraddittorietà della motiva- zione con riferimento alla consulenza tecnica di parte (depositata il 28.09.2021) e successiva memoria tecnica (depositata il 06.04.2022) con riferimento agli argo- menti difensivi finalizzati a contrastare il metodo e le conclusioni adottati dal perito in relazione agli accertamenti sullo stato di alterazione".

E il difensore sviluppa la doglianza articolatamente alle pagg. 23-29 come censure alla motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 569 co. 3 cod. proc. pen. non sono consentite in caso di ricorso immediato a questa Corte di legittimità.

Va ricordato che, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Su- prema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'im- putato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., co. 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf.

Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep. 2003, Lombardi, rv. 223164; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193).

E, ancora più recentemente, è stato ribadito che"qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezio- nale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, di talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, in- vece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello" (così Sez. 2, 17297/2019 e Sez. 3, n. 45256/2022).

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Trento per l'ulteriore corso.

Così deciso in Napoli il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] °Ogi t [OSCURATO:PERSONA] G![OSCURATO:PERSONA] M. nZS., [OSCURATO:PERSONA] rj rgIUDIziAR*0 Dolts tY Caliencio.[OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE • (3-\(1) kJu-kAl- 3 g ) e ic 1-1 te kQQ ).bi4J(^'et P-0,3 M As(30,01.s J'u((/ Q k Ik)f p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art, 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecíes della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi l'impugnazione come appello e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trento. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 6/4/2022 il Tribunale di Trento, in composizione mono- cratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3000 di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell'auto, in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art. 187 co. 1 e ibis cod. strada accer- tato in Trento il 16/1/2019. 2. Ha proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. contro tali pro- nunce e specificamente anche contro le ordinanze dettate al verbale nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputata a mezzo del proprio difensore che propone quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alle disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni peritali, sotto un primo profilo in relazione all'articolo 228 co. 2 cod. proc. pen. nella parte che vieta al perito incaricato di affidare ad ausiliari attività implicanti apprezzamenti e valu- tazioni, e sotto un secondo in relazione agli articoli 227 e 230 cod. proc. pen. che stabiliscono come i consulenti tecnici di parte possano partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e ri- serve, delle quali deve darsi atto nella relazione, con corrispondente obbligo di verbalizzazione Con un secondo motivo si lamenta inosservanza degli articoli 226 e seguenti e 442, co. 1 bis cod. proc. pen. perché la perizia è stata svolta sulla base di "altri dati disponibili", che, sebbene unilateralmente acquisiti/formati nel corso delle operazioni del perito, non sono stati calati nel contraddittorio con le parti, né resi materialmente accessibili. Con un terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per viola- zione di legge processuale con riferimento alla violazione del contraddittorio e delle prerogative del diritto di difesa che, in caso di perizia, consegnano al prevenuto diritto di ottenere l'esame, nel contraddittorio, del proprio consulente ai sensi degli articoli 230 e 501 cod. proc. pen. Con un quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla consulenza tecnica di parte e alla successiva me- moria tecnica quanto agli argomenti difensivi finalizzati a contrastare il metodo e le conclusioni adottate dal perito in relazione agli accertamenti sullo stato di alte- razione Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.3. Il ricorso va qualificato come appello, ove si abbia riguardo al tenore dello stesso (cfr. in particolare l'ultimo motivo), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento per l'ulteriore corso. Va ricordato, infatti, che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, debba privilegiarsi il tipo ordinario di gra- vame. Nel caso che ci occupa, come visto in premessa, la ricorrente propone, con il quarto motivo di ricorso, una censura che rubrica esplicitamente come: "Vizio di motivazione ex art. 606, 1° comma, lett. e cpp: contraddittorietà della motiva- zione con riferimento alla consulenza tecnica di parte (depositata il 28.09.2021) e successiva memoria tecnica (depositata il 06.04.2022) con riferimento agli argo- menti difensivi finalizzati a contrastare il metodo e le conclusioni adottati dal perito in relazione agli accertamenti sullo stato di alterazione". E il difensore sviluppa la doglianza articolatamente alle pagg. 23-29 come censure alla motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 569 co. 3 cod. proc. pen. non sono consentite in caso di ricorso immediato a questa Corte di legittimità. Va ricordato che, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Su- prema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'im- putato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., co. 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep. 2003, Lombardi, rv. 223164; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193). E, ancora più recentemente, è stato ribadito che"qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezio- nale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, di talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, in- vece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello" (così Sez. 2, 17297/2019 e Sez. 3, n. 45256/2022). P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Napoli il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] °Ogi t [OSCURATO:PERSONA] G![OSCURATO:PERSONA] M. nZS., [OSCURATO:PERSONA] rj rgIUDIziAR*0 Dolts tY Caliencio.[OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE • (3-\(1) kJu-kAl- 3 g ) e ic 1-1 te kQQ ).bi4J(^'et P-0,3 M As(30,01.s J'u((/ Q k Ik)f p
Sentenza Cassazione n. 17184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris