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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 10901/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * PresidenteCIVILE GENERALE* * Consigliere Ud 08/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23773/2021 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * * * ** * * * * * in* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporeData pubblicazione 23/04/2024elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] * 18 presso lostudio dell avvocato * * che le rappresenta edifende* N 1 * * L * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inROMA V [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato* D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] * * * intimatasul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA DELLE * * 20 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente successiva incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * controricorrenti2 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* * * * * * *Data pubblicazione 23/04/2024* * * * * ** * N 1 * * L * intimatinonché sul ricorso incidentale proposto da* N 1 * * L * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato *D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * ricorrente incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende controricorrenti* * * * * * ** * * * * AM ** * * * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO de L * n920/2021 depositata il 10/06/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell 8 marzo 2024dal Consigliere * *1 * * * * * e ** convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di ** * medico chirurgo e l * n 1 * *3 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* di seguito “ASL” al fine di sentirli condannare alData pubblicazione 23/04/2024risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis aseguito del decesso di * * rispettivamente marito e padredegli attori asseritamente ricondotta a errore mediconell esecuzione dell intervento di colicistectomia in laparoscopiacui la vittima era stata sottoposto presso la struttura il 7 marzo2009 nonostante un secondo intervento effettuato in data 8 marzo2009 in cui la lacerazione intestinale venne saturata la peritoniteda perforazione di ansa ileale determinò in ogni caso uno stato dishock settico causa del decesso di * * in data 10 marzo20091 1 Per il rigetto delle pretese attoree si costituirono ingiudizio i convenuti la * a sua volta chiese ed ottenne dichiamare in causa le compagnie di assicurazione * * * * e * * * successivamentedivenuta * * S p A al fine di essere manlevatadalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione dicondanna1 2 – Con sentenza del marzo 2017 l adito Tribunale di* discostandosi dalle conclusioni dell espletata CTUmedico legale che aveva escluso la responsabilità del medicochirurgo ritenendo che la lesione intestinale rientrasse nel noverodelle frequenti complicanze di un ordinario intervento inlaparoscopia “che in grande percentuale restano misconosciutedurante l intervento perché rimangono fuori dal campo visivo”accertò la responsabilità dei convenuti per il decesso di ** affermando sussistere da un lato il nesso di causalità trala condotta del medico lesione intestinale e l evento di danno decesso a seguito di shock settico e dall altro la colpa dell autoredel danno giudicando quell errore evitabile l accesso all addomedue dita al di sotto dell arcata costale di sinistra lungo la sua lineamediana punto di * anziché attraverso la zona4 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perombelicale interessata da “numerosi e tenaci aderenze” inData pubblicazione 23/04/2024conseguenza dell intervento di emicolicistectomia cui il paziente siera sottoposto 18 anni prima avrebbe impedito di cagionare lalesione intestinale causa iniziale del decorso causale infausto1 2 1 Il giudice di primo grado quindi condannò l * e lo* in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale patito dagli attori iure proprio liquidando inbase ai parametri indicati dalla tabelle del Tribunale di Milano lasomma di euro 327 990 in favore del coniuge e la somma di euro327 990 in favore di ciascuno dei figli del paziente deceduto perl effetto rigettando le censure di inoperatività della polizzaproposte da * accogliendo invece quelle avanzate da* condannò la stessa * a manlevare la * da tutte leconseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenzaIl Tribunale rigettò infine la domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori iure hereditatis in ragione del“brevissimo lasso di tempo intercorso fra il primo intervento ed ildecesso 3 giorni ” e della assenza di “prova che il paziente abbiaavuto contezza del decesso imminente”2 – Avverso tale sentenza interponeva gravame *deducendo l assenza di responsabilità del medico convenutol insussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale per difetto di prova e in via subordinatal erroneità della liquidazione del danno parentale nonchél inoperatività della polizza assicurativa in favore dell *impugnava altresì la sentenza del Tribunale in via incidentale* * contestando nel merito la sussistenza della suaresponsabilità2 1 La Corte d Appello di L * con sentenza resapubblica il 10 giugno 2021 in parziale riforma della decisione diprimo grado a confermava la statuizione di responsabilità civiledei convenuti avendo ritenuto assolto l onere della prova gravante5 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024sugli attori dell esistenza del nesso di causalità tra la condottaData pubblicazione 23/04/2024dello * e il decesso del paziente nonché reputando presentela colpa di quest ultimo a 1 a tal fine l errore imputabile nondoveva essere ravvisato nel non aver effettuato l accesso inlaparoscopia dalla “zona di * ma nell aver effettuatol accesso nella zona periombelicale nonostante le aderenze cherendevano più alto il rischio di lesione intestinale e nel non averpredisposto tutti gli accorgimenti operatori e post operatorinecessari per far fronte a tale rischio b confermava nell an ilrisarcimento del danno da perdita del rapporto parentalerideterminandone però l ammontare facendo applicazione delsistema “a punti” delle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma e quindi sui parametri quali l intensità del rapporto con lapersona deceduta l età di quest ultima la convivenza lasopravvivenza o meno di altri congiunti e così liquidando l importodi euro 292 545 00 in favore del coniuge * * *l importo di euro 216 982 00 in favore del figlio * * equello di euro 226 416 00 in favore della figlia * *c riconosceva agli attori il risarcimento del danno iure hereditatische liquidava in complessivi euro 30 000 00 euro 10 000 00 infavore della moglie ed euro 5 000 00 in favore di ciascuno dei duefigli in ragione delle rispettive quote successorie avendoaccertato sia la lesione alla salute subita dal paziente nei tre giorniintercorsi tra l intervento chirurgico e la morte “danno biologicoterminale” sia il danno derivante dalla consapevolezzadell aggravamento delle proprie condizioni fisiche nonché dellapotenziale rappresentazione del suo decesso “danno moralepeculiare cd catastrofale” d confermava infine la condanna di* a manlevare la * di quanto la stessa tenuta in favoredegli attori dando atto degli intervenuti pagamenti parziali3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre * *affidando le sorti dell impugnazione a nove motivi ha proposto6 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024ricorso anche la * * S p A sulla base di un unicoData pubblicazione 23/04/2024motivo* con controricorso la * n 1 * *L * proponendo altresì ricorso incidentale affidato a seimotivi* con distinti controricorsi * * ** e * * * * * ** * * e * * * * * ** * ha depositato atto di nomina di ulterioredifensore in aggiunta all originarioIn prossimità dell adunanza in camera di consiglio hannodepositato memorie ex art 380 bis 1 c p c la ** S p A e * *RAGIONI DELLA DECISIONE1 – Il ricorso della * * S p A in quanto notificato il 14 settembre 2021 proposto successivamente aquello di * * notificato il 10 settembre 2021 siconverte in ricorso incidentale2 Il ricorso principale di * *2 1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art12 * c c e dell art 346 c p c o in subordine degli artt 343e 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutosussistente la responsabilità di esso chirurgo per mancato accessoal fianco destro nonostante avesse accolto il motivo di appellosulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cuiindividuava l errore medico nel mancato accesso al fianco sinistro punto di *Il ricorrente sostiene che aver riconosciuto come corretta laprestazione sanitaria per la scelta di non accedere al fianco sinistroavrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere la7 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024responsabilità del medico e non anche ad individuare la colpaData pubblicazione 23/04/2024professionale nella diversa condotta omissiva riguardante ilmancato accesso dal fianco destro pag 35 sentenza impugnataIn ragione del riconoscimento della sussistenza di unaresponsabilità sulla base di una diversa imputazione la Corteterritoriale avrebbe violato l art 12 * da applicarsi in viaanalogica in sede di interpretazione della sentenza di primo gradogli artt 343 e in subordine l art 346 c p c nella parte in cui haindividuato l errore medico al momento del mancato accesso alfianco destro senza che gli attori avessero spiegato appelloincidentale al riguardo ovvero appello principale e infine l art112 c p c per essere incorsa la Corte territoriale nel vizio diextrapetizione o ultrapetizione “avendo la Corte pronunciato sucritica necessaria epperò mai avanzata dalle controparti contro lasentenza di primo grado”2 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt163 183 346 e 112 c p c per avere la Corte territoriale fondatola responsabilità di esso medico convenuto sul fatto della mancataapplicazione di drenaggi idonei pronunciandosi in tal modo su unfatto allegato dalle controparti in primo grado ben oltre i terminidecadenziali solo in comparsa conclusionale e in ogni caso mairiproposta in appello con conseguente integrazione del vizio diextrapetizione o ultrapetizione2 3 – Con il terzo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c per violazione o falsa applicazionedell art 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamenteconcluso nel senso della responsabilità di esso chirurgo derivantedalla mancata predisposizione di un adeguata sorveglianza medicadel paziente mediante una sentenza che produce effetti neiconfronti di esso * e di * * nonostante al appello incidentale contenente il fatto relativo all assistenza post8 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024operatoria sia stato spiegato dagli attori contro la * e non ancheData pubblicazione 23/04/2024contro esso attuale ricorrente principale b la * abbiasollevato la questione della mancata assistenza postoperatoria insede di appello incidentale teso all accoglimento della soladomanda dell attrice iure hereditatis e per danno catastrofale nonanche della sua domanda iure proprio per danno da perdita delrapporto parentale2 4 Con il quarto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazione degli artt40 e 41 c p in relazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c peravere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente il nesso dicausalità tra la condotta di esso medico e il decesso del pazientenonostante il c t u con giudizio controfattuale avesse concluso nelsenso di non ritenere “più probabile che non” la sopravvivenza delpaziente in caso non fossero ricorse le asserite mancanze postoperatorie2 5 Con il quinto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedegli artt 2043 e 2059 c c artt 2 29 30 Cost per avere laCorte territoriale erroneamente accolto la domanda di risarcimentodel danno da perdita del rapporto parentale avanzata dallecontroparti iure proprio nonostante queste ultime non avesseroallegato e dimostrato l alterazione significativa della propriaesistenza e delle proprie abitudini di vita derivanti dal decesso delcongiunto2 6 – Con il sesto mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt342 343 112 e 132 c p c per avere la Corte territoriale erratonell applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché di quelle delTribunale di Milano al momento della liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale9 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Il giudice di appello modificando il parametro di liquidazioneData pubblicazione 23/04/2024in assenza di impugnazioni sul punto avrebbe illegittimamentepronunciato per un verso su profilo applicazione delle tabellemilanesi su cui era già sceso il giudicato e per altro verso senzatenere conto che la nullità denunciata in appello riguardava nonl adozione del parametro milanese ma il modo di relativo utilizzoad opera del primo giudice2 7 – Con il settimo mezzo è denunciata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedell art 1226 c c per aver la Corte territoriale errato ad applicarele tabelle del Tribunale di Roma e non anche quelle del Tribunale diMilano nonostante fossero queste ultime ad essere individuate daldiritto vivente come parametro equitativo di riferimento ai fini dellaliquidazione del danno non patrimoniale2 8 Con l ottavo mezzo in subordine nel caso di accertataresponsabilità di esso medico – è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c la violazione o falsa applicazione degliartt 1223 1226 1227 e 2056 c c per avere la Corte territorialeerroneamente provveduto alla liquidazione del danno non tenendoin considerazione ai fini della sua determinazione le pregressecondizioni di salute di cui era portatore il paziente “comorbilità”aventi avuto efficacia causale e preponderante in ordine aldecesso2 9 Con il nono mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art132 co 2 n 4 c p c per essere la Corte territoriale incorsa nelvizio di omessa motivazione sia sotto il profilo di motivazioneapparente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del dannobiologico e morale terminale facendo acriticamente egenericamente riferimento al compendio istruttorio e alladocumentazione sanitaria senza specifica indicazione dei documenticitati e del loro contenuto sia sotto il profilo della contraddittoria10 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perplessa e incomprensibile motivazione per aver concluso nelData pubblicazione 23/04/2024senso che il * avesse maturato la consapevolezza dell exitusa partire dalla richiesta di un antidolorifico3 – Il ricorso incidentale della * *S p A3 1 Con l unico mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1226 2043 20562059 e 2697 c c per avere la Corte territoriale errato nel nonprocedere in applicazione dei criteri di liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale definiti dalle tabelle del Tribunale diRoma alla riduzione fino al 50% del danno risarcito in ragionedell assenza del rapporto di convivenza sussistente tra la vittima e ifigli superstitiIn forza della presunzione relativa secondo cui dallaassenza di un rapporto di convivenza deriverebbe un minor gradodi affectio materiale e spirituale tale da giustificare un risarcimentodel danno inferiore rispetto a chi “condivideva ogni aspetto delvivere quotidiano” ovvero il coniuge * * * sarebbedovuto ricadere in capo a * * e * l onere diprovare che nonostante l assenza di convivenza il rapporto con ilpadre possedeva una tale intensità affettiva tale da giustificarel integrale risarcimento del danno scevro da qualsiasiabbattimentoLa Corte territoriale avrebbe dunque errato non in punto dian debeatur quanto piuttosto in sede di determinazione del dannoriconoscendo l integralità del pregiudizio nonostante il mancatoassolvimento della anzidetta prova e ponendo in manieradoppiamente errata la prova contraria dell assenza di un legameaffettivo tale da giustificare la risarcibilità del pregiudizioconseguente al decesso del congiunto in capo alle parti convenute4 Il ricorso incidentale della * n 1 ** L *11 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20244 1 Con il primo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360Data pubblicazione 23/04/2024primo comma n 3 c p c violazione degli artt 112 e 346 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico convenuto su un fatto diverso da quello su cui si èpronunciato il Tribunale di primo grado mancata incisione a partiredal fianco destro anziché mancato accesso dal punto di * inassenza di un appello incidentale sul punto accertata la erroneitàdella sentenza del Tribunale nella parte in cui affermava che laresponsabilità del medico convenuto doveva ascriversi al mancatoaccesso a partire dal fianco sinistro la Corte avrebbe dovutoconcludere per l assenza di responsabilità del sanitario4 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 163 e 183 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico su un fatto – ossia la mancata applicazione di drenaggi tardivamente allegato dalle controparti solo con la comparsaconclusionale4 3 Con il terzo mezzo – condizionato dall accoglimento deiprimi due motivi di ricorso è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 40 e 41 c p c inrelazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c per avere la Corteterritoriale errato nel ritenere sussistente una responsabilità delmedico convenuto derivante anche da negligenza post operatoriapresupponendo tale responsabilità quella per le condotteantecedenti integranti già il fatto illecito sicché venuta meno laresponsabilità per le condotte antecedenti verrebbe diconseguenza meno anche quella per il decesso del paziente in baseall addebito di omessa vigilanza post operatoria la quale di per séavrebbe semmai determinato soltanto una riduzione della chance disopravvivenza4 4 Con il quarto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 2043 2059 e12 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20242697 c c per avere la Corte territoriale errato nel riconoscere ilData pubblicazione 23/04/2024risarcimento del danno da perdita del rapporto parentalenonostante che le parti non avessero fornito prova anche in viapresuntiva di come il decesso della vittima abbia stravolto le loroabitudini di vita tale da determinare scelte radicalmente diverse etale da giustificare un risarcimento per la sofferenza derivante datale stravolgimento4 5 Con il quinto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 324 e 112 c p cper avere la Corte territoriale illegittimamente proceduto ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale all utilizzo deiparametri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma anziché diquelli previsti dalle tabelle del Tribunale di MilanoIl giudice di appello dopo aver affermato l erroneità dellasentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto ildanno nella sua liquidazione massima avrebbe dovuto procederead una sua rideterminazione entro i valori tabellari stabiliti dalTribunale di Milano4 6 Con il sesto mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione dell art 1226 c c per averela Corte territoriale erroneamente scelto di utilizzare ai fini dellaliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale le tabelledel Tribunale di Roma nonostante il diritto vivente abbiariconosciuto come parametro di riferimento le tabelle del Tribunaledi Milano5 – La decisione sui ricorsiL esame dei motivi tenuto conto della priorità logica dellecensure proposte con i tre ricorsi da potersi scrutinarecongiuntamente là dove sovrapponibili o strettamente connesseseguirà l ordine di trattazione cui appresso5 1 – censure concernenti l affermazione della responsabilitàsanitaria in capo ai convenuti * e * n 113 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* dei motivi a dal primo al quarto del ricorso principaleData pubblicazione 23/04/2024* b dal primo al terzo del ricorso incidentale * n 1Gli anzidetti motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili5 1 1 – * infondate anzitutto le doglianze che deduconol illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio diresponsabilità medica a carico dei convenuti su un fatto diversorispetto sia a quello posto a fondamento della condanna delTribunale cioè il mancato accesso dal fianco destro nonostanteche le parti danneggiate non avessero dispiegato appelloincidentale sul punto sia a quello dedotto con l originario atto dicitazione introducendo illegittimamente addebiti concernenti lafase post operatoria5 1 1 1 – * quest ultimo profilo non è dato ravvisarenella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda inragione dell introduzione di una causa petendi diversa da quellededotta dagli attori con conseguente violazione dei principi artt112 163 183 c p c del contraddittorio e di corrispondenza trachiesto e pronunciato* infatti osservare che nel giudizio di risarcimento deldanno derivato da colpa medica non costituisce inammissibilemutamento della domanda la circostanza che l attore dopo avereallegato nell atto introduttivo che l errore del sanitario sia consistitonell imperita esecuzione di un intervento chirurgico nel concluderealleghi che l errore sia consistito anche nell inadeguata assistenzapostoperatoria come nella specieE ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo idoneoa delimitare l ambito dell indagine nella sua essenzialità materialesenza che le specificazioni della condotta inizialmente allegatedall attore possano avere portata preclusiva stante la inesigibilitàdella individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientificidi norma acquisibili solo all esito dell istruttoria e dell espletamento14 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024di una c t u Cass n 13269/2012 Cass n 6850 del 20/03/2018Numero di raccolta generale 10901/2024così anche Cass n 2719/2023 che in motivazione ha riDbaatad piutbobl iclaazio ne 23/04/2024portata del principio anzidetto ritenuto non applicabile tuttaviaalla fattispecie decisa rispetto alla quale non trovava rilievo nelleallegazioni di parte una specificazione del comportamento datenersi rispetto al trattamento sanitario le metodiche la concretautilizzazione delle stesse la profilassi post operatoria etc mal alternativa tra l allegazione di una condotta commissivainadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico el addebito totalmente diverso di non essersi astenuti adintervenire chirurgicamente5 1 1 2 – * l altro profilo preso in considerazione dallecensure svolte con i motivi in esame i ricorrenti muovono da unaerronea premessa di fondo ovvero quella per cui al giudiced appello è precluso l accesso al corredo probatorio che haorientato il giudice di primo grado nella sua decisione con ciòincorrendo altresì nella non piena comprensione del giudiziod appello come strumento di revisio prioris istantiae* infatti rammentare che in tema di giudizio di appelloil principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comeil principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta ache il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimied all applicazione di una norma giuridica diverse da quelleinvocate dall istante né incorre nella violazione di tale principio ilgiudice d appello che rimanendo nell ambito del petitum e dellacausa petendi confermi la decisione impugnata sulla base diragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado oformulate dalle parti mettendo in rilievo nella motivazioneelementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non15 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024espressamente menzionati dal primo giudice tra le altre Cass nData pubblicazione 23/04/202420652/2009 Cass n 513/2019In altri termini entro i limiti di ciò che è stato devoluto inappello il secondo giudice in coerenza con la natura del giudiziod appello ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatoriolegittimamente acquisito al processo tra cui ad esempio anche lerelazioni peritali l oggetto del processo d appello è dunquecircoscritto nell alveo degli specifici motivi articolati dall appellanteprincipale ed eventualmente incidentale che dunque devolvonoin tutto o in parte le questioni oggetto del giudizio di primo gradoDel resto varrà ricordare che il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenzacostituita dalla sequenza rappresentata da fatto norma ed effettosuscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ambitodella controversia sicché l appello motivato con riguardo ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizionesull intera questione che essa identifica così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarlaanche relativamente agli aspetti che sebbene ad essa coessenzialinon siano stati singolarmente coinvolti neppure in via implicita dalmotivo di gravame tra le altre Cass n 10760/2019 Cass n30728/2022Nel caso di specie l impugnazione di * * dellasentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato lasussistenza dell errore medico nell esecuzione dell interventochirurgico – e quindi segnatamente per non aver egli effettuatol accesso laparoscopico nella zona di * ha prodotto ladevoluzione nel giudizio d appello di questa questione e di riflessodi tutto il corredo istruttorio e probatorio di cui il giudice di primogrado si è avvalso per pervenire alla decisione che diconseguenza diviene oggetto di cognizione del giudizio di appello16 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024Pertanto proprio attraverso l interpretazione dellamotivazione del Tribunale e una ri valutazione nel merito dellaCTU istruita in primo grado il giudice di secondo grado è giunto adaffermare che “la imprudenza dello * non è ravvisabile nelnon avere egli effettuato l accesso laparoscopico dalla zona di* ma nell aver tentato di effettuarlo dalla zona periombelicalenonostante dovesse essere consapevole della presenza di aderenzein tale zona e nel non avere – dopo la conferma della presenzadelle aderenze che avevano reso vano quel tentativo di accessoperiombelicale e nonostante tale anomalia esecutiva aggravasse ilrischio di lesioni intestinali non agevolmente rilevabili in ambitolaparoscopico – posto in essere e poi predisposto alcuno degliaccorgimenti operatori e post operatori utili alla tempestivarilevazione delle lesioni eventualmente e tutt altro cheimprevedibilmente prodotte” pp 35 e 36 della sentenzad appelloLa Corte territoriale si è quindi mossa entro i confinidell oggetto del processo così come perimetrato dai motivi chehanno originato l atto d appello e nell ambito delle allegazioni delleparti e del pertinente corredo probatorio acquisito agli atti haconfermato il giudizio di responsabilità del medico sulla base di ungiudizio fondato su elementi di fatto relativi alla condottaoperatoria e post operatoria diversi da quelli considerati dal primogiudice ma individuati e specificati dallo stesso giudice di appelloentro i limiti anzidetti così da rivelarsi inconsistenti tutte le censureprospettate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 112 343 e 346c p c5 1 2 – Le ulteriori censure svolte con i motivi in esame sonoinammissibiliCon esse infatti lungi dall essere denunciati degli errores iniudicando si mira a rappresentare una ricostruzione alternativa17 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024della quaestio facti rispetto a quella accertata dal giudice diNumero di raccolta generale 10901/2024appello con l obiettivo di escludere dalla valutazione del * pcuobbnlidcaozio ne 23/04/2024giudice precisi fatti storici mancato drenaggio omessa vigilanzapost operatoria considerati invece dalla Corte territoriale comeinadempimenti imputati allo * e dunque inseriti nelcomplessivo giudizio di responsabilità a suo carico5 2 – censure concernenti il riconoscimento del danno daperdita del rapporto parentale* dei motivi a quinto del ricorso principale * bquarto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati5 2 1 In tema di prova del danno da perdita del rapportoparentale è orientamento consolidato di questa Corte – cui ilCollegio intende dare continuità che spetta alla vittima dell illecitodimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunquel esistenza del pregiudizio subito onere di allegazione che potràessere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici emassime di comune esperienza Cass S U n 26792/2008In particolare poi nel caso di morte di un prossimocongiunto coniuge genitore figlio fratello è l esistenza stessa delrapporto di parentela che fa presumere secondo l id quodplerumque accidit la sofferenza del familiare superstite giacchétale conseguenza è per comune esperienza connaturale all essereumano trattandosi di una presunzione relativa sarà semprepossibile per il convenuto dedurre e provare l esistenza dicircostanze concrete dimostrative dell assenza di un legameaffettivo tra vittima e superstite tra le altre Cass n 12146/2016Cass n 3767 del 2018 Cass n 31950/2018 Cass n11212/2019* in ogni caso fermi i principi che presiedonoall identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima deldanno nel senso di una rigorosa dimostrazione come detto anche18 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024in via presuntiva della gravità e della serietà del pregiudizio e dellaData pubblicazione 23/04/2024sofferenza patita dal danneggiato tanto sul piano moralesoggettivo quanto su quello dinamico relazionale senza che taleserietà e apprezzabilità peraltro sconfini necessariamente in unvero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprieabitudini di vita che inciderà se del caso sulla personalizzazionedel risarcimento e che costituisce a sua volta onere dell attoreallegare e provare in modo circostanziato non potendo risolversiin mere enunciazioni generiche astratte od ipotetiche Cass n16992/2015 Cass n 21060/2016 Cass n 7748/2020 Cass n26140/20235 2 2 * posto la Corte territoriale non ha fatto errataapplicazione degli anzidetti principi nella misura in cui in ragionedel legame di parentela venuto in rilievo stretti congiunti edell assenza di dimostrazione da parte dei convenuti che tra lavittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale dagiustificarne il risarcimento ha fatto ricorso allo strumento dellaprova per presunzioniIl giudice di appello ha dunque correttamente ritenutosussistente l an del danno da perdita del rapporto parentalepresumendo lo stesso sussistente a partire dalle allegazionipresenti nell atto di citazione con cui * * *sofferenze soggettive nonché alterazioni delle proprie abitudini divita in conseguenza della morte di * * di essirispettivamente marito e padre5 3 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale la scelta del parametro tabellare diriferimento* dei motivi a sesto e settimo del ricorso principale* b quinto e sesto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati19 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 3 1 * di consistenza è anzitutto la censura con cui iData pubblicazione 23/04/2024ricorrenti adducendo che la sentenza di primo grado non era stataimpugnata sul punto prospettano il passaggio in giudicato delcriterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale ossial applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in quanto con imotivi di impugnazione sia dello * cfr p 22 del ricorsoprincipale sia di * cfr p 9 del ricorso incidentale sicensurava proprio la errata liquidazione del danno individuata“immotivatamente” nella misura massima del range senzaspecificazione dei criteri equitativi seguiti e si era pertantorimesso al giudice di appello di procedere nuovamente ecorrettamente alla liquidazione del danno non patrimonialespettando quindi al giudice investito della cognizione della relativaquestione individuare il congruo criterio equitativo di riferimento* dunque in appello la questione concernente laliquidazione equitativa del danno non patrimoniale nellaindividuazione di parametri tabellari sulla base dei quali procederealla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non haerrato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabellepredisposte dal Tribunale di RomaCome evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questaCorte tra le altre Cass n 10579/2021 soltanto un sistematabellare fondato sul punto variabile costituisce idonea garanziadella funzione per la quale esso è stata concepito che è quelladell uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia delprincipio di eguaglianza5 3 2 – È infondata anche l ulteriore specifica censura concui i ricorrenti denunciano la “scelta” della Corte territoriale diapplicare le tabelle romane piuttosto che quelle milanesiCome precisato da Cass n 10579/2021 l eccezionalità delcaso può imporre una liquidazione del danno senza fare ricorso aduna tabella basata sul “sistema a punti” ma è necessario che il20 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024giudice del merito fornisca al riguardo adeguata motivazione ciòData pubblicazione 23/04/2024che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad unaquantificazione del risarcimento che alla luce delle circostanze delcaso concreto risulti inferiore a quella cui si sarebbe giuntiutilizzando la tabella anzidetta o comunque risulti sproporzionatarispetto alla quantificazione cui l adozione dei parametri tratti datale tabella avrebbe consentito di pervenirePertanto pur ritenendosi preferibile l adozione di una tabellabasata su un “sistema a punti” per le ragioni di prevedibilità euniformità sopra evidenziate il problema giuridico che emerge èpiuttosto quello della concreta quantificazione del danno operatadal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati inmotivazioneE in tal senso soccorre il principio per cui la liquidazioneequitativa anche nella sua forma cd “pura” consiste in un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenzasul danno nel caso concreto sicché pur nell esercizio di un poteredi carattere discrezionale il giudice è chiamato a dare conto inmotivazione del peso specifico attribuito ad ognuno di essi inmodo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propriadeterminazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi deldanno effettivo e dell integralità del risarcimentoNe consegue che allorché non siano indicate le ragionidell operato apprezzamento e non siano richiamati gli specificicriteri utilizzati nella liquidazione la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione indebitamente ridotta al disottodel minimo costituzionale richiesto dall art 111 comma 6 Costsia nel vizio di violazione dell art 1226 c c Cass n 22272/2018Cass n 18795/2021Nel caso di specie l anzidetta complessiva ponderazione èstata compiuta dalla Corte territoriale – là dove invece comeprecisato nella stessa sentenza impugnata pp 39 e 40 il giudice21 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024di primo grado aveva riconosciuto il range tabellare massimo alData pubblicazione 23/04/2024coniuge e ai due figli in assenza di qualsiasi motivazione in ordineai criteri e alle eventuali particolari circostanze del caso concretoutilizzati – la quale pertanto non ha errato nel procedere ad una ri determinazione del danno da perdita del rapporto parentalesecondo i parametri tabellari fondati sul punto variabile alloraesistenti ovvero in base alle tabelle del Tribunale di Roma del20165 4 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale il “quantum debeatur”* dei motivi a ottavo del ricorso principale * bprimo del ricorso incidentale *I motivi sono inammissibili5 4 1 – L ottavo motivo del ricorso dello * èinammissibile in quanto sottopone all esame di questa Corte unaricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accertata dalgiudice di meritoLa Corte territoriale ha escluso con una valutazioneinsindacabile in tale sede che le preesistenti condizioni cliniche delpaziente potessero assumere una qualche rilevanza ai fini dellaliquidazione di un danno oltre i limiti tabellari valorizzando inmerito al carcinoma della colecisti la efficacia risolutiva dellacolecistectomia eseguita e in merito alle pregresse patologierespiratorie ed epatiche del paziente l assenza di una loroincidenza rispetto alla riduzione delle aspettative di vita futuratanto da essere state ritenute compatibili sotto il profiloanestesiologico con l intervento stessoPer potersi parlare di concorso di cause naturali e umanerilevante ai fini della liquidazione del danno in quanto le primesemmai incidenti soltanto sul piano della causalità giuridica è inogni caso necessario che le stesse – cause naturali preesistenti econdotta umana colpevole – si inseriscano nella medesima serie22 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024causale produttiva dell evento di danno circostanza che nonData pubblicazione 23/04/2024emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che riconducecausalmente il decesso del paziente esclusivamente all accertatoerrore medico la cui consistenza indipendentemente dal pregressoquadro clinico ha cagionato la morte del pazientePertanto la Corte non ha affatto errato – in sede diquantificazione del risarcimento del danno – nel reputare irrilevanteil pregresso quadro clinico del paziente5 4 2 – In via preliminare all esame del motivo di ricorsoincidentale dell * va superata l eccezione di inammissibilitàdel ricorso medesimo prospettata dai controricorrenti ** e * * * e * * per inesistenzadella notifica in quanto l atto introduttivo del giudizio di cassazionesarebbe sato notificato a mezzo PEC ai rispettivi avvocati anzichéalle parti nel domicilio eletto presso lo studio dei rispettivi difensoriIl vizio prospettato dai controricorrenti come correttamenteprecisato anche da * con la memoria ex art 380 bis 1 c p c deve essere anzitutto riqualificato in termini di nullità attenendolo stesso alle modalità con cui è stato portato a compimento ilprocedimento notificatorioIn particolare affinché la notifica di un atto possa ritenersiesistente benché nulla è necessario che la stessa acceda all attoche si intende notificare può poi accadere che la notifica sia nullaper le modalità con le quali viene portato a compimento ilprocedimento notificatorio per l irregolarità dello stesso e perl inidoneità ad assicurare l avvenuta comunicazione dell atto chetuttavia ne deve costituire l oggetto Cass n 30044/2022* specie l Avv * * – come confermato dallarelata di notifica a mezzo PEC allegata al ricorso – ha notificato ilricorso all Avv * * e all Avv * * qualiprocuratori costituiti in secondo grado rispettivamente di23 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024notifica che contenendo tutti i dati necessari per identificare laData pubblicazione 23/04/2024riferibilità della PEC al procedimento in cui sono coinvolti i loroassistiti non avrebbe potuto ingenerare alcun tipo di confusione inordine alle parti destinatarie della stessaPertanto la circostanza che l atto introduttivo sia statonotificato a mezzo PEC utilizzando la seguente relata di notifica“all avv * * quale procuratore costituito in secondogrado di * * invece di essere notificato a “Serafiniintegra gli estremi di una mera irregolarità tale da non dispiegarealcun effetto in ordine a quello che è il fine dello strumento dellanotifica portare a conoscenza delle parti coinvolte nel giudiziol atto nel caso il ricorso e il suo contenuto affinché possa esseregarantito il contraddittorio mediante l eventuale proposizione dellepertinenti difese nel caso con il controricorsoPeraltro la effettuata notifica – indipendentemente anche dalvizio formale denunciato dalla parte – ha raggiunto il proprio scopoessendo il ricorso a conoscenza delle parti mediante i nominatidifensori e avendo le parti stesse proposto tempestivamenteautonomi controricorsi con la conseguenza che non è ravvisabilealcuna lesione del diritto alla difesa5 4 2 1 – Il motivo è inammissibileCon esso non è colta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata la quale in riferimento alla liquidazione del danno nonpatrimoniale in favore dei figli superstiti di * * haapplicato in modo corretto la tabella romana non avendo affattoconsiderato i punti tabellari 4 nel massimo relativi al profilo della“convivenza” con il padre così da dar luogo per l appunto ad unrisarcimento non parametrato a detto criterio e quindi “abbattuto”rispetto a quello del coniuge del defunto in cui il parametro dellaconvivenza è stato considerato ed i punti sono stati assegnati nellamisura massima24 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 5 – censura concernente la liquidazione del danno “iureData pubblicazione 23/04/2024hereditatis”* del nono motivo del ricorso principale *Il motivo è infondato5 5 1 – La motivazione affetta da anomalia che la rende al disotto del c d “minimo costituzionale” così da integrare violazionedi legge artt 111 comma sesto Cost 132 c p c e 118 disp attc p c è vizio – attinente all esistenza della motivazione in sé edeve risultare dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l aspetto materiale e grafico”nella “motivazione apparente” nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione tra le molteCass S U n 8053/2014In particolare poi la motivazione è solo “apparente” quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione giacché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture Cass S U n 22232/2016 Cass n22022/2017 Cass n 21037/2018 Cass n 27112/2018* specie la Corte territoriale cfr p 44 della sentenzaimpugnata ha ritenuto che il paziente “ lungi dall essersi trovatoin stato di incoscienza ebbe piena contezza e percezione non solodella sofferenza fisica determinata dalla lesione intestinale e dallainfezione che da questa scaturì ma anche del successivoaggravamento delle proprie condizioni di salute che ne compromisegradualmente varie funzioni ma non anche quella cerebrale ocognitiva fino a condurlo al decesso esito del quale egli fu25 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024pienamente in grado di rappresentarsi l imminenza” E tanto ilData pubblicazione 23/04/2024giudice di appello ha in particolar modo desunto – nell eserciziodel potere riservatogli di valutazione delle prove agli atti delgiudizio delle quali ha indicato in modo sufficiente le rispettivefonti – “oltre che dalla documentazione sanitaria dalletestimonianze rese dalle infermiere cui nelle ore successiveall intervento il * chiese la somministrazione di unantidolorifico accusando dolori all addome”La motivazione della sentenza impugnata si mostra dunqueaffatto intelligibile nel suo sviluppo logico privo di insanabilicontraddizioni là dove anche la richiesta del paziente di unantidolorifico depone proprio per l assenza di uno stato diincoscienza e dunque rispettosa del c d “minimo costituzionale”6 – ** dunque rigettati tutti i ricorsi quello principale dello* e quelli incidentali della Am * * S p A edella * n 1 * * L ** i ricorrenti in solido tra loro devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delleparti controricorrenti da un lato * * e dall altro* * * e * * come liquidate indispositivo tenuto conto anche della sostanziale identità delledifese spiegate dai predetti controricorrenti avverso le proposteimpugnazioni* invece integralmente compensate le spese delpresente giudizio tra tutti i ricorrenti e le compagnie diassicurazione controricorrenti non essendo le impugnazioni rivoltecontro quest ultime e quindi essendo la notificazione dei ricorsi dareputarsi effettuata al mero scopo di litis denuntiatioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * PresidenteCIVILE GENERALE* * Consigliere Ud 08/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23773/2021 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * * * ** * * * * * in* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporeData pubblicazione 23/04/2024elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] * 18 presso lostudio dell avvocato * * che le rappresenta edifende* N 1 * * L * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inROMA V [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato* D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] * * * intimatasul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA DELLE * * 20 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente successiva incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * controricorrenti2 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* * * * * * *Data pubblicazione 23/04/2024* * * * * ** * N 1 * * L * intimatinonché sul ricorso incidentale proposto da* N 1 * * L * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato *D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * ricorrente incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende controricorrenti* * * * * * ** * * * * AM ** * * * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO de L * n920/2021 depositata il 10/06/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell 8 marzo 2024dal Consigliere * *1 * * * * * e ** convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di ** * medico chirurgo e l * n 1 * *3 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* di seguito “ASL” al fine di sentirli condannare alData pubblicazione 23/04/2024risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis aseguito del decesso di * * rispettivamente marito e padredegli attori asseritamente ricondotta a errore mediconell esecuzione dell intervento di colicistectomia in laparoscopiacui la vittima era stata sottoposto presso la struttura il 7 marzo2009 nonostante un secondo intervento effettuato in data 8 marzo2009 in cui la lacerazione intestinale venne saturata la peritoniteda perforazione di ansa ileale determinò in ogni caso uno stato dishock settico causa del decesso di * * in data 10 marzo20091 1 Per il rigetto delle pretese attoree si costituirono ingiudizio i convenuti la * a sua volta chiese ed ottenne dichiamare in causa le compagnie di assicurazione * * * * e * * * successivamentedivenuta * * S p A al fine di essere manlevatadalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione dicondanna1 2 – Con sentenza del marzo 2017 l adito Tribunale di* discostandosi dalle conclusioni dell espletata CTUmedico legale che aveva escluso la responsabilità del medicochirurgo ritenendo che la lesione intestinale rientrasse nel noverodelle frequenti complicanze di un ordinario intervento inlaparoscopia “che in grande percentuale restano misconosciutedurante l intervento perché rimangono fuori dal campo visivo”accertò la responsabilità dei convenuti per il decesso di ** affermando sussistere da un lato il nesso di causalità trala condotta del medico lesione intestinale e l evento di danno decesso a seguito di shock settico e dall altro la colpa dell autoredel danno giudicando quell errore evitabile l accesso all addomedue dita al di sotto dell arcata costale di sinistra lungo la sua lineamediana punto di * anziché attraverso la zona4 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perombelicale interessata da “numerosi e tenaci aderenze” inData pubblicazione 23/04/2024conseguenza dell intervento di emicolicistectomia cui il paziente siera sottoposto 18 anni prima avrebbe impedito di cagionare lalesione intestinale causa iniziale del decorso causale infausto1 2 1 Il giudice di primo grado quindi condannò l * e lo* in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale patito dagli attori iure proprio liquidando inbase ai parametri indicati dalla tabelle del Tribunale di Milano lasomma di euro 327 990 in favore del coniuge e la somma di euro327 990 in favore di ciascuno dei figli del paziente deceduto perl effetto rigettando le censure di inoperatività della polizzaproposte da * accogliendo invece quelle avanzate da* condannò la stessa * a manlevare la * da tutte leconseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenzaIl Tribunale rigettò infine la domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori iure hereditatis in ragione del“brevissimo lasso di tempo intercorso fra il primo intervento ed ildecesso 3 giorni ” e della assenza di “prova che il paziente abbiaavuto contezza del decesso imminente”2 – Avverso tale sentenza interponeva gravame *deducendo l assenza di responsabilità del medico convenutol insussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale per difetto di prova e in via subordinatal erroneità della liquidazione del danno parentale nonchél inoperatività della polizza assicurativa in favore dell *impugnava altresì la sentenza del Tribunale in via incidentale* * contestando nel merito la sussistenza della suaresponsabilità2 1 La Corte d Appello di L * con sentenza resapubblica il 10 giugno 2021 in parziale riforma della decisione diprimo grado a confermava la statuizione di responsabilità civiledei convenuti avendo ritenuto assolto l onere della prova gravante5 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024sugli attori dell esistenza del nesso di causalità tra la condottaData pubblicazione 23/04/2024dello * e il decesso del paziente nonché reputando presentela colpa di quest ultimo a 1 a tal fine l errore imputabile nondoveva essere ravvisato nel non aver effettuato l accesso inlaparoscopia dalla “zona di * ma nell aver effettuatol accesso nella zona periombelicale nonostante le aderenze cherendevano più alto il rischio di lesione intestinale e nel non averpredisposto tutti gli accorgimenti operatori e post operatorinecessari per far fronte a tale rischio b confermava nell an ilrisarcimento del danno da perdita del rapporto parentalerideterminandone però l ammontare facendo applicazione delsistema “a punti” delle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma e quindi sui parametri quali l intensità del rapporto con lapersona deceduta l età di quest ultima la convivenza lasopravvivenza o meno di altri congiunti e così liquidando l importodi euro 292 545 00 in favore del coniuge * * *l importo di euro 216 982 00 in favore del figlio * * equello di euro 226 416 00 in favore della figlia * *c riconosceva agli attori il risarcimento del danno iure hereditatische liquidava in complessivi euro 30 000 00 euro 10 000 00 infavore della moglie ed euro 5 000 00 in favore di ciascuno dei duefigli in ragione delle rispettive quote successorie avendoaccertato sia la lesione alla salute subita dal paziente nei tre giorniintercorsi tra l intervento chirurgico e la morte “danno biologicoterminale” sia il danno derivante dalla consapevolezzadell aggravamento delle proprie condizioni fisiche nonché dellapotenziale rappresentazione del suo decesso “danno moralepeculiare cd catastrofale” d confermava infine la condanna di* a manlevare la * di quanto la stessa tenuta in favoredegli attori dando atto degli intervenuti pagamenti parziali3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre * *affidando le sorti dell impugnazione a nove motivi ha proposto6 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024ricorso anche la * * S p A sulla base di un unicoData pubblicazione 23/04/2024motivo* con controricorso la * n 1 * *L * proponendo altresì ricorso incidentale affidato a seimotivi* con distinti controricorsi * * ** e * * * * * ** * * e * * * * * ** * ha depositato atto di nomina di ulterioredifensore in aggiunta all originarioIn prossimità dell adunanza in camera di consiglio hannodepositato memorie ex art 380 bis 1 c p c la ** S p A e * *RAGIONI DELLA DECISIONE1 – Il ricorso della * * S p A in quanto notificato il 14 settembre 2021 proposto successivamente aquello di * * notificato il 10 settembre 2021 siconverte in ricorso incidentale2 Il ricorso principale di * *2 1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art12 * c c e dell art 346 c p c o in subordine degli artt 343e 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutosussistente la responsabilità di esso chirurgo per mancato accessoal fianco destro nonostante avesse accolto il motivo di appellosulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cuiindividuava l errore medico nel mancato accesso al fianco sinistro punto di *Il ricorrente sostiene che aver riconosciuto come corretta laprestazione sanitaria per la scelta di non accedere al fianco sinistroavrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere la7 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024responsabilità del medico e non anche ad individuare la colpaData pubblicazione 23/04/2024professionale nella diversa condotta omissiva riguardante ilmancato accesso dal fianco destro pag 35 sentenza impugnataIn ragione del riconoscimento della sussistenza di unaresponsabilità sulla base di una diversa imputazione la Corteterritoriale avrebbe violato l art 12 * da applicarsi in viaanalogica in sede di interpretazione della sentenza di primo gradogli artt 343 e in subordine l art 346 c p c nella parte in cui haindividuato l errore medico al momento del mancato accesso alfianco destro senza che gli attori avessero spiegato appelloincidentale al riguardo ovvero appello principale e infine l art112 c p c per essere incorsa la Corte territoriale nel vizio diextrapetizione o ultrapetizione “avendo la Corte pronunciato sucritica necessaria epperò mai avanzata dalle controparti contro lasentenza di primo grado”2 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt163 183 346 e 112 c p c per avere la Corte territoriale fondatola responsabilità di esso medico convenuto sul fatto della mancataapplicazione di drenaggi idonei pronunciandosi in tal modo su unfatto allegato dalle controparti in primo grado ben oltre i terminidecadenziali solo in comparsa conclusionale e in ogni caso mairiproposta in appello con conseguente integrazione del vizio diextrapetizione o ultrapetizione2 3 – Con il terzo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c per violazione o falsa applicazionedell art 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamenteconcluso nel senso della responsabilità di esso chirurgo derivantedalla mancata predisposizione di un adeguata sorveglianza medicadel paziente mediante una sentenza che produce effetti neiconfronti di esso * e di * * nonostante al appello incidentale contenente il fatto relativo all assistenza post8 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024operatoria sia stato spiegato dagli attori contro la * e non ancheData pubblicazione 23/04/2024contro esso attuale ricorrente principale b la * abbiasollevato la questione della mancata assistenza postoperatoria insede di appello incidentale teso all accoglimento della soladomanda dell attrice iure hereditatis e per danno catastrofale nonanche della sua domanda iure proprio per danno da perdita delrapporto parentale2 4 Con il quarto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazione degli artt40 e 41 c p in relazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c peravere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente il nesso dicausalità tra la condotta di esso medico e il decesso del pazientenonostante il c t u con giudizio controfattuale avesse concluso nelsenso di non ritenere “più probabile che non” la sopravvivenza delpaziente in caso non fossero ricorse le asserite mancanze postoperatorie2 5 Con il quinto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedegli artt 2043 e 2059 c c artt 2 29 30 Cost per avere laCorte territoriale erroneamente accolto la domanda di risarcimentodel danno da perdita del rapporto parentale avanzata dallecontroparti iure proprio nonostante queste ultime non avesseroallegato e dimostrato l alterazione significativa della propriaesistenza e delle proprie abitudini di vita derivanti dal decesso delcongiunto2 6 – Con il sesto mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt342 343 112 e 132 c p c per avere la Corte territoriale erratonell applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché di quelle delTribunale di Milano al momento della liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale9 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Il giudice di appello modificando il parametro di liquidazioneData pubblicazione 23/04/2024in assenza di impugnazioni sul punto avrebbe illegittimamentepronunciato per un verso su profilo applicazione delle tabellemilanesi su cui era già sceso il giudicato e per altro verso senzatenere conto che la nullità denunciata in appello riguardava nonl adozione del parametro milanese ma il modo di relativo utilizzoad opera del primo giudice2 7 – Con il settimo mezzo è denunciata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedell art 1226 c c per aver la Corte territoriale errato ad applicarele tabelle del Tribunale di Roma e non anche quelle del Tribunale diMilano nonostante fossero queste ultime ad essere individuate daldiritto vivente come parametro equitativo di riferimento ai fini dellaliquidazione del danno non patrimoniale2 8 Con l ottavo mezzo in subordine nel caso di accertataresponsabilità di esso medico – è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c la violazione o falsa applicazione degliartt 1223 1226 1227 e 2056 c c per avere la Corte territorialeerroneamente provveduto alla liquidazione del danno non tenendoin considerazione ai fini della sua determinazione le pregressecondizioni di salute di cui era portatore il paziente “comorbilità”aventi avuto efficacia causale e preponderante in ordine aldecesso2 9 Con il nono mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art132 co 2 n 4 c p c per essere la Corte territoriale incorsa nelvizio di omessa motivazione sia sotto il profilo di motivazioneapparente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del dannobiologico e morale terminale facendo acriticamente egenericamente riferimento al compendio istruttorio e alladocumentazione sanitaria senza specifica indicazione dei documenticitati e del loro contenuto sia sotto il profilo della contraddittoria10 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perplessa e incomprensibile motivazione per aver concluso nelData pubblicazione 23/04/2024senso che il * avesse maturato la consapevolezza dell exitusa partire dalla richiesta di un antidolorifico3 – Il ricorso incidentale della * *S p A3 1 Con l unico mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1226 2043 20562059 e 2697 c c per avere la Corte territoriale errato nel nonprocedere in applicazione dei criteri di liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale definiti dalle tabelle del Tribunale diRoma alla riduzione fino al 50% del danno risarcito in ragionedell assenza del rapporto di convivenza sussistente tra la vittima e ifigli superstitiIn forza della presunzione relativa secondo cui dallaassenza di un rapporto di convivenza deriverebbe un minor gradodi affectio materiale e spirituale tale da giustificare un risarcimentodel danno inferiore rispetto a chi “condivideva ogni aspetto delvivere quotidiano” ovvero il coniuge * * * sarebbedovuto ricadere in capo a * * e * l onere diprovare che nonostante l assenza di convivenza il rapporto con ilpadre possedeva una tale intensità affettiva tale da giustificarel integrale risarcimento del danno scevro da qualsiasiabbattimentoLa Corte territoriale avrebbe dunque errato non in punto dian debeatur quanto piuttosto in sede di determinazione del dannoriconoscendo l integralità del pregiudizio nonostante il mancatoassolvimento della anzidetta prova e ponendo in manieradoppiamente errata la prova contraria dell assenza di un legameaffettivo tale da giustificare la risarcibilità del pregiudizioconseguente al decesso del congiunto in capo alle parti convenute4 Il ricorso incidentale della * n 1 ** L *11 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20244 1 Con il primo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360Data pubblicazione 23/04/2024primo comma n 3 c p c violazione degli artt 112 e 346 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico convenuto su un fatto diverso da quello su cui si èpronunciato il Tribunale di primo grado mancata incisione a partiredal fianco destro anziché mancato accesso dal punto di * inassenza di un appello incidentale sul punto accertata la erroneitàdella sentenza del Tribunale nella parte in cui affermava che laresponsabilità del medico convenuto doveva ascriversi al mancatoaccesso a partire dal fianco sinistro la Corte avrebbe dovutoconcludere per l assenza di responsabilità del sanitario4 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 163 e 183 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico su un fatto – ossia la mancata applicazione di drenaggi tardivamente allegato dalle controparti solo con la comparsaconclusionale4 3 Con il terzo mezzo – condizionato dall accoglimento deiprimi due motivi di ricorso è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 40 e 41 c p c inrelazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c per avere la Corteterritoriale errato nel ritenere sussistente una responsabilità delmedico convenuto derivante anche da negligenza post operatoriapresupponendo tale responsabilità quella per le condotteantecedenti integranti già il fatto illecito sicché venuta meno laresponsabilità per le condotte antecedenti verrebbe diconseguenza meno anche quella per il decesso del paziente in baseall addebito di omessa vigilanza post operatoria la quale di per séavrebbe semmai determinato soltanto una riduzione della chance disopravvivenza4 4 Con il quarto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 2043 2059 e12 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20242697 c c per avere la Corte territoriale errato nel riconoscere ilData pubblicazione 23/04/2024risarcimento del danno da perdita del rapporto parentalenonostante che le parti non avessero fornito prova anche in viapresuntiva di come il decesso della vittima abbia stravolto le loroabitudini di vita tale da determinare scelte radicalmente diverse etale da giustificare un risarcimento per la sofferenza derivante datale stravolgimento4 5 Con il quinto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 324 e 112 c p cper avere la Corte territoriale illegittimamente proceduto ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale all utilizzo deiparametri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma anziché diquelli previsti dalle tabelle del Tribunale di MilanoIl giudice di appello dopo aver affermato l erroneità dellasentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto ildanno nella sua liquidazione massima avrebbe dovuto procederead una sua rideterminazione entro i valori tabellari stabiliti dalTribunale di Milano4 6 Con il sesto mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione dell art 1226 c c per averela Corte territoriale erroneamente scelto di utilizzare ai fini dellaliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale le tabelledel Tribunale di Roma nonostante il diritto vivente abbiariconosciuto come parametro di riferimento le tabelle del Tribunaledi Milano5 – La decisione sui ricorsiL esame dei motivi tenuto conto della priorità logica dellecensure proposte con i tre ricorsi da potersi scrutinarecongiuntamente là dove sovrapponibili o strettamente connesseseguirà l ordine di trattazione cui appresso5 1 – censure concernenti l affermazione della responsabilitàsanitaria in capo ai convenuti * e * n 113 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* dei motivi a dal primo al quarto del ricorso principaleData pubblicazione 23/04/2024* b dal primo al terzo del ricorso incidentale * n 1Gli anzidetti motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili5 1 1 – * infondate anzitutto le doglianze che deduconol illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio diresponsabilità medica a carico dei convenuti su un fatto diversorispetto sia a quello posto a fondamento della condanna delTribunale cioè il mancato accesso dal fianco destro nonostanteche le parti danneggiate non avessero dispiegato appelloincidentale sul punto sia a quello dedotto con l originario atto dicitazione introducendo illegittimamente addebiti concernenti lafase post operatoria5 1 1 1 – * quest ultimo profilo non è dato ravvisarenella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda inragione dell introduzione di una causa petendi diversa da quellededotta dagli attori con conseguente violazione dei principi artt112 163 183 c p c del contraddittorio e di corrispondenza trachiesto e pronunciato* infatti osservare che nel giudizio di risarcimento deldanno derivato da colpa medica non costituisce inammissibilemutamento della domanda la circostanza che l attore dopo avereallegato nell atto introduttivo che l errore del sanitario sia consistitonell imperita esecuzione di un intervento chirurgico nel concluderealleghi che l errore sia consistito anche nell inadeguata assistenzapostoperatoria come nella specieE ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo idoneoa delimitare l ambito dell indagine nella sua essenzialità materialesenza che le specificazioni della condotta inizialmente allegatedall attore possano avere portata preclusiva stante la inesigibilitàdella individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientificidi norma acquisibili solo all esito dell istruttoria e dell espletamento14 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024di una c t u Cass n 13269/2012 Cass n 6850 del 20/03/2018Numero di raccolta generale 10901/2024così anche Cass n 2719/2023 che in motivazione ha riDbaatad piutbobl iclaazio ne 23/04/2024portata del principio anzidetto ritenuto non applicabile tuttaviaalla fattispecie decisa rispetto alla quale non trovava rilievo nelleallegazioni di parte una specificazione del comportamento datenersi rispetto al trattamento sanitario le metodiche la concretautilizzazione delle stesse la profilassi post operatoria etc mal alternativa tra l allegazione di una condotta commissivainadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico el addebito totalmente diverso di non essersi astenuti adintervenire chirurgicamente5 1 1 2 – * l altro profilo preso in considerazione dallecensure svolte con i motivi in esame i ricorrenti muovono da unaerronea premessa di fondo ovvero quella per cui al giudiced appello è precluso l accesso al corredo probatorio che haorientato il giudice di primo grado nella sua decisione con ciòincorrendo altresì nella non piena comprensione del giudiziod appello come strumento di revisio prioris istantiae* infatti rammentare che in tema di giudizio di appelloil principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comeil principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta ache il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimied all applicazione di una norma giuridica diverse da quelleinvocate dall istante né incorre nella violazione di tale principio ilgiudice d appello che rimanendo nell ambito del petitum e dellacausa petendi confermi la decisione impugnata sulla base diragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado oformulate dalle parti mettendo in rilievo nella motivazioneelementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non15 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024espressamente menzionati dal primo giudice tra le altre Cass nData pubblicazione 23/04/202420652/2009 Cass n 513/2019In altri termini entro i limiti di ciò che è stato devoluto inappello il secondo giudice in coerenza con la natura del giudiziod appello ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatoriolegittimamente acquisito al processo tra cui ad esempio anche lerelazioni peritali l oggetto del processo d appello è dunquecircoscritto nell alveo degli specifici motivi articolati dall appellanteprincipale ed eventualmente incidentale che dunque devolvonoin tutto o in parte le questioni oggetto del giudizio di primo gradoDel resto varrà ricordare che il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenzacostituita dalla sequenza rappresentata da fatto norma ed effettosuscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ambitodella controversia sicché l appello motivato con riguardo ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizionesull intera questione che essa identifica così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarlaanche relativamente agli aspetti che sebbene ad essa coessenzialinon siano stati singolarmente coinvolti neppure in via implicita dalmotivo di gravame tra le altre Cass n 10760/2019 Cass n30728/2022Nel caso di specie l impugnazione di * * dellasentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato lasussistenza dell errore medico nell esecuzione dell interventochirurgico – e quindi segnatamente per non aver egli effettuatol accesso laparoscopico nella zona di * ha prodotto ladevoluzione nel giudizio d appello di questa questione e di riflessodi tutto il corredo istruttorio e probatorio di cui il giudice di primogrado si è avvalso per pervenire alla decisione che diconseguenza diviene oggetto di cognizione del giudizio di appello16 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024Pertanto proprio attraverso l interpretazione dellamotivazione del Tribunale e una ri valutazione nel merito dellaCTU istruita in primo grado il giudice di secondo grado è giunto adaffermare che “la imprudenza dello * non è ravvisabile nelnon avere egli effettuato l accesso laparoscopico dalla zona di* ma nell aver tentato di effettuarlo dalla zona periombelicalenonostante dovesse essere consapevole della presenza di aderenzein tale zona e nel non avere – dopo la conferma della presenzadelle aderenze che avevano reso vano quel tentativo di accessoperiombelicale e nonostante tale anomalia esecutiva aggravasse ilrischio di lesioni intestinali non agevolmente rilevabili in ambitolaparoscopico – posto in essere e poi predisposto alcuno degliaccorgimenti operatori e post operatori utili alla tempestivarilevazione delle lesioni eventualmente e tutt altro cheimprevedibilmente prodotte” pp 35 e 36 della sentenzad appelloLa Corte territoriale si è quindi mossa entro i confinidell oggetto del processo così come perimetrato dai motivi chehanno originato l atto d appello e nell ambito delle allegazioni delleparti e del pertinente corredo probatorio acquisito agli atti haconfermato il giudizio di responsabilità del medico sulla base di ungiudizio fondato su elementi di fatto relativi alla condottaoperatoria e post operatoria diversi da quelli considerati dal primogiudice ma individuati e specificati dallo stesso giudice di appelloentro i limiti anzidetti così da rivelarsi inconsistenti tutte le censureprospettate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 112 343 e 346c p c5 1 2 – Le ulteriori censure svolte con i motivi in esame sonoinammissibiliCon esse infatti lungi dall essere denunciati degli errores iniudicando si mira a rappresentare una ricostruzione alternativa17 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024della quaestio facti rispetto a quella accertata dal giudice diNumero di raccolta generale 10901/2024appello con l obiettivo di escludere dalla valutazione del * pcuobbnlidcaozio ne 23/04/2024giudice precisi fatti storici mancato drenaggio omessa vigilanzapost operatoria considerati invece dalla Corte territoriale comeinadempimenti imputati allo * e dunque inseriti nelcomplessivo giudizio di responsabilità a suo carico5 2 – censure concernenti il riconoscimento del danno daperdita del rapporto parentale* dei motivi a quinto del ricorso principale * bquarto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati5 2 1 In tema di prova del danno da perdita del rapportoparentale è orientamento consolidato di questa Corte – cui ilCollegio intende dare continuità che spetta alla vittima dell illecitodimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunquel esistenza del pregiudizio subito onere di allegazione che potràessere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici emassime di comune esperienza Cass S U n 26792/2008In particolare poi nel caso di morte di un prossimocongiunto coniuge genitore figlio fratello è l esistenza stessa delrapporto di parentela che fa presumere secondo l id quodplerumque accidit la sofferenza del familiare superstite giacchétale conseguenza è per comune esperienza connaturale all essereumano trattandosi di una presunzione relativa sarà semprepossibile per il convenuto dedurre e provare l esistenza dicircostanze concrete dimostrative dell assenza di un legameaffettivo tra vittima e superstite tra le altre Cass n 12146/2016Cass n 3767 del 2018 Cass n 31950/2018 Cass n11212/2019* in ogni caso fermi i principi che presiedonoall identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima deldanno nel senso di una rigorosa dimostrazione come detto anche18 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024in via presuntiva della gravità e della serietà del pregiudizio e dellaData pubblicazione 23/04/2024sofferenza patita dal danneggiato tanto sul piano moralesoggettivo quanto su quello dinamico relazionale senza che taleserietà e apprezzabilità peraltro sconfini necessariamente in unvero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprieabitudini di vita che inciderà se del caso sulla personalizzazionedel risarcimento e che costituisce a sua volta onere dell attoreallegare e provare in modo circostanziato non potendo risolversiin mere enunciazioni generiche astratte od ipotetiche Cass n16992/2015 Cass n 21060/2016 Cass n 7748/2020 Cass n26140/20235 2 2 * posto la Corte territoriale non ha fatto errataapplicazione degli anzidetti principi nella misura in cui in ragionedel legame di parentela venuto in rilievo stretti congiunti edell assenza di dimostrazione da parte dei convenuti che tra lavittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale dagiustificarne il risarcimento ha fatto ricorso allo strumento dellaprova per presunzioniIl giudice di appello ha dunque correttamente ritenutosussistente l an del danno da perdita del rapporto parentalepresumendo lo stesso sussistente a partire dalle allegazionipresenti nell atto di citazione con cui * * *sofferenze soggettive nonché alterazioni delle proprie abitudini divita in conseguenza della morte di * * di essirispettivamente marito e padre5 3 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale la scelta del parametro tabellare diriferimento* dei motivi a sesto e settimo del ricorso principale* b quinto e sesto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati19 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 3 1 * di consistenza è anzitutto la censura con cui iData pubblicazione 23/04/2024ricorrenti adducendo che la sentenza di primo grado non era stataimpugnata sul punto prospettano il passaggio in giudicato delcriterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale ossial applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in quanto con imotivi di impugnazione sia dello * cfr p 22 del ricorsoprincipale sia di * cfr p 9 del ricorso incidentale sicensurava proprio la errata liquidazione del danno individuata“immotivatamente” nella misura massima del range senzaspecificazione dei criteri equitativi seguiti e si era pertantorimesso al giudice di appello di procedere nuovamente ecorrettamente alla liquidazione del danno non patrimonialespettando quindi al giudice investito della cognizione della relativaquestione individuare il congruo criterio equitativo di riferimento* dunque in appello la questione concernente laliquidazione equitativa del danno non patrimoniale nellaindividuazione di parametri tabellari sulla base dei quali procederealla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non haerrato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabellepredisposte dal Tribunale di RomaCome evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questaCorte tra le altre Cass n 10579/2021 soltanto un sistematabellare fondato sul punto variabile costituisce idonea garanziadella funzione per la quale esso è stata concepito che è quelladell uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia delprincipio di eguaglianza5 3 2 – È infondata anche l ulteriore specifica censura concui i ricorrenti denunciano la “scelta” della Corte territoriale diapplicare le tabelle romane piuttosto che quelle milanesiCome precisato da Cass n 10579/2021 l eccezionalità delcaso può imporre una liquidazione del danno senza fare ricorso aduna tabella basata sul “sistema a punti” ma è necessario che il20 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024giudice del merito fornisca al riguardo adeguata motivazione ciòData pubblicazione 23/04/2024che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad unaquantificazione del risarcimento che alla luce delle circostanze delcaso concreto risulti inferiore a quella cui si sarebbe giuntiutilizzando la tabella anzidetta o comunque risulti sproporzionatarispetto alla quantificazione cui l adozione dei parametri tratti datale tabella avrebbe consentito di pervenirePertanto pur ritenendosi preferibile l adozione di una tabellabasata su un “sistema a punti” per le ragioni di prevedibilità euniformità sopra evidenziate il problema giuridico che emerge èpiuttosto quello della concreta quantificazione del danno operatadal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati inmotivazioneE in tal senso soccorre il principio per cui la liquidazioneequitativa anche nella sua forma cd “pura” consiste in un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenzasul danno nel caso concreto sicché pur nell esercizio di un poteredi carattere discrezionale il giudice è chiamato a dare conto inmotivazione del peso specifico attribuito ad ognuno di essi inmodo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propriadeterminazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi deldanno effettivo e dell integralità del risarcimentoNe consegue che allorché non siano indicate le ragionidell operato apprezzamento e non siano richiamati gli specificicriteri utilizzati nella liquidazione la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione indebitamente ridotta al disottodel minimo costituzionale richiesto dall art 111 comma 6 Costsia nel vizio di violazione dell art 1226 c c Cass n 22272/2018Cass n 18795/2021Nel caso di specie l anzidetta complessiva ponderazione èstata compiuta dalla Corte territoriale – là dove invece comeprecisato nella stessa sentenza impugnata pp 39 e 40 il giudice21 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024di primo grado aveva riconosciuto il range tabellare massimo alData pubblicazione 23/04/2024coniuge e ai due figli in assenza di qualsiasi motivazione in ordineai criteri e alle eventuali particolari circostanze del caso concretoutilizzati – la quale pertanto non ha errato nel procedere ad una ri determinazione del danno da perdita del rapporto parentalesecondo i parametri tabellari fondati sul punto variabile alloraesistenti ovvero in base alle tabelle del Tribunale di Roma del20165 4 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale il “quantum debeatur”* dei motivi a ottavo del ricorso principale * bprimo del ricorso incidentale *I motivi sono inammissibili5 4 1 – L ottavo motivo del ricorso dello * èinammissibile in quanto sottopone all esame di questa Corte unaricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accertata dalgiudice di meritoLa Corte territoriale ha escluso con una valutazioneinsindacabile in tale sede che le preesistenti condizioni cliniche delpaziente potessero assumere una qualche rilevanza ai fini dellaliquidazione di un danno oltre i limiti tabellari valorizzando inmerito al carcinoma della colecisti la efficacia risolutiva dellacolecistectomia eseguita e in merito alle pregresse patologierespiratorie ed epatiche del paziente l assenza di una loroincidenza rispetto alla riduzione delle aspettative di vita futuratanto da essere state ritenute compatibili sotto il profiloanestesiologico con l intervento stessoPer potersi parlare di concorso di cause naturali e umanerilevante ai fini della liquidazione del danno in quanto le primesemmai incidenti soltanto sul piano della causalità giuridica è inogni caso necessario che le stesse – cause naturali preesistenti econdotta umana colpevole – si inseriscano nella medesima serie22 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024causale produttiva dell evento di danno circostanza che nonData pubblicazione 23/04/2024emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che riconducecausalmente il decesso del paziente esclusivamente all accertatoerrore medico la cui consistenza indipendentemente dal pregressoquadro clinico ha cagionato la morte del pazientePertanto la Corte non ha affatto errato – in sede diquantificazione del risarcimento del danno – nel reputare irrilevanteil pregresso quadro clinico del paziente5 4 2 – In via preliminare all esame del motivo di ricorsoincidentale dell * va superata l eccezione di inammissibilitàdel ricorso medesimo prospettata dai controricorrenti ** e * * * e * * per inesistenzadella notifica in quanto l atto introduttivo del giudizio di cassazionesarebbe sato notificato a mezzo PEC ai rispettivi avvocati anzichéalle parti nel domicilio eletto presso lo studio dei rispettivi difensoriIl vizio prospettato dai controricorrenti come correttamenteprecisato anche da * con la memoria ex art 380 bis 1 c p c deve essere anzitutto riqualificato in termini di nullità attenendolo stesso alle modalità con cui è stato portato a compimento ilprocedimento notificatorioIn particolare affinché la notifica di un atto possa ritenersiesistente benché nulla è necessario che la stessa acceda all attoche si intende notificare può poi accadere che la notifica sia nullaper le modalità con le quali viene portato a compimento ilprocedimento notificatorio per l irregolarità dello stesso e perl inidoneità ad assicurare l avvenuta comunicazione dell atto chetuttavia ne deve costituire l oggetto Cass n 30044/2022* specie l Avv * * – come confermato dallarelata di notifica a mezzo PEC allegata al ricorso – ha notificato ilricorso all Avv * * e all Avv * * qualiprocuratori costituiti in secondo grado rispettivamente di23 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024notifica che contenendo tutti i dati necessari per identificare laData pubblicazione 23/04/2024riferibilità della PEC al procedimento in cui sono coinvolti i loroassistiti non avrebbe potuto ingenerare alcun tipo di confusione inordine alle parti destinatarie della stessaPertanto la circostanza che l atto introduttivo sia statonotificato a mezzo PEC utilizzando la seguente relata di notifica“all avv * * quale procuratore costituito in secondogrado di * * invece di essere notificato a “Serafiniintegra gli estremi di una mera irregolarità tale da non dispiegarealcun effetto in ordine a quello che è il fine dello strumento dellanotifica portare a conoscenza delle parti coinvolte nel giudiziol atto nel caso il ricorso e il suo contenuto affinché possa esseregarantito il contraddittorio mediante l eventuale proposizione dellepertinenti difese nel caso con il controricorsoPeraltro la effettuata notifica – indipendentemente anche dalvizio formale denunciato dalla parte – ha raggiunto il proprio scopoessendo il ricorso a conoscenza delle parti mediante i nominatidifensori e avendo le parti stesse proposto tempestivamenteautonomi controricorsi con la conseguenza che non è ravvisabilealcuna lesione del diritto alla difesa5 4 2 1 – Il motivo è inammissibileCon esso non è colta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata la quale in riferimento alla liquidazione del danno nonpatrimoniale in favore dei figli superstiti di * * haapplicato in modo corretto la tabella romana non avendo affattoconsiderato i punti tabellari 4 nel massimo relativi al profilo della“convivenza” con il padre così da dar luogo per l appunto ad unrisarcimento non parametrato a detto criterio e quindi “abbattuto”rispetto a quello del coniuge del defunto in cui il parametro dellaconvivenza è stato considerato ed i punti sono stati assegnati nellamisura massima24 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 5 – censura concernente la liquidazione del danno “iureData pubblicazione 23/04/2024hereditatis”* del nono motivo del ricorso principale *Il motivo è infondato5 5 1 – La motivazione affetta da anomalia che la rende al disotto del c d “minimo costituzionale” così da integrare violazionedi legge artt 111 comma sesto Cost 132 c p c e 118 disp attc p c è vizio – attinente all esistenza della motivazione in sé edeve risultare dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l aspetto materiale e grafico”nella “motivazione apparente” nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione tra le molteCass S U n 8053/2014In particolare poi la motivazione è solo “apparente” quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione giacché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture Cass S U n 22232/2016 Cass n22022/2017 Cass n 21037/2018 Cass n 27112/2018* specie la Corte territoriale cfr p 44 della sentenzaimpugnata ha ritenuto che il paziente “ lungi dall essersi trovatoin stato di incoscienza ebbe piena contezza e percezione non solodella sofferenza fisica determinata dalla lesione intestinale e dallainfezione che da questa scaturì ma anche del successivoaggravamento delle proprie condizioni di salute che ne compromisegradualmente varie funzioni ma non anche quella cerebrale ocognitiva fino a condurlo al decesso esito del quale egli fu25 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024pienamente in grado di rappresentarsi l imminenza” E tanto ilData pubblicazione 23/04/2024giudice di appello ha in particolar modo desunto – nell eserciziodel potere riservatogli di valutazione delle prove agli atti delgiudizio delle quali ha indicato in modo sufficiente le rispettivefonti – “oltre che dalla documentazione sanitaria dalletestimonianze rese dalle infermiere cui nelle ore successiveall intervento il * chiese la somministrazione di unantidolorifico accusando dolori all addome”La motivazione della sentenza impugnata si mostra dunqueaffatto intelligibile nel suo sviluppo logico privo di insanabilicontraddizioni là dove anche la richiesta del paziente di unantidolorifico depone proprio per l assenza di uno stato diincoscienza e dunque rispettosa del c d “minimo costituzionale”6 – ** dunque rigettati tutti i ricorsi quello principale dello* e quelli incidentali della Am * * S p A edella * n 1 * * L ** i ricorrenti in solido tra loro devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delleparti controricorrenti da un lato * * e dall altro* * * e * * come liquidate indispositivo tenuto conto anche della sostanziale identità delledifese spiegate dai predetti controricorrenti avverso le proposteimpugnazioni* invece integralmente compensate le spese delpresente giudizio tra tutti i ricorrenti e le compagnie diassicurazione controricorrenti non essendo le impugnazioni rivoltecontro quest ultime e quindi essendo la notificazione dei ricorsi dareputarsi effettuata al mero scopo di litis denuntiatio P Q Mrigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali26 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro pagamento delleNumero di raccolta generale 10901/2024spese del giudizio di legittimità che liquida in favorDea ta spuiabb licdaziio ne 23/04/2024in euro 7 200 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 00 edagli accessori di leggecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimitàtra tutti i ricorrenti e le controricorrenti * * ** * * e * * * * * *Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * ivi riportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione l 8 marzo 2024Il Presidente* *27 di 27* *P Q Mrigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali26 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro pagamento delleNumero di raccolta generale 10901/2024spese del giudizio di legittimità che liquida in favorDea ta spuiabb licdaziio ne 23/04/2024in euro 7 200 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 00 edagli accessori di leggecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimitàtra tutti i ricorrenti e le controricorrenti * * ** * * e * * * * * *Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * ivi riportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione l 8 marzo 2024Il Presidente* *27 di 27* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * PresidenteCIVILE GENERALE* * Consigliere Ud 08/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23773/2021 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * * * ** * * * * * in* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporeData pubblicazione 23/04/2024elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] * 18 presso lostudio dell avvocato * * che le rappresenta edifende* N 1 * * L * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inROMA V [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato* D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] * * * intimatasul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA DELLE * * 20 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente successiva incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * controricorrenti2 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* * * * * * *Data pubblicazione 23/04/2024* * * * * ** * N 1 * * L * intimatinonché sul ricorso incidentale proposto da* N 1 * * L * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato *D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * ricorrente incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende controricorrenti* * * * * * ** * * * * AM ** * * * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO de L * n920/2021 depositata il 10/06/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell 8 marzo 2024dal Consigliere * *1 * * * * * e ** convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di ** * medico chirurgo e l * n 1 * *3 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* di seguito “ASL” al fine di sentirli condannare alData pubblicazione 23/04/2024risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis aseguito del decesso di * * rispettivamente marito e padredegli attori asseritamente ricondotta a errore mediconell esecuzione dell intervento di colicistectomia in laparoscopiacui la vittima era stata sottoposto presso la struttura il 7 marzo2009 nonostante un secondo intervento effettuato in data 8 marzo2009 in cui la lacerazione intestinale venne saturata la peritoniteda perforazione di ansa ileale determinò in ogni caso uno stato dishock settico causa del decesso di * * in data 10 marzo20091 1 Per il rigetto delle pretese attoree si costituirono ingiudizio i convenuti la * a sua volta chiese ed ottenne dichiamare in causa le compagnie di assicurazione * * * * e * * * successivamentedivenuta * * S p A al fine di essere manlevatadalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione dicondanna1 2 – Con sentenza del marzo 2017 l adito Tribunale di* discostandosi dalle conclusioni dell espletata CTUmedico legale che aveva escluso la responsabilità del medicochirurgo ritenendo che la lesione intestinale rientrasse nel noverodelle frequenti complicanze di un ordinario intervento inlaparoscopia “che in grande percentuale restano misconosciutedurante l intervento perché rimangono fuori dal campo visivo”accertò la responsabilità dei convenuti per il decesso di ** affermando sussistere da un lato il nesso di causalità trala condotta del medico lesione intestinale e l evento di danno decesso a seguito di shock settico e dall altro la colpa dell autoredel danno giudicando quell errore evitabile l accesso all addomedue dita al di sotto dell arcata costale di sinistra lungo la sua lineamediana punto di * anziché attraverso la zona4 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perombelicale interessata da “numerosi e tenaci aderenze” inData pubblicazione 23/04/2024conseguenza dell intervento di emicolicistectomia cui il paziente siera sottoposto 18 anni prima avrebbe impedito di cagionare lalesione intestinale causa iniziale del decorso causale infausto1 2 1 Il giudice di primo grado quindi condannò l * e lo* in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale patito dagli attori iure proprio liquidando inbase ai parametri indicati dalla tabelle del Tribunale di Milano lasomma di euro 327 990 in favore del coniuge e la somma di euro327 990 in favore di ciascuno dei figli del paziente deceduto perl effetto rigettando le censure di inoperatività della polizzaproposte da * accogliendo invece quelle avanzate da* condannò la stessa * a manlevare la * da tutte leconseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenzaIl Tribunale rigettò infine la domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori iure hereditatis in ragione del“brevissimo lasso di tempo intercorso fra il primo intervento ed ildecesso 3 giorni ” e della assenza di “prova che il paziente abbiaavuto contezza del decesso imminente”2 – Avverso tale sentenza interponeva gravame *deducendo l assenza di responsabilità del medico convenutol insussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale per difetto di prova e in via subordinatal erroneità della liquidazione del danno parentale nonchél inoperatività della polizza assicurativa in favore dell *impugnava altresì la sentenza del Tribunale in via incidentale* * contestando nel merito la sussistenza della suaresponsabilità2 1 La Corte d Appello di L * con sentenza resapubblica il 10 giugno 2021 in parziale riforma della decisione diprimo grado a confermava la statuizione di responsabilità civiledei convenuti avendo ritenuto assolto l onere della prova gravante5 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024sugli attori dell esistenza del nesso di causalità tra la condottaData pubblicazione 23/04/2024dello * e il decesso del paziente nonché reputando presentela colpa di quest ultimo a 1 a tal fine l errore imputabile nondoveva essere ravvisato nel non aver effettuato l accesso inlaparoscopia dalla “zona di * ma nell aver effettuatol accesso nella zona periombelicale nonostante le aderenze cherendevano più alto il rischio di lesione intestinale e nel non averpredisposto tutti gli accorgimenti operatori e post operatorinecessari per far fronte a tale rischio b confermava nell an ilrisarcimento del danno da perdita del rapporto parentalerideterminandone però l ammontare facendo applicazione delsistema “a punti” delle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma e quindi sui parametri quali l intensità del rapporto con lapersona deceduta l età di quest ultima la convivenza lasopravvivenza o meno di altri congiunti e così liquidando l importodi euro 292 545 00 in favore del coniuge * * *l importo di euro 216 982 00 in favore del figlio * * equello di euro 226 416 00 in favore della figlia * *c riconosceva agli attori il risarcimento del danno iure hereditatische liquidava in complessivi euro 30 000 00 euro 10 000 00 infavore della moglie ed euro 5 000 00 in favore di ciascuno dei duefigli in ragione delle rispettive quote successorie avendoaccertato sia la lesione alla salute subita dal paziente nei tre giorniintercorsi tra l intervento chirurgico e la morte “danno biologicoterminale” sia il danno derivante dalla consapevolezzadell aggravamento delle proprie condizioni fisiche nonché dellapotenziale rappresentazione del suo decesso “danno moralepeculiare cd catastrofale” d confermava infine la condanna di* a manlevare la * di quanto la stessa tenuta in favoredegli attori dando atto degli intervenuti pagamenti parziali3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre * *affidando le sorti dell impugnazione a nove motivi ha proposto6 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024ricorso anche la * * S p A sulla base di un unicoData pubblicazione 23/04/2024motivo* con controricorso la * n 1 * *L * proponendo altresì ricorso incidentale affidato a seimotivi* con distinti controricorsi * * ** e * * * * * ** * * e * * * * * ** * ha depositato atto di nomina di ulterioredifensore in aggiunta all originarioIn prossimità dell adunanza in camera di consiglio hannodepositato memorie ex art 380 bis 1 c p c la ** S p A e * *RAGIONI DELLA DECISIONE1 – Il ricorso della * * S p A in quanto notificato il 14 settembre 2021 proposto successivamente aquello di * * notificato il 10 settembre 2021 siconverte in ricorso incidentale2 Il ricorso principale di * *2 1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art12 * c c e dell art 346 c p c o in subordine degli artt 343e 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutosussistente la responsabilità di esso chirurgo per mancato accessoal fianco destro nonostante avesse accolto il motivo di appellosulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cuiindividuava l errore medico nel mancato accesso al fianco sinistro punto di *Il ricorrente sostiene che aver riconosciuto come corretta laprestazione sanitaria per la scelta di non accedere al fianco sinistroavrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere la7 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024responsabilità del medico e non anche ad individuare la colpaData pubblicazione 23/04/2024professionale nella diversa condotta omissiva riguardante ilmancato accesso dal fianco destro pag 35 sentenza impugnataIn ragione del riconoscimento della sussistenza di unaresponsabilità sulla base di una diversa imputazione la Corteterritoriale avrebbe violato l art 12 * da applicarsi in viaanalogica in sede di interpretazione della sentenza di primo gradogli artt 343 e in subordine l art 346 c p c nella parte in cui haindividuato l errore medico al momento del mancato accesso alfianco destro senza che gli attori avessero spiegato appelloincidentale al riguardo ovvero appello principale e infine l art112 c p c per essere incorsa la Corte territoriale nel vizio diextrapetizione o ultrapetizione “avendo la Corte pronunciato sucritica necessaria epperò mai avanzata dalle controparti contro lasentenza di primo grado”2 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt163 183 346 e 112 c p c per avere la Corte territoriale fondatola responsabilità di esso medico convenuto sul fatto della mancataapplicazione di drenaggi idonei pronunciandosi in tal modo su unfatto allegato dalle controparti in primo grado ben oltre i terminidecadenziali solo in comparsa conclusionale e in ogni caso mairiproposta in appello con conseguente integrazione del vizio diextrapetizione o ultrapetizione2 3 – Con il terzo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c per violazione o falsa applicazionedell art 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamenteconcluso nel senso della responsabilità di esso chirurgo derivantedalla mancata predisposizione di un adeguata sorveglianza medicadel paziente mediante una sentenza che produce effetti neiconfronti di esso * e di * * nonostante al appello incidentale contenente il fatto relativo all assistenza post8 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024operatoria sia stato spiegato dagli attori contro la * e non ancheData pubblicazione 23/04/2024contro esso attuale ricorrente principale b la * abbiasollevato la questione della mancata assistenza postoperatoria insede di appello incidentale teso all accoglimento della soladomanda dell attrice iure hereditatis e per danno catastrofale nonanche della sua domanda iure proprio per danno da perdita delrapporto parentale2 4 Con il quarto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazione degli artt40 e 41 c p in relazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c peravere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente il nesso dicausalità tra la condotta di esso medico e il decesso del pazientenonostante il c t u con giudizio controfattuale avesse concluso nelsenso di non ritenere “più probabile che non” la sopravvivenza delpaziente in caso non fossero ricorse le asserite mancanze postoperatorie2 5 Con il quinto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedegli artt 2043 e 2059 c c artt 2 29 30 Cost per avere laCorte territoriale erroneamente accolto la domanda di risarcimentodel danno da perdita del rapporto parentale avanzata dallecontroparti iure proprio nonostante queste ultime non avesseroallegato e dimostrato l alterazione significativa della propriaesistenza e delle proprie abitudini di vita derivanti dal decesso delcongiunto2 6 – Con il sesto mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt342 343 112 e 132 c p c per avere la Corte territoriale erratonell applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché di quelle delTribunale di Milano al momento della liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale9 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Il giudice di appello modificando il parametro di liquidazioneData pubblicazione 23/04/2024in assenza di impugnazioni sul punto avrebbe illegittimamentepronunciato per un verso su profilo applicazione delle tabellemilanesi su cui era già sceso il giudicato e per altro verso senzatenere conto che la nullità denunciata in appello riguardava nonl adozione del parametro milanese ma il modo di relativo utilizzoad opera del primo giudice2 7 – Con il settimo mezzo è denunciata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedell art 1226 c c per aver la Corte territoriale errato ad applicarele tabelle del Tribunale di Roma e non anche quelle del Tribunale diMilano nonostante fossero queste ultime ad essere individuate daldiritto vivente come parametro equitativo di riferimento ai fini dellaliquidazione del danno non patrimoniale2 8 Con l ottavo mezzo in subordine nel caso di accertataresponsabilità di esso medico – è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c la violazione o falsa applicazione degliartt 1223 1226 1227 e 2056 c c per avere la Corte territorialeerroneamente provveduto alla liquidazione del danno non tenendoin considerazione ai fini della sua determinazione le pregressecondizioni di salute di cui era portatore il paziente “comorbilità”aventi avuto efficacia causale e preponderante in ordine aldecesso2 9 Con il nono mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art132 co 2 n 4 c p c per essere la Corte territoriale incorsa nelvizio di omessa motivazione sia sotto il profilo di motivazioneapparente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del dannobiologico e morale terminale facendo acriticamente egenericamente riferimento al compendio istruttorio e alladocumentazione sanitaria senza specifica indicazione dei documenticitati e del loro contenuto sia sotto il profilo della contraddittoria10 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perplessa e incomprensibile motivazione per aver concluso nelData pubblicazione 23/04/2024senso che il * avesse maturato la consapevolezza dell exitusa partire dalla richiesta di un antidolorifico3 – Il ricorso incidentale della * *S p A3 1 Con l unico mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1226 2043 20562059 e 2697 c c per avere la Corte territoriale errato nel nonprocedere in applicazione dei criteri di liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale definiti dalle tabelle del Tribunale diRoma alla riduzione fino al 50% del danno risarcito in ragionedell assenza del rapporto di convivenza sussistente tra la vittima e ifigli superstitiIn forza della presunzione relativa secondo cui dallaassenza di un rapporto di convivenza deriverebbe un minor gradodi affectio materiale e spirituale tale da giustificare un risarcimentodel danno inferiore rispetto a chi “condivideva ogni aspetto delvivere quotidiano” ovvero il coniuge * * * sarebbedovuto ricadere in capo a * * e * l onere diprovare che nonostante l assenza di convivenza il rapporto con ilpadre possedeva una tale intensità affettiva tale da giustificarel integrale risarcimento del danno scevro da qualsiasiabbattimentoLa Corte territoriale avrebbe dunque errato non in punto dian debeatur quanto piuttosto in sede di determinazione del dannoriconoscendo l integralità del pregiudizio nonostante il mancatoassolvimento della anzidetta prova e ponendo in manieradoppiamente errata la prova contraria dell assenza di un legameaffettivo tale da giustificare la risarcibilità del pregiudizioconseguente al decesso del congiunto in capo alle parti convenute4 Il ricorso incidentale della * n 1 ** L *11 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20244 1 Con il primo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360Data pubblicazione 23/04/2024primo comma n 3 c p c violazione degli artt 112 e 346 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico convenuto su un fatto diverso da quello su cui si èpronunciato il Tribunale di primo grado mancata incisione a partiredal fianco destro anziché mancato accesso dal punto di * inassenza di un appello incidentale sul punto accertata la erroneitàdella sentenza del Tribunale nella parte in cui affermava che laresponsabilità del medico convenuto doveva ascriversi al mancatoaccesso a partire dal fianco sinistro la Corte avrebbe dovutoconcludere per l assenza di responsabilità del sanitario4 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 163 e 183 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico su un fatto – ossia la mancata applicazione di drenaggi tardivamente allegato dalle controparti solo con la comparsaconclusionale4 3 Con il terzo mezzo – condizionato dall accoglimento deiprimi due motivi di ricorso è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 40 e 41 c p c inrelazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c per avere la Corteterritoriale errato nel ritenere sussistente una responsabilità delmedico convenuto derivante anche da negligenza post operatoriapresupponendo tale responsabilità quella per le condotteantecedenti integranti già il fatto illecito sicché venuta meno laresponsabilità per le condotte antecedenti verrebbe diconseguenza meno anche quella per il decesso del paziente in baseall addebito di omessa vigilanza post operatoria la quale di per séavrebbe semmai determinato soltanto una riduzione della chance disopravvivenza4 4 Con il quarto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 2043 2059 e12 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20242697 c c per avere la Corte territoriale errato nel riconoscere ilData pubblicazione 23/04/2024risarcimento del danno da perdita del rapporto parentalenonostante che le parti non avessero fornito prova anche in viapresuntiva di come il decesso della vittima abbia stravolto le loroabitudini di vita tale da determinare scelte radicalmente diverse etale da giustificare un risarcimento per la sofferenza derivante datale stravolgimento4 5 Con il quinto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 324 e 112 c p cper avere la Corte territoriale illegittimamente proceduto ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale all utilizzo deiparametri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma anziché diquelli previsti dalle tabelle del Tribunale di MilanoIl giudice di appello dopo aver affermato l erroneità dellasentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto ildanno nella sua liquidazione massima avrebbe dovuto procederead una sua rideterminazione entro i valori tabellari stabiliti dalTribunale di Milano4 6 Con il sesto mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione dell art 1226 c c per averela Corte territoriale erroneamente scelto di utilizzare ai fini dellaliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale le tabelledel Tribunale di Roma nonostante il diritto vivente abbiariconosciuto come parametro di riferimento le tabelle del Tribunaledi Milano5 – La decisione sui ricorsiL esame dei motivi tenuto conto della priorità logica dellecensure proposte con i tre ricorsi da potersi scrutinarecongiuntamente là dove sovrapponibili o strettamente connesseseguirà l ordine di trattazione cui appresso5 1 – censure concernenti l affermazione della responsabilitàsanitaria in capo ai convenuti * e * n 113 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* dei motivi a dal primo al quarto del ricorso principaleData pubblicazione 23/04/2024* b dal primo al terzo del ricorso incidentale * n 1Gli anzidetti motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili5 1 1 – * infondate anzitutto le doglianze che deduconol illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio diresponsabilità medica a carico dei convenuti su un fatto diversorispetto sia a quello posto a fondamento della condanna delTribunale cioè il mancato accesso dal fianco destro nonostanteche le parti danneggiate non avessero dispiegato appelloincidentale sul punto sia a quello dedotto con l originario atto dicitazione introducendo illegittimamente addebiti concernenti lafase post operatoria5 1 1 1 – * quest ultimo profilo non è dato ravvisarenella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda inragione dell introduzione di una causa petendi diversa da quellededotta dagli attori con conseguente violazione dei principi artt112 163 183 c p c del contraddittorio e di corrispondenza trachiesto e pronunciato* infatti osservare che nel giudizio di risarcimento deldanno derivato da colpa medica non costituisce inammissibilemutamento della domanda la circostanza che l attore dopo avereallegato nell atto introduttivo che l errore del sanitario sia consistitonell imperita esecuzione di un intervento chirurgico nel concluderealleghi che l errore sia consistito anche nell inadeguata assistenzapostoperatoria come nella specieE ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo idoneoa delimitare l ambito dell indagine nella sua essenzialità materialesenza che le specificazioni della condotta inizialmente allegatedall attore possano avere portata preclusiva stante la inesigibilitàdella individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientificidi norma acquisibili solo all esito dell istruttoria e dell espletamento14 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024di una c t u Cass n 13269/2012 Cass n 6850 del 20/03/2018Numero di raccolta generale 10901/2024così anche Cass n 2719/2023 che in motivazione ha riDbaatad piutbobl iclaazio ne 23/04/2024portata del principio anzidetto ritenuto non applicabile tuttaviaalla fattispecie decisa rispetto alla quale non trovava rilievo nelleallegazioni di parte una specificazione del comportamento datenersi rispetto al trattamento sanitario le metodiche la concretautilizzazione delle stesse la profilassi post operatoria etc mal alternativa tra l allegazione di una condotta commissivainadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico el addebito totalmente diverso di non essersi astenuti adintervenire chirurgicamente5 1 1 2 – * l altro profilo preso in considerazione dallecensure svolte con i motivi in esame i ricorrenti muovono da unaerronea premessa di fondo ovvero quella per cui al giudiced appello è precluso l accesso al corredo probatorio che haorientato il giudice di primo grado nella sua decisione con ciòincorrendo altresì nella non piena comprensione del giudiziod appello come strumento di revisio prioris istantiae* infatti rammentare che in tema di giudizio di appelloil principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comeil principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta ache il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimied all applicazione di una norma giuridica diverse da quelleinvocate dall istante né incorre nella violazione di tale principio ilgiudice d appello che rimanendo nell ambito del petitum e dellacausa petendi confermi la decisione impugnata sulla base diragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado oformulate dalle parti mettendo in rilievo nella motivazioneelementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non15 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024espressamente menzionati dal primo giudice tra le altre Cass nData pubblicazione 23/04/202420652/2009 Cass n 513/2019In altri termini entro i limiti di ciò che è stato devoluto inappello il secondo giudice in coerenza con la natura del giudiziod appello ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatoriolegittimamente acquisito al processo tra cui ad esempio anche lerelazioni peritali l oggetto del processo d appello è dunquecircoscritto nell alveo degli specifici motivi articolati dall appellanteprincipale ed eventualmente incidentale che dunque devolvonoin tutto o in parte le questioni oggetto del giudizio di primo gradoDel resto varrà ricordare che il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenzacostituita dalla sequenza rappresentata da fatto norma ed effettosuscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ambitodella controversia sicché l appello motivato con riguardo ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizionesull intera questione che essa identifica così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarlaanche relativamente agli aspetti che sebbene ad essa coessenzialinon siano stati singolarmente coinvolti neppure in via implicita dalmotivo di gravame tra le altre Cass n 10760/2019 Cass n30728/2022Nel caso di specie l impugnazione di * * dellasentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato lasussistenza dell errore medico nell esecuzione dell interventochirurgico – e quindi segnatamente per non aver egli effettuatol accesso laparoscopico nella zona di * ha prodotto ladevoluzione nel giudizio d appello di questa questione e di riflessodi tutto il corredo istruttorio e probatorio di cui il giudice di primogrado si è avvalso per pervenire alla decisione che diconseguenza diviene oggetto di cognizione del giudizio di appello16 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024Pertanto proprio attraverso l interpretazione dellamotivazione del Tribunale e una ri valutazione nel merito dellaCTU istruita in primo grado il giudice di secondo grado è giunto adaffermare che “la imprudenza dello * non è ravvisabile nelnon avere egli effettuato l accesso laparoscopico dalla zona di* ma nell aver tentato di effettuarlo dalla zona periombelicalenonostante dovesse essere consapevole della presenza di aderenzein tale zona e nel non avere – dopo la conferma della presenzadelle aderenze che avevano reso vano quel tentativo di accessoperiombelicale e nonostante tale anomalia esecutiva aggravasse ilrischio di lesioni intestinali non agevolmente rilevabili in ambitolaparoscopico – posto in essere e poi predisposto alcuno degliaccorgimenti operatori e post operatori utili alla tempestivarilevazione delle lesioni eventualmente e tutt altro cheimprevedibilmente prodotte” pp 35 e 36 della sentenzad appelloLa Corte territoriale si è quindi mossa entro i confinidell oggetto del processo così come perimetrato dai motivi chehanno originato l atto d appello e nell ambito delle allegazioni delleparti e del pertinente corredo probatorio acquisito agli atti haconfermato il giudizio di responsabilità del medico sulla base di ungiudizio fondato su elementi di fatto relativi alla condottaoperatoria e post operatoria diversi da quelli considerati dal primogiudice ma individuati e specificati dallo stesso giudice di appelloentro i limiti anzidetti così da rivelarsi inconsistenti tutte le censureprospettate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 112 343 e 346c p c5 1 2 – Le ulteriori censure svolte con i motivi in esame sonoinammissibiliCon esse infatti lungi dall essere denunciati degli errores iniudicando si mira a rappresentare una ricostruzione alternativa17 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024della quaestio facti rispetto a quella accertata dal giudice diNumero di raccolta generale 10901/2024appello con l obiettivo di escludere dalla valutazione del * pcuobbnlidcaozio ne 23/04/2024giudice precisi fatti storici mancato drenaggio omessa vigilanzapost operatoria considerati invece dalla Corte territoriale comeinadempimenti imputati allo * e dunque inseriti nelcomplessivo giudizio di responsabilità a suo carico5 2 – censure concernenti il riconoscimento del danno daperdita del rapporto parentale* dei motivi a quinto del ricorso principale * bquarto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati5 2 1 In tema di prova del danno da perdita del rapportoparentale è orientamento consolidato di questa Corte – cui ilCollegio intende dare continuità che spetta alla vittima dell illecitodimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunquel esistenza del pregiudizio subito onere di allegazione che potràessere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici emassime di comune esperienza Cass S U n 26792/2008In particolare poi nel caso di morte di un prossimocongiunto coniuge genitore figlio fratello è l esistenza stessa delrapporto di parentela che fa presumere secondo l id quodplerumque accidit la sofferenza del familiare superstite giacchétale conseguenza è per comune esperienza connaturale all essereumano trattandosi di una presunzione relativa sarà semprepossibile per il convenuto dedurre e provare l esistenza dicircostanze concrete dimostrative dell assenza di un legameaffettivo tra vittima e superstite tra le altre Cass n 12146/2016Cass n 3767 del 2018 Cass n 31950/2018 Cass n11212/2019* in ogni caso fermi i principi che presiedonoall identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima deldanno nel senso di una rigorosa dimostrazione come detto anche18 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024in via presuntiva della gravità e della serietà del pregiudizio e dellaData pubblicazione 23/04/2024sofferenza patita dal danneggiato tanto sul piano moralesoggettivo quanto su quello dinamico relazionale senza che taleserietà e apprezzabilità peraltro sconfini necessariamente in unvero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprieabitudini di vita che inciderà se del caso sulla personalizzazionedel risarcimento e che costituisce a sua volta onere dell attoreallegare e provare in modo circostanziato non potendo risolversiin mere enunciazioni generiche astratte od ipotetiche Cass n16992/2015 Cass n 21060/2016 Cass n 7748/2020 Cass n26140/20235 2 2 * posto la Corte territoriale non ha fatto errataapplicazione degli anzidetti principi nella misura in cui in ragionedel legame di parentela venuto in rilievo stretti congiunti edell assenza di dimostrazione da parte dei convenuti che tra lavittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale dagiustificarne il risarcimento ha fatto ricorso allo strumento dellaprova per presunzioniIl giudice di appello ha dunque correttamente ritenutosussistente l an del danno da perdita del rapporto parentalepresumendo lo stesso sussistente a partire dalle allegazionipresenti nell atto di citazione con cui * * *sofferenze soggettive nonché alterazioni delle proprie abitudini divita in conseguenza della morte di * * di essirispettivamente marito e padre5 3 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale la scelta del parametro tabellare diriferimento* dei motivi a sesto e settimo del ricorso principale* b quinto e sesto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati19 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 3 1 * di consistenza è anzitutto la censura con cui iData pubblicazione 23/04/2024ricorrenti adducendo che la sentenza di primo grado non era stataimpugnata sul punto prospettano il passaggio in giudicato delcriterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale ossial applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in quanto con imotivi di impugnazione sia dello * cfr p 22 del ricorsoprincipale sia di * cfr p 9 del ricorso incidentale sicensurava proprio la errata liquidazione del danno individuata“immotivatamente” nella misura massima del range senzaspecificazione dei criteri equitativi seguiti e si era pertantorimesso al giudice di appello di procedere nuovamente ecorrettamente alla liquidazione del danno non patrimonialespettando quindi al giudice investito della cognizione della relativaquestione individuare il congruo criterio equitativo di riferimento* dunque in appello la questione concernente laliquidazione equitativa del danno non patrimoniale nellaindividuazione di parametri tabellari sulla base dei quali procederealla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non haerrato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabellepredisposte dal Tribunale di RomaCome evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questaCorte tra le altre Cass n 10579/2021 soltanto un sistematabellare fondato sul punto variabile costituisce idonea garanziadella funzione per la quale esso è stata concepito che è quelladell uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia delprincipio di eguaglianza5 3 2 – È infondata anche l ulteriore specifica censura concui i ricorrenti denunciano la “scelta” della Corte territoriale diapplicare le tabelle romane piuttosto che quelle milanesiCome precisato da Cass n 10579/2021 l eccezionalità delcaso può imporre una liquidazione del danno senza fare ricorso aduna tabella basata sul “sistema a punti” ma è necessario che il20 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024giudice del merito fornisca al riguardo adeguata motivazione ciòData pubblicazione 23/04/2024che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad unaquantificazione del risarcimento che alla luce delle circostanze delcaso concreto risulti inferiore a quella cui si sarebbe giuntiutilizzando la tabella anzidetta o comunque risulti sproporzionatarispetto alla quantificazione cui l adozione dei parametri tratti datale tabella avrebbe consentito di pervenirePertanto pur ritenendosi preferibile l adozione di una tabellabasata su un “sistema a punti” per le ragioni di prevedibilità euniformità sopra evidenziate il problema giuridico che emerge èpiuttosto quello della concreta quantificazione del danno operatadal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati inmotivazioneE in tal senso soccorre il principio per cui la liquidazioneequitativa anche nella sua forma cd “pura” consiste in un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenzasul danno nel caso concreto sicché pur nell esercizio di un poteredi carattere discrezionale il giudice è chiamato a dare conto inmotivazione del peso specifico attribuito ad ognuno di essi inmodo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propriadeterminazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi deldanno effettivo e dell integralità del risarcimentoNe consegue che allorché non siano indicate le ragionidell operato apprezzamento e non siano richiamati gli specificicriteri utilizzati nella liquidazione la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione indebitamente ridotta al disottodel minimo costituzionale richiesto dall art 111 comma 6 Costsia nel vizio di violazione dell art 1226 c c Cass n 22272/2018Cass n 18795/2021Nel caso di specie l anzidetta complessiva ponderazione èstata compiuta dalla Corte territoriale – là dove invece comeprecisato nella stessa sentenza impugnata pp 39 e 40 il giudice21 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024di primo grado aveva riconosciuto il range tabellare massimo alData pubblicazione 23/04/2024coniuge e ai due figli in assenza di qualsiasi motivazione in ordineai criteri e alle eventuali particolari circostanze del caso concretoutilizzati – la quale pertanto non ha errato nel procedere ad una ri determinazione del danno da perdita del rapporto parentalesecondo i parametri tabellari fondati sul punto variabile alloraesistenti ovvero in base alle tabelle del Tribunale di Roma del20165 4 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale il “quantum debeatur”* dei motivi a ottavo del ricorso principale * bprimo del ricorso incidentale *I motivi sono inammissibili5 4 1 – L ottavo motivo del ricorso dello * èinammissibile in quanto sottopone all esame di questa Corte unaricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accertata dalgiudice di meritoLa Corte territoriale ha escluso con una valutazioneinsindacabile in tale sede che le preesistenti condizioni cliniche delpaziente potessero assumere una qualche rilevanza ai fini dellaliquidazione di un danno oltre i limiti tabellari valorizzando inmerito al carcinoma della colecisti la efficacia risolutiva dellacolecistectomia eseguita e in merito alle pregresse patologierespiratorie ed epatiche del paziente l assenza di una loroincidenza rispetto alla riduzione delle aspettative di vita futuratanto da essere state ritenute compatibili sotto il profiloanestesiologico con l intervento stessoPer potersi parlare di concorso di cause naturali e umanerilevante ai fini della liquidazione del danno in quanto le primesemmai incidenti soltanto sul piano della causalità giuridica è inogni caso necessario che le stesse – cause naturali preesistenti econdotta umana colpevole – si inseriscano nella medesima serie22 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024causale produttiva dell evento di danno circostanza che nonData pubblicazione 23/04/2024emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che riconducecausalmente il decesso del paziente esclusivamente all accertatoerrore medico la cui consistenza indipendentemente dal pregressoquadro clinico ha cagionato la morte del pazientePertanto la Corte non ha affatto errato – in sede diquantificazione del risarcimento del danno – nel reputare irrilevanteil pregresso quadro clinico del paziente5 4 2 – In via preliminare all esame del motivo di ricorsoincidentale dell * va superata l eccezione di inammissibilitàdel ricorso medesimo prospettata dai controricorrenti ** e * * * e * * per inesistenzadella notifica in quanto l atto introduttivo del giudizio di cassazionesarebbe sato notificato a mezzo PEC ai rispettivi avvocati anzichéalle parti nel domicilio eletto presso lo studio dei rispettivi difensoriIl vizio prospettato dai controricorrenti come correttamenteprecisato anche da * con la memoria ex art 380 bis 1 c p c deve essere anzitutto riqualificato in termini di nullità attenendolo stesso alle modalità con cui è stato portato a compimento ilprocedimento notificatorioIn particolare affinché la notifica di un atto possa ritenersiesistente benché nulla è necessario che la stessa acceda all attoche si intende notificare può poi accadere che la notifica sia nullaper le modalità con le quali viene portato a compimento ilprocedimento notificatorio per l irregolarità dello stesso e perl inidoneità ad assicurare l avvenuta comunicazione dell atto chetuttavia ne deve costituire l oggetto Cass n 30044/2022* specie l Avv * * – come confermato dallarelata di notifica a mezzo PEC allegata al ricorso – ha notificato ilricorso all Avv * * e all Avv * * qualiprocuratori costituiti in secondo grado rispettivamente di23 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024notifica che contenendo tutti i dati necessari per identificare laData pubblicazione 23/04/2024riferibilità della PEC al procedimento in cui sono coinvolti i loroassistiti non avrebbe potuto ingenerare alcun tipo di confusione inordine alle parti destinatarie della stessaPertanto la circostanza che l atto introduttivo sia statonotificato a mezzo PEC utilizzando la seguente relata di notifica“all avv * * quale procuratore costituito in secondogrado di * * invece di essere notificato a “Serafiniintegra gli estremi di una mera irregolarità tale da non dispiegarealcun effetto in ordine a quello che è il fine dello strumento dellanotifica portare a conoscenza delle parti coinvolte nel giudiziol atto nel caso il ricorso e il suo contenuto affinché possa esseregarantito il contraddittorio mediante l eventuale proposizione dellepertinenti difese nel caso con il controricorsoPeraltro la effettuata notifica – indipendentemente anche dalvizio formale denunciato dalla parte – ha raggiunto il proprio scopoessendo il ricorso a conoscenza delle parti mediante i nominatidifensori e avendo le parti stesse proposto tempestivamenteautonomi controricorsi con la conseguenza che non è ravvisabilealcuna lesione del diritto alla difesa5 4 2 1 – Il motivo è inammissibileCon esso non è colta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata la quale in riferimento alla liquidazione del danno nonpatrimoniale in favore dei figli superstiti di * * haapplicato in modo corretto la tabella romana non avendo affattoconsiderato i punti tabellari 4 nel massimo relativi al profilo della“convivenza” con il padre così da dar luogo per l appunto ad unrisarcimento non parametrato a detto criterio e quindi “abbattuto”rispetto a quello del coniuge del defunto in cui il parametro dellaconvivenza è stato considerato ed i punti sono stati assegnati nellamisura massima24 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 5 – censura concernente la liquidazione del danno “iureData pubblicazione 23/04/2024hereditatis”* del nono motivo del ricorso principale *Il motivo è infondato5 5 1 – La motivazione affetta da anomalia che la rende al disotto del c d “minimo costituzionale” così da integrare violazionedi legge artt 111 comma sesto Cost 132 c p c e 118 disp attc p c è vizio – attinente all esistenza della motivazione in sé edeve risultare dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l aspetto materiale e grafico”nella “motivazione apparente” nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione tra le molteCass S U n 8053/2014In particolare poi la motivazione è solo “apparente” quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione giacché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture Cass S U n 22232/2016 Cass n22022/2017 Cass n 21037/2018 Cass n 27112/2018* specie la Corte territoriale cfr p 44 della sentenzaimpugnata ha ritenuto che il paziente “ lungi dall essersi trovatoin stato di incoscienza ebbe piena contezza e percezione non solodella sofferenza fisica determinata dalla lesione intestinale e dallainfezione che da questa scaturì ma anche del successivoaggravamento delle proprie condizioni di salute che ne compromisegradualmente varie funzioni ma non anche quella cerebrale ocognitiva fino a condurlo al decesso esito del quale egli fu25 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024pienamente in grado di rappresentarsi l imminenza” E tanto ilData pubblicazione 23/04/2024giudice di appello ha in particolar modo desunto – nell eserciziodel potere riservatogli di valutazione delle prove agli atti delgiudizio delle quali ha indicato in modo sufficiente le rispettivefonti – “oltre che dalla documentazione sanitaria dalletestimonianze rese dalle infermiere cui nelle ore successiveall intervento il * chiese la somministrazione di unantidolorifico accusando dolori all addome”La motivazione della sentenza impugnata si mostra dunqueaffatto intelligibile nel suo sviluppo logico privo di insanabilicontraddizioni là dove anche la richiesta del paziente di unantidolorifico depone proprio per l assenza di uno stato diincoscienza e dunque rispettosa del c d “minimo costituzionale”6 – ** dunque rigettati tutti i ricorsi quello principale dello* e quelli incidentali della Am * * S p A edella * n 1 * * L ** i ricorrenti in solido tra loro devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delleparti controricorrenti da un lato * * e dall altro* * * e * * come liquidate indispositivo tenuto conto anche della sostanziale identità delledifese spiegate dai predetti controricorrenti avverso le proposteimpugnazioni* invece integralmente compensate le spese delpresente giudizio tra tutti i ricorrenti e le compagnie diassicurazione controricorrenti non essendo le impugnazioni rivoltecontro quest ultime e quindi essendo la notificazione dei ricorsi dareputarsi effettuata al mero scopo di litis denuntiatioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * PresidenteCIVILE GENERALE* * Consigliere Ud 08/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23773/2021 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * * * ** * * * * * in* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporeData pubblicazione 23/04/2024elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] * 18 presso lostudio dell avvocato * * che le rappresenta edifende* N 1 * * L * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inROMA V [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato* D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] * * * intimatasul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA DELLE * * 20 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente successiva incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * controricorrenti2 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* * * * * * *Data pubblicazione 23/04/2024* * * * * ** * N 1 * * L * intimatinonché sul ricorso incidentale proposto da* N 1 * * L * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 76 presso lo studio dell avvocato *D * rappresentata e difesa dall avvocato *DELL * ricorrente incidentalecontro* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 40 presso lo studiodell avvocato * * che li rappresenta edifende controricorrenti* * * * * * ** * * * * AM ** * * * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO de L * n920/2021 depositata il 10/06/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell 8 marzo 2024dal Consigliere * *1 * * * * * e ** convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di ** * medico chirurgo e l * n 1 * *3 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* di seguito “ASL” al fine di sentirli condannare alData pubblicazione 23/04/2024risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis aseguito del decesso di * * rispettivamente marito e padredegli attori asseritamente ricondotta a errore mediconell esecuzione dell intervento di colicistectomia in laparoscopiacui la vittima era stata sottoposto presso la struttura il 7 marzo2009 nonostante un secondo intervento effettuato in data 8 marzo2009 in cui la lacerazione intestinale venne saturata la peritoniteda perforazione di ansa ileale determinò in ogni caso uno stato dishock settico causa del decesso di * * in data 10 marzo20091 1 Per il rigetto delle pretese attoree si costituirono ingiudizio i convenuti la * a sua volta chiese ed ottenne dichiamare in causa le compagnie di assicurazione * * * * e * * * successivamentedivenuta * * S p A al fine di essere manlevatadalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione dicondanna1 2 – Con sentenza del marzo 2017 l adito Tribunale di* discostandosi dalle conclusioni dell espletata CTUmedico legale che aveva escluso la responsabilità del medicochirurgo ritenendo che la lesione intestinale rientrasse nel noverodelle frequenti complicanze di un ordinario intervento inlaparoscopia “che in grande percentuale restano misconosciutedurante l intervento perché rimangono fuori dal campo visivo”accertò la responsabilità dei convenuti per il decesso di ** affermando sussistere da un lato il nesso di causalità trala condotta del medico lesione intestinale e l evento di danno decesso a seguito di shock settico e dall altro la colpa dell autoredel danno giudicando quell errore evitabile l accesso all addomedue dita al di sotto dell arcata costale di sinistra lungo la sua lineamediana punto di * anziché attraverso la zona4 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perombelicale interessata da “numerosi e tenaci aderenze” inData pubblicazione 23/04/2024conseguenza dell intervento di emicolicistectomia cui il paziente siera sottoposto 18 anni prima avrebbe impedito di cagionare lalesione intestinale causa iniziale del decorso causale infausto1 2 1 Il giudice di primo grado quindi condannò l * e lo* in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale patito dagli attori iure proprio liquidando inbase ai parametri indicati dalla tabelle del Tribunale di Milano lasomma di euro 327 990 in favore del coniuge e la somma di euro327 990 in favore di ciascuno dei figli del paziente deceduto perl effetto rigettando le censure di inoperatività della polizzaproposte da * accogliendo invece quelle avanzate da* condannò la stessa * a manlevare la * da tutte leconseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenzaIl Tribunale rigettò infine la domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori iure hereditatis in ragione del“brevissimo lasso di tempo intercorso fra il primo intervento ed ildecesso 3 giorni ” e della assenza di “prova che il paziente abbiaavuto contezza del decesso imminente”2 – Avverso tale sentenza interponeva gravame *deducendo l assenza di responsabilità del medico convenutol insussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale per difetto di prova e in via subordinatal erroneità della liquidazione del danno parentale nonchél inoperatività della polizza assicurativa in favore dell *impugnava altresì la sentenza del Tribunale in via incidentale* * contestando nel merito la sussistenza della suaresponsabilità2 1 La Corte d Appello di L * con sentenza resapubblica il 10 giugno 2021 in parziale riforma della decisione diprimo grado a confermava la statuizione di responsabilità civiledei convenuti avendo ritenuto assolto l onere della prova gravante5 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024sugli attori dell esistenza del nesso di causalità tra la condottaData pubblicazione 23/04/2024dello * e il decesso del paziente nonché reputando presentela colpa di quest ultimo a 1 a tal fine l errore imputabile nondoveva essere ravvisato nel non aver effettuato l accesso inlaparoscopia dalla “zona di * ma nell aver effettuatol accesso nella zona periombelicale nonostante le aderenze cherendevano più alto il rischio di lesione intestinale e nel non averpredisposto tutti gli accorgimenti operatori e post operatorinecessari per far fronte a tale rischio b confermava nell an ilrisarcimento del danno da perdita del rapporto parentalerideterminandone però l ammontare facendo applicazione delsistema “a punti” delle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma e quindi sui parametri quali l intensità del rapporto con lapersona deceduta l età di quest ultima la convivenza lasopravvivenza o meno di altri congiunti e così liquidando l importodi euro 292 545 00 in favore del coniuge * * *l importo di euro 216 982 00 in favore del figlio * * equello di euro 226 416 00 in favore della figlia * *c riconosceva agli attori il risarcimento del danno iure hereditatische liquidava in complessivi euro 30 000 00 euro 10 000 00 infavore della moglie ed euro 5 000 00 in favore di ciascuno dei duefigli in ragione delle rispettive quote successorie avendoaccertato sia la lesione alla salute subita dal paziente nei tre giorniintercorsi tra l intervento chirurgico e la morte “danno biologicoterminale” sia il danno derivante dalla consapevolezzadell aggravamento delle proprie condizioni fisiche nonché dellapotenziale rappresentazione del suo decesso “danno moralepeculiare cd catastrofale” d confermava infine la condanna di* a manlevare la * di quanto la stessa tenuta in favoredegli attori dando atto degli intervenuti pagamenti parziali3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre * *affidando le sorti dell impugnazione a nove motivi ha proposto6 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024ricorso anche la * * S p A sulla base di un unicoData pubblicazione 23/04/2024motivo* con controricorso la * n 1 * *L * proponendo altresì ricorso incidentale affidato a seimotivi* con distinti controricorsi * * ** e * * * * * ** * * e * * * * * ** * ha depositato atto di nomina di ulterioredifensore in aggiunta all originarioIn prossimità dell adunanza in camera di consiglio hannodepositato memorie ex art 380 bis 1 c p c la ** S p A e * *RAGIONI DELLA DECISIONE1 – Il ricorso della * * S p A in quanto notificato il 14 settembre 2021 proposto successivamente aquello di * * notificato il 10 settembre 2021 siconverte in ricorso incidentale2 Il ricorso principale di * *2 1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art12 * c c e dell art 346 c p c o in subordine degli artt 343e 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutosussistente la responsabilità di esso chirurgo per mancato accessoal fianco destro nonostante avesse accolto il motivo di appellosulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cuiindividuava l errore medico nel mancato accesso al fianco sinistro punto di *Il ricorrente sostiene che aver riconosciuto come corretta laprestazione sanitaria per la scelta di non accedere al fianco sinistroavrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere la7 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024responsabilità del medico e non anche ad individuare la colpaData pubblicazione 23/04/2024professionale nella diversa condotta omissiva riguardante ilmancato accesso dal fianco destro pag 35 sentenza impugnataIn ragione del riconoscimento della sussistenza di unaresponsabilità sulla base di una diversa imputazione la Corteterritoriale avrebbe violato l art 12 * da applicarsi in viaanalogica in sede di interpretazione della sentenza di primo gradogli artt 343 e in subordine l art 346 c p c nella parte in cui haindividuato l errore medico al momento del mancato accesso alfianco destro senza che gli attori avessero spiegato appelloincidentale al riguardo ovvero appello principale e infine l art112 c p c per essere incorsa la Corte territoriale nel vizio diextrapetizione o ultrapetizione “avendo la Corte pronunciato sucritica necessaria epperò mai avanzata dalle controparti contro lasentenza di primo grado”2 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt163 183 346 e 112 c p c per avere la Corte territoriale fondatola responsabilità di esso medico convenuto sul fatto della mancataapplicazione di drenaggi idonei pronunciandosi in tal modo su unfatto allegato dalle controparti in primo grado ben oltre i terminidecadenziali solo in comparsa conclusionale e in ogni caso mairiproposta in appello con conseguente integrazione del vizio diextrapetizione o ultrapetizione2 3 – Con il terzo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c per violazione o falsa applicazionedell art 112 c p c per avere la Corte territoriale erroneamenteconcluso nel senso della responsabilità di esso chirurgo derivantedalla mancata predisposizione di un adeguata sorveglianza medicadel paziente mediante una sentenza che produce effetti neiconfronti di esso * e di * * nonostante al appello incidentale contenente il fatto relativo all assistenza post8 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024operatoria sia stato spiegato dagli attori contro la * e non ancheData pubblicazione 23/04/2024contro esso attuale ricorrente principale b la * abbiasollevato la questione della mancata assistenza postoperatoria insede di appello incidentale teso all accoglimento della soladomanda dell attrice iure hereditatis e per danno catastrofale nonanche della sua domanda iure proprio per danno da perdita delrapporto parentale2 4 Con il quarto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazione degli artt40 e 41 c p in relazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c peravere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente il nesso dicausalità tra la condotta di esso medico e il decesso del pazientenonostante il c t u con giudizio controfattuale avesse concluso nelsenso di non ritenere “più probabile che non” la sopravvivenza delpaziente in caso non fossero ricorse le asserite mancanze postoperatorie2 5 Con il quinto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedegli artt 2043 e 2059 c c artt 2 29 30 Cost per avere laCorte territoriale erroneamente accolto la domanda di risarcimentodel danno da perdita del rapporto parentale avanzata dallecontroparti iure proprio nonostante queste ultime non avesseroallegato e dimostrato l alterazione significativa della propriaesistenza e delle proprie abitudini di vita derivanti dal decesso delcongiunto2 6 – Con il sesto mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione degli artt342 343 112 e 132 c p c per avere la Corte territoriale erratonell applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché di quelle delTribunale di Milano al momento della liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale9 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Il giudice di appello modificando il parametro di liquidazioneData pubblicazione 23/04/2024in assenza di impugnazioni sul punto avrebbe illegittimamentepronunciato per un verso su profilo applicazione delle tabellemilanesi su cui era già sceso il giudicato e per altro verso senzatenere conto che la nullità denunciata in appello riguardava nonl adozione del parametro milanese ma il modo di relativo utilizzoad opera del primo giudice2 7 – Con il settimo mezzo è denunciata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione o falsa applicazionedell art 1226 c c per aver la Corte territoriale errato ad applicarele tabelle del Tribunale di Roma e non anche quelle del Tribunale diMilano nonostante fossero queste ultime ad essere individuate daldiritto vivente come parametro equitativo di riferimento ai fini dellaliquidazione del danno non patrimoniale2 8 Con l ottavo mezzo in subordine nel caso di accertataresponsabilità di esso medico – è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c la violazione o falsa applicazione degliartt 1223 1226 1227 e 2056 c c per avere la Corte territorialeerroneamente provveduto alla liquidazione del danno non tenendoin considerazione ai fini della sua determinazione le pregressecondizioni di salute di cui era portatore il paziente “comorbilità”aventi avuto efficacia causale e preponderante in ordine aldecesso2 9 Con il nono mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 4 c p c violazione o falsa applicazione dell art132 co 2 n 4 c p c per essere la Corte territoriale incorsa nelvizio di omessa motivazione sia sotto il profilo di motivazioneapparente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del dannobiologico e morale terminale facendo acriticamente egenericamente riferimento al compendio istruttorio e alladocumentazione sanitaria senza specifica indicazione dei documenticitati e del loro contenuto sia sotto il profilo della contraddittoria10 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024perplessa e incomprensibile motivazione per aver concluso nelData pubblicazione 23/04/2024senso che il * avesse maturato la consapevolezza dell exitusa partire dalla richiesta di un antidolorifico3 – Il ricorso incidentale della * *S p A3 1 Con l unico mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1226 2043 20562059 e 2697 c c per avere la Corte territoriale errato nel nonprocedere in applicazione dei criteri di liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale definiti dalle tabelle del Tribunale diRoma alla riduzione fino al 50% del danno risarcito in ragionedell assenza del rapporto di convivenza sussistente tra la vittima e ifigli superstitiIn forza della presunzione relativa secondo cui dallaassenza di un rapporto di convivenza deriverebbe un minor gradodi affectio materiale e spirituale tale da giustificare un risarcimentodel danno inferiore rispetto a chi “condivideva ogni aspetto delvivere quotidiano” ovvero il coniuge * * * sarebbedovuto ricadere in capo a * * e * l onere diprovare che nonostante l assenza di convivenza il rapporto con ilpadre possedeva una tale intensità affettiva tale da giustificarel integrale risarcimento del danno scevro da qualsiasiabbattimentoLa Corte territoriale avrebbe dunque errato non in punto dian debeatur quanto piuttosto in sede di determinazione del dannoriconoscendo l integralità del pregiudizio nonostante il mancatoassolvimento della anzidetta prova e ponendo in manieradoppiamente errata la prova contraria dell assenza di un legameaffettivo tale da giustificare la risarcibilità del pregiudizioconseguente al decesso del congiunto in capo alle parti convenute4 Il ricorso incidentale della * n 1 ** L *11 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20244 1 Con il primo mezzo è prospettata ai sensi dell art 360Data pubblicazione 23/04/2024primo comma n 3 c p c violazione degli artt 112 e 346 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico convenuto su un fatto diverso da quello su cui si èpronunciato il Tribunale di primo grado mancata incisione a partiredal fianco destro anziché mancato accesso dal punto di * inassenza di un appello incidentale sul punto accertata la erroneitàdella sentenza del Tribunale nella parte in cui affermava che laresponsabilità del medico convenuto doveva ascriversi al mancatoaccesso a partire dal fianco sinistro la Corte avrebbe dovutoconcludere per l assenza di responsabilità del sanitario4 2 Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 163 e 183 c p cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la responsabilitàdel medico su un fatto – ossia la mancata applicazione di drenaggi tardivamente allegato dalle controparti solo con la comparsaconclusionale4 3 Con il terzo mezzo – condizionato dall accoglimento deiprimi due motivi di ricorso è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 40 e 41 c p c inrelazione agli artt 2043 2059 e 1218 c c per avere la Corteterritoriale errato nel ritenere sussistente una responsabilità delmedico convenuto derivante anche da negligenza post operatoriapresupponendo tale responsabilità quella per le condotteantecedenti integranti già il fatto illecito sicché venuta meno laresponsabilità per le condotte antecedenti verrebbe diconseguenza meno anche quella per il decesso del paziente in baseall addebito di omessa vigilanza post operatoria la quale di per séavrebbe semmai determinato soltanto una riduzione della chance disopravvivenza4 4 Con il quarto mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 2043 2059 e12 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20242697 c c per avere la Corte territoriale errato nel riconoscere ilData pubblicazione 23/04/2024risarcimento del danno da perdita del rapporto parentalenonostante che le parti non avessero fornito prova anche in viapresuntiva di come il decesso della vittima abbia stravolto le loroabitudini di vita tale da determinare scelte radicalmente diverse etale da giustificare un risarcimento per la sofferenza derivante datale stravolgimento4 5 Con il quinto mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 324 e 112 c p cper avere la Corte territoriale illegittimamente proceduto ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale all utilizzo deiparametri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma anziché diquelli previsti dalle tabelle del Tribunale di MilanoIl giudice di appello dopo aver affermato l erroneità dellasentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto ildanno nella sua liquidazione massima avrebbe dovuto procederead una sua rideterminazione entro i valori tabellari stabiliti dalTribunale di Milano4 6 Con il sesto mezzo è prospettata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione dell art 1226 c c per averela Corte territoriale erroneamente scelto di utilizzare ai fini dellaliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale le tabelledel Tribunale di Roma nonostante il diritto vivente abbiariconosciuto come parametro di riferimento le tabelle del Tribunaledi Milano5 – La decisione sui ricorsiL esame dei motivi tenuto conto della priorità logica dellecensure proposte con i tre ricorsi da potersi scrutinarecongiuntamente là dove sovrapponibili o strettamente connesseseguirà l ordine di trattazione cui appresso5 1 – censure concernenti l affermazione della responsabilitàsanitaria in capo ai convenuti * e * n 113 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024* dei motivi a dal primo al quarto del ricorso principaleData pubblicazione 23/04/2024* b dal primo al terzo del ricorso incidentale * n 1Gli anzidetti motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili5 1 1 – * infondate anzitutto le doglianze che deduconol illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio diresponsabilità medica a carico dei convenuti su un fatto diversorispetto sia a quello posto a fondamento della condanna delTribunale cioè il mancato accesso dal fianco destro nonostanteche le parti danneggiate non avessero dispiegato appelloincidentale sul punto sia a quello dedotto con l originario atto dicitazione introducendo illegittimamente addebiti concernenti lafase post operatoria5 1 1 1 – * quest ultimo profilo non è dato ravvisarenella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda inragione dell introduzione di una causa petendi diversa da quellededotta dagli attori con conseguente violazione dei principi artt112 163 183 c p c del contraddittorio e di corrispondenza trachiesto e pronunciato* infatti osservare che nel giudizio di risarcimento deldanno derivato da colpa medica non costituisce inammissibilemutamento della domanda la circostanza che l attore dopo avereallegato nell atto introduttivo che l errore del sanitario sia consistitonell imperita esecuzione di un intervento chirurgico nel concluderealleghi che l errore sia consistito anche nell inadeguata assistenzapostoperatoria come nella specieE ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo idoneoa delimitare l ambito dell indagine nella sua essenzialità materialesenza che le specificazioni della condotta inizialmente allegatedall attore possano avere portata preclusiva stante la inesigibilitàdella individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientificidi norma acquisibili solo all esito dell istruttoria e dell espletamento14 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024di una c t u Cass n 13269/2012 Cass n 6850 del 20/03/2018Numero di raccolta generale 10901/2024così anche Cass n 2719/2023 che in motivazione ha riDbaatad piutbobl iclaazio ne 23/04/2024portata del principio anzidetto ritenuto non applicabile tuttaviaalla fattispecie decisa rispetto alla quale non trovava rilievo nelleallegazioni di parte una specificazione del comportamento datenersi rispetto al trattamento sanitario le metodiche la concretautilizzazione delle stesse la profilassi post operatoria etc mal alternativa tra l allegazione di una condotta commissivainadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico el addebito totalmente diverso di non essersi astenuti adintervenire chirurgicamente5 1 1 2 – * l altro profilo preso in considerazione dallecensure svolte con i motivi in esame i ricorrenti muovono da unaerronea premessa di fondo ovvero quella per cui al giudiced appello è precluso l accesso al corredo probatorio che haorientato il giudice di primo grado nella sua decisione con ciòincorrendo altresì nella non piena comprensione del giudiziod appello come strumento di revisio prioris istantiae* infatti rammentare che in tema di giudizio di appelloil principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comeil principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta ache il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimied all applicazione di una norma giuridica diverse da quelleinvocate dall istante né incorre nella violazione di tale principio ilgiudice d appello che rimanendo nell ambito del petitum e dellacausa petendi confermi la decisione impugnata sulla base diragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado oformulate dalle parti mettendo in rilievo nella motivazioneelementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non15 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024espressamente menzionati dal primo giudice tra le altre Cass nData pubblicazione 23/04/202420652/2009 Cass n 513/2019In altri termini entro i limiti di ciò che è stato devoluto inappello il secondo giudice in coerenza con la natura del giudiziod appello ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatoriolegittimamente acquisito al processo tra cui ad esempio anche lerelazioni peritali l oggetto del processo d appello è dunquecircoscritto nell alveo degli specifici motivi articolati dall appellanteprincipale ed eventualmente incidentale che dunque devolvonoin tutto o in parte le questioni oggetto del giudizio di primo gradoDel resto varrà ricordare che il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenzacostituita dalla sequenza rappresentata da fatto norma ed effettosuscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ambitodella controversia sicché l appello motivato con riguardo ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizionesull intera questione che essa identifica così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarlaanche relativamente agli aspetti che sebbene ad essa coessenzialinon siano stati singolarmente coinvolti neppure in via implicita dalmotivo di gravame tra le altre Cass n 10760/2019 Cass n30728/2022Nel caso di specie l impugnazione di * * dellasentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato lasussistenza dell errore medico nell esecuzione dell interventochirurgico – e quindi segnatamente per non aver egli effettuatol accesso laparoscopico nella zona di * ha prodotto ladevoluzione nel giudizio d appello di questa questione e di riflessodi tutto il corredo istruttorio e probatorio di cui il giudice di primogrado si è avvalso per pervenire alla decisione che diconseguenza diviene oggetto di cognizione del giudizio di appello16 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024Data pubblicazione 23/04/2024Pertanto proprio attraverso l interpretazione dellamotivazione del Tribunale e una ri valutazione nel merito dellaCTU istruita in primo grado il giudice di secondo grado è giunto adaffermare che “la imprudenza dello * non è ravvisabile nelnon avere egli effettuato l accesso laparoscopico dalla zona di* ma nell aver tentato di effettuarlo dalla zona periombelicalenonostante dovesse essere consapevole della presenza di aderenzein tale zona e nel non avere – dopo la conferma della presenzadelle aderenze che avevano reso vano quel tentativo di accessoperiombelicale e nonostante tale anomalia esecutiva aggravasse ilrischio di lesioni intestinali non agevolmente rilevabili in ambitolaparoscopico – posto in essere e poi predisposto alcuno degliaccorgimenti operatori e post operatori utili alla tempestivarilevazione delle lesioni eventualmente e tutt altro cheimprevedibilmente prodotte” pp 35 e 36 della sentenzad appelloLa Corte territoriale si è quindi mossa entro i confinidell oggetto del processo così come perimetrato dai motivi chehanno originato l atto d appello e nell ambito delle allegazioni delleparti e del pertinente corredo probatorio acquisito agli atti haconfermato il giudizio di responsabilità del medico sulla base di ungiudizio fondato su elementi di fatto relativi alla condottaoperatoria e post operatoria diversi da quelli considerati dal primogiudice ma individuati e specificati dallo stesso giudice di appelloentro i limiti anzidetti così da rivelarsi inconsistenti tutte le censureprospettate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 112 343 e 346c p c5 1 2 – Le ulteriori censure svolte con i motivi in esame sonoinammissibiliCon esse infatti lungi dall essere denunciati degli errores iniudicando si mira a rappresentare una ricostruzione alternativa17 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024della quaestio facti rispetto a quella accertata dal giudice diNumero di raccolta generale 10901/2024appello con l obiettivo di escludere dalla valutazione del * pcuobbnlidcaozio ne 23/04/2024giudice precisi fatti storici mancato drenaggio omessa vigilanzapost operatoria considerati invece dalla Corte territoriale comeinadempimenti imputati allo * e dunque inseriti nelcomplessivo giudizio di responsabilità a suo carico5 2 – censure concernenti il riconoscimento del danno daperdita del rapporto parentale* dei motivi a quinto del ricorso principale * bquarto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati5 2 1 In tema di prova del danno da perdita del rapportoparentale è orientamento consolidato di questa Corte – cui ilCollegio intende dare continuità che spetta alla vittima dell illecitodimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunquel esistenza del pregiudizio subito onere di allegazione che potràessere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici emassime di comune esperienza Cass S U n 26792/2008In particolare poi nel caso di morte di un prossimocongiunto coniuge genitore figlio fratello è l esistenza stessa delrapporto di parentela che fa presumere secondo l id quodplerumque accidit la sofferenza del familiare superstite giacchétale conseguenza è per comune esperienza connaturale all essereumano trattandosi di una presunzione relativa sarà semprepossibile per il convenuto dedurre e provare l esistenza dicircostanze concrete dimostrative dell assenza di un legameaffettivo tra vittima e superstite tra le altre Cass n 12146/2016Cass n 3767 del 2018 Cass n 31950/2018 Cass n11212/2019* in ogni caso fermi i principi che presiedonoall identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima deldanno nel senso di una rigorosa dimostrazione come detto anche18 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024in via presuntiva della gravità e della serietà del pregiudizio e dellaData pubblicazione 23/04/2024sofferenza patita dal danneggiato tanto sul piano moralesoggettivo quanto su quello dinamico relazionale senza che taleserietà e apprezzabilità peraltro sconfini necessariamente in unvero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprieabitudini di vita che inciderà se del caso sulla personalizzazionedel risarcimento e che costituisce a sua volta onere dell attoreallegare e provare in modo circostanziato non potendo risolversiin mere enunciazioni generiche astratte od ipotetiche Cass n16992/2015 Cass n 21060/2016 Cass n 7748/2020 Cass n26140/20235 2 2 * posto la Corte territoriale non ha fatto errataapplicazione degli anzidetti principi nella misura in cui in ragionedel legame di parentela venuto in rilievo stretti congiunti edell assenza di dimostrazione da parte dei convenuti che tra lavittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale dagiustificarne il risarcimento ha fatto ricorso allo strumento dellaprova per presunzioniIl giudice di appello ha dunque correttamente ritenutosussistente l an del danno da perdita del rapporto parentalepresumendo lo stesso sussistente a partire dalle allegazionipresenti nell atto di citazione con cui * * *sofferenze soggettive nonché alterazioni delle proprie abitudini divita in conseguenza della morte di * * di essirispettivamente marito e padre5 3 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale la scelta del parametro tabellare diriferimento* dei motivi a sesto e settimo del ricorso principale* b quinto e sesto del ricorso incidentale * n 1I motivi sono infondati19 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 3 1 * di consistenza è anzitutto la censura con cui iData pubblicazione 23/04/2024ricorrenti adducendo che la sentenza di primo grado non era stataimpugnata sul punto prospettano il passaggio in giudicato delcriterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale ossial applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in quanto con imotivi di impugnazione sia dello * cfr p 22 del ricorsoprincipale sia di * cfr p 9 del ricorso incidentale sicensurava proprio la errata liquidazione del danno individuata“immotivatamente” nella misura massima del range senzaspecificazione dei criteri equitativi seguiti e si era pertantorimesso al giudice di appello di procedere nuovamente ecorrettamente alla liquidazione del danno non patrimonialespettando quindi al giudice investito della cognizione della relativaquestione individuare il congruo criterio equitativo di riferimento* dunque in appello la questione concernente laliquidazione equitativa del danno non patrimoniale nellaindividuazione di parametri tabellari sulla base dei quali procederealla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non haerrato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabellepredisposte dal Tribunale di RomaCome evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questaCorte tra le altre Cass n 10579/2021 soltanto un sistematabellare fondato sul punto variabile costituisce idonea garanziadella funzione per la quale esso è stata concepito che è quelladell uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia delprincipio di eguaglianza5 3 2 – È infondata anche l ulteriore specifica censura concui i ricorrenti denunciano la “scelta” della Corte territoriale diapplicare le tabelle romane piuttosto che quelle milanesiCome precisato da Cass n 10579/2021 l eccezionalità delcaso può imporre una liquidazione del danno senza fare ricorso aduna tabella basata sul “sistema a punti” ma è necessario che il20 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024giudice del merito fornisca al riguardo adeguata motivazione ciòData pubblicazione 23/04/2024che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad unaquantificazione del risarcimento che alla luce delle circostanze delcaso concreto risulti inferiore a quella cui si sarebbe giuntiutilizzando la tabella anzidetta o comunque risulti sproporzionatarispetto alla quantificazione cui l adozione dei parametri tratti datale tabella avrebbe consentito di pervenirePertanto pur ritenendosi preferibile l adozione di una tabellabasata su un “sistema a punti” per le ragioni di prevedibilità euniformità sopra evidenziate il problema giuridico che emerge èpiuttosto quello della concreta quantificazione del danno operatadal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati inmotivazioneE in tal senso soccorre il principio per cui la liquidazioneequitativa anche nella sua forma cd “pura” consiste in un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenzasul danno nel caso concreto sicché pur nell esercizio di un poteredi carattere discrezionale il giudice è chiamato a dare conto inmotivazione del peso specifico attribuito ad ognuno di essi inmodo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propriadeterminazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi deldanno effettivo e dell integralità del risarcimentoNe consegue che allorché non siano indicate le ragionidell operato apprezzamento e non siano richiamati gli specificicriteri utilizzati nella liquidazione la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione indebitamente ridotta al disottodel minimo costituzionale richiesto dall art 111 comma 6 Costsia nel vizio di violazione dell art 1226 c c Cass n 22272/2018Cass n 18795/2021Nel caso di specie l anzidetta complessiva ponderazione èstata compiuta dalla Corte territoriale – là dove invece comeprecisato nella stessa sentenza impugnata pp 39 e 40 il giudice21 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024di primo grado aveva riconosciuto il range tabellare massimo alData pubblicazione 23/04/2024coniuge e ai due figli in assenza di qualsiasi motivazione in ordineai criteri e alle eventuali particolari circostanze del caso concretoutilizzati – la quale pertanto non ha errato nel procedere ad una ri determinazione del danno da perdita del rapporto parentalesecondo i parametri tabellari fondati sul punto variabile alloraesistenti ovvero in base alle tabelle del Tribunale di Roma del20165 4 – censure concernenti la liquidazione del danno daperdita del rapporto parentale il “quantum debeatur”* dei motivi a ottavo del ricorso principale * bprimo del ricorso incidentale *I motivi sono inammissibili5 4 1 – L ottavo motivo del ricorso dello * èinammissibile in quanto sottopone all esame di questa Corte unaricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accertata dalgiudice di meritoLa Corte territoriale ha escluso con una valutazioneinsindacabile in tale sede che le preesistenti condizioni cliniche delpaziente potessero assumere una qualche rilevanza ai fini dellaliquidazione di un danno oltre i limiti tabellari valorizzando inmerito al carcinoma della colecisti la efficacia risolutiva dellacolecistectomia eseguita e in merito alle pregresse patologierespiratorie ed epatiche del paziente l assenza di una loroincidenza rispetto alla riduzione delle aspettative di vita futuratanto da essere state ritenute compatibili sotto il profiloanestesiologico con l intervento stessoPer potersi parlare di concorso di cause naturali e umanerilevante ai fini della liquidazione del danno in quanto le primesemmai incidenti soltanto sul piano della causalità giuridica è inogni caso necessario che le stesse – cause naturali preesistenti econdotta umana colpevole – si inseriscano nella medesima serie22 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024causale produttiva dell evento di danno circostanza che nonData pubblicazione 23/04/2024emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che riconducecausalmente il decesso del paziente esclusivamente all accertatoerrore medico la cui consistenza indipendentemente dal pregressoquadro clinico ha cagionato la morte del pazientePertanto la Corte non ha affatto errato – in sede diquantificazione del risarcimento del danno – nel reputare irrilevanteil pregresso quadro clinico del paziente5 4 2 – In via preliminare all esame del motivo di ricorsoincidentale dell * va superata l eccezione di inammissibilitàdel ricorso medesimo prospettata dai controricorrenti ** e * * * e * * per inesistenzadella notifica in quanto l atto introduttivo del giudizio di cassazionesarebbe sato notificato a mezzo PEC ai rispettivi avvocati anzichéalle parti nel domicilio eletto presso lo studio dei rispettivi difensoriIl vizio prospettato dai controricorrenti come correttamenteprecisato anche da * con la memoria ex art 380 bis 1 c p c deve essere anzitutto riqualificato in termini di nullità attenendolo stesso alle modalità con cui è stato portato a compimento ilprocedimento notificatorioIn particolare affinché la notifica di un atto possa ritenersiesistente benché nulla è necessario che la stessa acceda all attoche si intende notificare può poi accadere che la notifica sia nullaper le modalità con le quali viene portato a compimento ilprocedimento notificatorio per l irregolarità dello stesso e perl inidoneità ad assicurare l avvenuta comunicazione dell atto chetuttavia ne deve costituire l oggetto Cass n 30044/2022* specie l Avv * * – come confermato dallarelata di notifica a mezzo PEC allegata al ricorso – ha notificato ilricorso all Avv * * e all Avv * * qualiprocuratori costituiti in secondo grado rispettivamente di23 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024notifica che contenendo tutti i dati necessari per identificare laData pubblicazione 23/04/2024riferibilità della PEC al procedimento in cui sono coinvolti i loroassistiti non avrebbe potuto ingenerare alcun tipo di confusione inordine alle parti destinatarie della stessaPertanto la circostanza che l atto introduttivo sia statonotificato a mezzo PEC utilizzando la seguente relata di notifica“all avv * * quale procuratore costituito in secondogrado di * * invece di essere notificato a “Serafiniintegra gli estremi di una mera irregolarità tale da non dispiegarealcun effetto in ordine a quello che è il fine dello strumento dellanotifica portare a conoscenza delle parti coinvolte nel giudiziol atto nel caso il ricorso e il suo contenuto affinché possa esseregarantito il contraddittorio mediante l eventuale proposizione dellepertinenti difese nel caso con il controricorsoPeraltro la effettuata notifica – indipendentemente anche dalvizio formale denunciato dalla parte – ha raggiunto il proprio scopoessendo il ricorso a conoscenza delle parti mediante i nominatidifensori e avendo le parti stesse proposto tempestivamenteautonomi controricorsi con la conseguenza che non è ravvisabilealcuna lesione del diritto alla difesa5 4 2 1 – Il motivo è inammissibileCon esso non è colta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata la quale in riferimento alla liquidazione del danno nonpatrimoniale in favore dei figli superstiti di * * haapplicato in modo corretto la tabella romana non avendo affattoconsiderato i punti tabellari 4 nel massimo relativi al profilo della“convivenza” con il padre così da dar luogo per l appunto ad unrisarcimento non parametrato a detto criterio e quindi “abbattuto”rispetto a quello del coniuge del defunto in cui il parametro dellaconvivenza è stato considerato ed i punti sono stati assegnati nellamisura massima24 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/20245 5 – censura concernente la liquidazione del danno “iureData pubblicazione 23/04/2024hereditatis”* del nono motivo del ricorso principale *Il motivo è infondato5 5 1 – La motivazione affetta da anomalia che la rende al disotto del c d “minimo costituzionale” così da integrare violazionedi legge artt 111 comma sesto Cost 132 c p c e 118 disp attc p c è vizio – attinente all esistenza della motivazione in sé edeve risultare dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l aspetto materiale e grafico”nella “motivazione apparente” nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione tra le molteCass S U n 8053/2014In particolare poi la motivazione è solo “apparente” quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione giacché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture Cass S U n 22232/2016 Cass n22022/2017 Cass n 21037/2018 Cass n 27112/2018* specie la Corte territoriale cfr p 44 della sentenzaimpugnata ha ritenuto che il paziente “ lungi dall essersi trovatoin stato di incoscienza ebbe piena contezza e percezione non solodella sofferenza fisica determinata dalla lesione intestinale e dallainfezione che da questa scaturì ma anche del successivoaggravamento delle proprie condizioni di salute che ne compromisegradualmente varie funzioni ma non anche quella cerebrale ocognitiva fino a condurlo al decesso esito del quale egli fu25 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024Numero di raccolta generale 10901/2024pienamente in grado di rappresentarsi l imminenza” E tanto ilData pubblicazione 23/04/2024giudice di appello ha in particolar modo desunto – nell eserciziodel potere riservatogli di valutazione delle prove agli atti delgiudizio delle quali ha indicato in modo sufficiente le rispettivefonti – “oltre che dalla documentazione sanitaria dalletestimonianze rese dalle infermiere cui nelle ore successiveall intervento il * chiese la somministrazione di unantidolorifico accusando dolori all addome”La motivazione della sentenza impugnata si mostra dunqueaffatto intelligibile nel suo sviluppo logico privo di insanabilicontraddizioni là dove anche la richiesta del paziente di unantidolorifico depone proprio per l assenza di uno stato diincoscienza e dunque rispettosa del c d “minimo costituzionale”6 – ** dunque rigettati tutti i ricorsi quello principale dello* e quelli incidentali della Am * * S p A edella * n 1 * * L ** i ricorrenti in solido tra loro devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delleparti controricorrenti da un lato * * e dall altro* * * e * * come liquidate indispositivo tenuto conto anche della sostanziale identità delledifese spiegate dai predetti controricorrenti avverso le proposteimpugnazioni* invece integralmente compensate le spese delpresente giudizio tra tutti i ricorrenti e le compagnie diassicurazione controricorrenti non essendo le impugnazioni rivoltecontro quest ultime e quindi essendo la notificazione dei ricorsi dareputarsi effettuata al mero scopo di litis denuntiatio P Q Mrigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali26 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro pagamento delleNumero di raccolta generale 10901/2024spese del giudizio di legittimità che liquida in favorDea ta spuiabb licdaziio ne 23/04/2024in euro 7 200 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 00 edagli accessori di leggecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimitàtra tutti i ricorrenti e le controricorrenti * * ** * * e * * * * * *Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * ivi riportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione l 8 marzo 2024Il Presidente* *27 di 27* *P Q Mrigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali26 di 27* disposto d ufficio Numero registro generale 23773/2021Numero sezionale 878/2024condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro pagamento delleNumero di raccolta generale 10901/2024spese del giudizio di legittimità che liquida in favorDea ta spuiabb licdaziio ne 23/04/2024in euro 7 200 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 00 edagli accessori di leggecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimitàtra tutti i ricorrenti e le controricorrenti * * ** * * e * * * * * *Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * ivi riportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione l 8 marzo 2024Il Presidente* *27 di 27* *
Sentenza Cassazione n. 10901/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris