CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46869/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO n. a Palermo il 4/8/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 18/12/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 23/1/2014, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di invasione di edificio in concorso, condannandolo alla pena di euro mille di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Calì, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione degli artt. 157,159 e 161 cod.pen. e il vizio di motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di prescrizione per effetto della dilazione conseguente alla sospensione dei termini dal 2/5/2018 al 13/5/2019 in ragione dell'astensione dei difensori dall'attività professionale. Tuttavia non ha considerato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur in presenza dell'astensione dei legali, fu effettuata attività istruttoria consistente nell'acquisizione di documentazione, circostanza che precludeva l'operatività della causa sospensiva; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha errato nel disattendere le citate eccezioni dal momento che l'imputato, difeso d'ufficio, non ha mai avuto contezza del difensore designato e non ha ricevuto notizia della conclusione delle indagini e della fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente lesione dei diritti di difesa. Infatti, le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. non erano idonee a determinare la conoscenza dell'atto e l'inidoneità del domicilio dichiarato, conseguente all'incertezza sul numero civico, avrebbe imposto di procedere alle notificazioni ai sensi degli artt. 157 o 159 cod.proc.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata reso una motivazione generica sul punto, trascurando ogni considerazione circa la temporaneità dell'occupazione, i motivi a delinquere e le condizioni di disagio familiare; 2.4 la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo i giudici d'appello fondato il diniego evocando le ricadute negative della condotta sull'ordine di priorità nell'assegnazione degli alloggi pubblici, circostanza che non è stata oggetto di prova nel corso del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che all'udienza del 2 maggio 2018 la Corte territoriale prendeva atto della dichiarazione di astensione dei difensori degli imputati, formulata per iscritto e depositata, quanto al difensore del Calì, il 24 aprile precedente, e disponeva il differimento della trattazione al 13/5/2019, sospendendo i termini di prescrizione. Non risulta attestata a verbale alcuna attività istruttoria e, in particolare, alcuna acquisizione documentale. Risulta, inoltre, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad istanza del difensore, veniva concesso rinvio al 18 dicembre seguente per esame atti, con ulteriore sospensione dei termini sicché la Corte di merito ha correttamente disatteso l'eccezione difensiva. 2.11 secondo motivo è infondato. La difesa non dubita espressamente della regolarità formale delle notificazioni effettuate a norma dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a seguito dell'accertata impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato dal prevenuto ma sostiene che il Calì non abbia avuto conoscenza del processo in quanto difeso d'ufficio, senza che gli sia mai stata comunicata la designazione del legale, e lamenta l'impossibilità d'esercizio in sede di udienza preliminare delle prerogative inerenti all'accesso ai riti alternativi. Premesso che il giudizio di primo grado si è svolto nella vigenza del sistema contumaciale, va debitamente rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che merita continuità, ha statuito che la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010,Rv. 248036). Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'Impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017,Rv. 271627; Sez. 7, Ord. n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824; in tema anche Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772). 2.1 A tanto devesi aggiungere che, anche a voler ritenere integrata la nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., come esattamente osservato dalla Corte di merito, la stessa è stata tardivamente dedotta in quanto deve essere inquadrata tra le nullità "generali a regime intermedio", suscettibili di utile eccezione fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272025). Né ha pregio il tentativo difensivo di saldare l'eccezione di nullità alla mancata conoscenza del processo e all'asserita violazione dei diritti di difesa nella fase dell'udienza preliminare.ds, Invero l'imputato, oltre ad essere a conoscenza del procedimento instaurato a seguito dell'accertamento dell'occupazione dell'abitazione assegnata ad [OSCURATO:PERSONA], che per detti fatti aveva presentato denunzia-querela il 29/8/2011, in relazione al quale dichiarava il domicilio in [OSCURATO:PERSONA] n. 67, ha ricevuto in data 19/12/2012 la notifica a mezzo P.g. del decreto che disponeva il giudizio, con allegata richiesta di rinvio a giudizio del P.m., a mani della moglie convivente, [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio di [OSCURATO:PERSONA] 69, ovvero presso l'abitazione abusivamente occupata. Da tanto consegue che l'imputato, a conoscenza del processo a suo carico, aveva modo di far tempestivamente valere la pretesa irritualità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e l'incolpevole mancata conoscenza dell'accusa a suo carico nella predetta fase. Né può sottacersi che la dichiarazione di domicilio in luogo diverso da quello di effettiva e stabile dimora ([OSCURATO:PERSONA] 67 in luogo di [OSCURATO:PERSONA] 69) integra una circostanza che si presta ad essere valutata come sintomatica della deliberata sottrazione alla conoscenza degli sviluppi del procedimento e del processo. Questa Corte ha, infatti, autorevolmente affermato ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716). 3. Infondate s'appalesano anche le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. La sentenza impugnata ha, infatti, valorizzato a fini reiettivi la pianificazione della condotta delittuosa, la realizzazione della stessa mediante violenza sulle cose (suscettibile di integrare il concorrente reato di danneggiamento aggravato) e l'esistenza di un precedente specifico a carico del prevenuto, a dimostrazione della non occasionalità del fatto. A tanto devesi aggiungere che questa Corte ha in più arresti precisato che il delitto ex artt. 633 e 639bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio perdura sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096; Sez. 3, n.30383 del 30/3/2016, Rv, 267589; n.50215 del 8/10/2015, Rv. 265435). Nella specie non si ha contezza dell'avvenuta cessazione della permanenza, avendo la difesa omesso qualsivoglia allegazione al riguardo, situazione che giustifica in via autonoma il diniego della causa di non punibilità. 4. Manifestamente infondate risultano, infine, le doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo la Corte di merito, con giudizio insindacabile in questa sede, adeguatamente argomentato l'assenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria e la congruità della sanzione pecuniaria inflitta. Né è censurabile il richiamo alla provocata alterazione dei criteri di accesso all'edilizia pubblica residenziale, trattandosi di constatazione che risponde al notorio, dal momento che la condotta incriminata costituisce un'illecita turbativa delle prerogative dell'Ente proprietario di assegnare le abitazioni secondo la graduatoria redatta alla stregua di criteri rispondenti al fabbisogno dei nuclei familiari richiedenti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. Deve aggiungersi, per debito di completezza, che il reato non risulta tuttora prescritto in quanto, vertendosi in ipotesi di reato permanente, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interruzione, da cui decorre il termine di perenzione, coincide con la sentenza di primo grado, emessa nella specie il 23/1/2014. Inoltre, all'ordinario termine di anni sette e mesi sei bisogna aggiungere il periodo di anni uno, mesi tre e gg.tre in conseguenza della sommatoria delle sospensioni richiamate sub 1), con un termine complessivo pari ad anni otto, mesi nove, giorni tre, destinato a maturare non prima del 26/10/2022. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i