CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2017
Cassazione n. 07591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23928/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 2340/2017, depositata il 10/3/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A [OSCURATO:PERSONA] venivano notificati tre avvisi diaccertamento, riprendendo a tassazione ex art. 38, quinto comma,d.P.R. n. 600 del 1973 un reddito sintetico per gli anni 1996, 1997 eNumero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/20261998 per degli acquisti immobiliari avvenuti negli anni 1999-2002.Data pubblicazione 30/03/2026Vicenzo Manfredonia era socio al 50% con il fratello MicheleManfredonia di due società ([OSCURATO:PERSONA] srl ed EdilManfredonia srl) operanti nel settore delle costruzioni e non avevapresentato le dichiarazioni dei redditi nei tre anni accertati. L’Agenziadelle entrate lo aveva considerato titolare di una quota di risparmiopari al quinto del valore di quattro immobili ceduti dalle società aisoci, del reddito corrispondente al controvalore pro quota di unavendita immobiliare risalente al 1999 e del reddito necessario percoprire gli oneri di gestione della casa di abitazione. L’Ufficio avevaritenuto che le spese per incrementi patrimoniali relative agliimmobili dovessero essere imputate ai cinque anni precedenti. Pergli acquisti degli immobili risultava versata in denaro solo una partedei corrispettivi, in quanto i soci avevano rinunciato a dei crediti.2. Con le sentenze n. 202, 203 e 204/2006 la CTP di Napoli rigettavai ricorsi del contribuente.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 196/2008, dopo averliriuniti, accoglieva invece i ricorsi. Il giudice di appello rilevava cheerroneamente l'Ufficio avesse ritenuto quali spese per incrementipatrimoniali riferibili a quote di risparmio, derivanti da redditi nondichiarati, gli atti di cessione agevolata degli immobili a titolooneroso. Altrettanto legittimo doveva considerarsi il pagamento delcorrispettivo delle cessioni attraverso la rinuncia ai crediti vantati daisoci nei confronti delle società venditrici.4. Questa Corte, con la sentenza n. 18735/2014, accoglieva ilricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, ritenendo:- che gli indici reddituali presi in considerazione dagli avvisi diaccertamento riguardassero non solo acquisti immobiliari ma anchela vendita di un fabbricato e le spese di gestione della casa diabitazione, non contestate dal contribuente;- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa2 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026capacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diData pubblicazione 30/03/2026esistenza di una maggiore reddito e consequenzialmente sposta sulcontribuente il carico probatorio;- che il giudice di merito, pur avendo riconosciuto l'onerosità dellecessioni agevolate degli immobili e dato atto del pagamento delcorrispettivo, aveva poi erroneamente escluso che si fosse trattatodi spese per incrementi patrimoniali riferibili a quote di risparmio,derivanti da redditi non dichiarati dal contribuente, pur in mancanzadi prove di segno contrario;- che il riferimento alla liceità delle rinunce ai crediti da parte deisoci verso la società non chiariva le ragioni sulla base delle qualipotesse ritenersi che il pagamento del corrispettivo delle cessionismentisse le capacità reddituali del contribuente.5. Con la sentenza n. 2340/2017 la CTR della Campania in sede dirinvio rigettava il ricorso del contribuente. Per il giudice di rinvio:- il nuovo giudizio era limitato ai punti non esaminati dallaprecedenza sentenza di appello e non poteva estendersi a nuovequestioni in precedenza non proposte, salva la sussistenza di fattiimpeditivi, modificativi ed estintivi intervenuti in un momentosuccessivo;- il socio aveva incrementato il proprio patrimonio tra il 1999 e il2002 con gli acquisti immobiliari e il valore degli immobili costituivareddito imponibile da “spalmare” sugli esercizi precedenti. Negli anni1996-1998 il socio non aveva presentato le dichiarazioni dei redditie negli anni successivi aveva dichiarato redditi esigui;- gravava sul contribuente la prova dell’esistenza dei finanziamentialle società oggetto di rinuncia e del loro ammontare. Dai bilanci nonemergeva che alla fine del 1998 sussistessero i crediti dei soci.Manfredonia non aveva dimostrato come e quando avrebbefinanziato le società e quando sarebbero stati generati gli utili chegiustificavano le modalità di pagamento del prezzo degli immobili;3 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026- i riferimenti a errori di calcolo costituivano questioni nuoveNumero di raccolta generale 7591/2026inammissibili introdotte per la prima volta “in appello”. Data pubblicazione 30/03/20266. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.» o in subordine«violazione dell’art. 57 del Dlgs 546/92 denunciata ai sensi dell’art.360, c. 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente lamenta che il giudice ha omessodi pronunciare in ordine alla richiesta di annullamento fondata sullacircostanza che l’Ufficio aveva considerato come spesa anche la partedel prezzo degli immobili non pagata; qualora l’eccezione dovesseritenersi respinta, in quanto eccezione nuova proposta per la primavolta in “appello”, il ricorrente deduce che non si trattava diun’eccezione ma di un argomento difensivo. Era stato semprededotto che i prezzi dichiarati nelle vendite immobiliari erano statipagati solo parzialmente. La fattispecie concreta non è sussumibilenell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede l’esistenza di una“spesa sostenuta”, non essendo controverso che rispetto a parte delprezzo il contribuente avesse assunto solo un impegno di spesa.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art 384, co. 2c.p.c. e conseguente/contemporanea violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza si ponein contrasto con il principio di diritto indicato sulla correttaapplicazione dell’art. 38 cit., per aver considerato come “spesasostenuta” anche la parte del prezzo rispetto al quale vi era statosolo un impegno di pagamento. Il giudice di rinvio è partitodall’erroneo presupposto che il prezzo degli immobili fosse statopagato mediante compensazione con il credito per finanziamento4 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026concesso dal contribuente. Avrebbe dovuto valutare quale parte delData pubblicazione 30/03/2026prezzo potesse essere considerata una spesa sostenuta. Sulla partedel prezzo non pagata, il contribuente non avrebbe dovuto fornirealcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova di un pagamentomai eseguito.3. I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera come nuovaimpugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivarela prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata. Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente. Tutte lequestioni relative ai presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 196/2008 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dal contribuente e dal fratello – i due soci delle societàdi capitali - con il pagamento di una somma di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti delle società per i conferimenti5 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026effettuati. Erano sopravvenienze attive non tassabili le rinunce aiData pubblicazione 30/03/2026crediti di qualsiasi natura da parte dei soci. Non vi erano stati, a diredel giudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche delcontribuente – con la sentenza n. 18735/2014 questa Corte hastabilito: “il Giudice di seconda istanza, pur avendo espressamentericonosciuto l'onerosità degli atti di cessione agevolata degli immobilie avendo dato atto che vi era stato pagamento del corrispettivo hapoi ritenuto, incorrendo nell'errore di diritto, che l'Ufficio avesseerroneamente ritenuto tali atti spese per incrementi patrimonialiriferibili a quote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati dalcontribuente, e ciò pur in mancanza di alcuna prova di segnocontrario da parte del contribuente”. Ha anche aggiunto che erairrilevante far riferimento alla liceità delle rinunce ai crediti vantatinei confronti delle società quale forma di pagamento, non essendostato spiegato perché il pagamento del corrispettivo smentisse lacapacità reddituale del contribuente.3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dal contribuente. Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata. Nessuno dei richiami da parte della difesa delricorrente alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che il contribuente avesse voluto sostenere di nonaver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili in6 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026proprietà, è interpretabile nel senso che -a dire del ricorrente-Numero di raccolta generale 7591/2026sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra leDa tas poucbbielictaàzio ne 30/03/2026commerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva del ricorrente, ritenendo che ilpagamento degli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a creditidel socio verso la società.3.4 Nel valutare se il contribuente avesse o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso dipronunciare su un’eccezione rilevante o su un ammissibileargomento difensivo. Non ha nemmeno violato il principio di dirittoindicato dalla Corte di cassazione o l’art. 38, quinto comma, d.P.R.n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandato ricevuto. Nelgiudizio di rinvio era necessario partire dal presupposto che i prezzidegli immobili fossero stati pagati con rinunce ai crediti e il giudiceha valutato, con argomentazioni di fatto che si sottraggono alsindacato di legittimità, che il contribuente non fosse stato in gradodi provare l’esistenza dei crediti.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Icompensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014, sono liquidabili nella somma dieuro 5.600,00. Sussistono i presupposti processuali per imporre alcontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 30/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAccertamentoGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. sinteticoArt. 38 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere600 del 1973LUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. 5/3/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23928/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 2340/2017, depositata il 10/3/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A [OSCURATO:PERSONA] venivano notificati tre avvisi diaccertamento, riprendendo a tassazione ex art. 38, quinto comma,d.P.R. n. 600 del 1973 un reddito sintetico per gli anni 1996, 1997 eNumero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/20261998 per degli acquisti immobiliari avvenuti negli anni 1999-2002.Data pubblicazione 30/03/2026Vicenzo Manfredonia era socio al 50% con il fratello MicheleManfredonia di due società ([OSCURATO:PERSONA] srl ed EdilManfredonia srl) operanti nel settore delle costruzioni e non avevapresentato le dichiarazioni dei redditi nei tre anni accertati. L’Agenziadelle entrate lo aveva considerato titolare di una quota di risparmiopari al quinto del valore di quattro immobili ceduti dalle società aisoci, del reddito corrispondente al controvalore pro quota di unavendita immobiliare risalente al 1999 e del reddito necessario percoprire gli oneri di gestione della casa di abitazione. L’Ufficio avevaritenuto che le spese per incrementi patrimoniali relative agliimmobili dovessero essere imputate ai cinque anni precedenti. Pergli acquisti degli immobili risultava versata in denaro solo una partedei corrispettivi, in quanto i soci avevano rinunciato a dei crediti.2. Con le sentenze n. 202, 203 e 204/2006 la CTP di Napoli rigettavai ricorsi del contribuente.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 196/2008, dopo averliriuniti, accoglieva invece i ricorsi. Il giudice di appello rilevava cheerroneamente l'Ufficio avesse ritenuto quali spese per incrementipatrimoniali riferibili a quote di risparmio, derivanti da redditi nondichiarati, gli atti di cessione agevolata degli immobili a titolooneroso. Altrettanto legittimo doveva considerarsi il pagamento delcorrispettivo delle cessioni attraverso la rinuncia ai crediti vantati daisoci nei confronti delle società venditrici.4. Questa Corte, con la sentenza n. 18735/2014, accoglieva ilricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, ritenendo:- che gli indici reddituali presi in considerazione dagli avvisi diaccertamento riguardassero non solo acquisti immobiliari ma anchela vendita di un fabbricato e le spese di gestione della casa diabitazione, non contestate dal contribuente;- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa2 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026capacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diData pubblicazione 30/03/2026esistenza di una maggiore reddito e consequenzialmente sposta sulcontribuente il carico probatorio;- che il giudice di merito, pur avendo riconosciuto l'onerosità dellecessioni agevolate degli immobili e dato atto del pagamento delcorrispettivo, aveva poi erroneamente escluso che si fosse trattatodi spese per incrementi patrimoniali riferibili a quote di risparmio,derivanti da redditi non dichiarati dal contribuente, pur in mancanzadi prove di segno contrario;- che il riferimento alla liceità delle rinunce ai crediti da parte deisoci verso la società non chiariva le ragioni sulla base delle qualipotesse ritenersi che il pagamento del corrispettivo delle cessionismentisse le capacità reddituali del contribuente.5. Con la sentenza n. 2340/2017 la CTR della Campania in sede dirinvio rigettava il ricorso del contribuente. Per il giudice di rinvio:- il nuovo giudizio era limitato ai punti non esaminati dallaprecedenza sentenza di appello e non poteva estendersi a nuovequestioni in precedenza non proposte, salva la sussistenza di fattiimpeditivi, modificativi ed estintivi intervenuti in un momentosuccessivo;- il socio aveva incrementato il proprio patrimonio tra il 1999 e il2002 con gli acquisti immobiliari e il valore degli immobili costituivareddito imponibile da “spalmare” sugli esercizi precedenti. Negli anni1996-1998 il socio non aveva presentato le dichiarazioni dei redditie negli anni successivi aveva dichiarato redditi esigui;- gravava sul contribuente la prova dell’esistenza dei finanziamentialle società oggetto di rinuncia e del loro ammontare. Dai bilanci nonemergeva che alla fine del 1998 sussistessero i crediti dei soci.Manfredonia non aveva dimostrato come e quando avrebbefinanziato le società e quando sarebbero stati generati gli utili chegiustificavano le modalità di pagamento del prezzo degli immobili;3 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026- i riferimenti a errori di calcolo costituivano questioni nuoveNumero di raccolta generale 7591/2026inammissibili introdotte per la prima volta “in appello”. Data pubblicazione 30/03/20266. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.» o in subordine«violazione dell’art. 57 del Dlgs 546/92 denunciata ai sensi dell’art.360, c. 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente lamenta che il giudice ha omessodi pronunciare in ordine alla richiesta di annullamento fondata sullacircostanza che l’Ufficio aveva considerato come spesa anche la partedel prezzo degli immobili non pagata; qualora l’eccezione dovesseritenersi respinta, in quanto eccezione nuova proposta per la primavolta in “appello”, il ricorrente deduce che non si trattava diun’eccezione ma di un argomento difensivo. Era stato semprededotto che i prezzi dichiarati nelle vendite immobiliari erano statipagati solo parzialmente. La fattispecie concreta non è sussumibilenell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede l’esistenza di una“spesa sostenuta”, non essendo controverso che rispetto a parte delprezzo il contribuente avesse assunto solo un impegno di spesa.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art 384, co. 2c.p.c. e conseguente/contemporanea violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza si ponein contrasto con il principio di diritto indicato sulla correttaapplicazione dell’art. 38 cit., per aver considerato come “spesasostenuta” anche la parte del prezzo rispetto al quale vi era statosolo un impegno di pagamento. Il giudice di rinvio è partitodall’erroneo presupposto che il prezzo degli immobili fosse statopagato mediante compensazione con il credito per finanziamento4 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026concesso dal contribuente. Avrebbe dovuto valutare quale parte delData pubblicazione 30/03/2026prezzo potesse essere considerata una spesa sostenuta. Sulla partedel prezzo non pagata, il contribuente non avrebbe dovuto fornirealcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova di un pagamentomai eseguito.3. I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera come nuovaimpugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivarela prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata. Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente. Tutte lequestioni relative ai presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 196/2008 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dal contribuente e dal fratello – i due soci delle societàdi capitali - con il pagamento di una somma di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti delle società per i conferimenti5 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026Numero di raccolta generale 7591/2026effettuati. Erano sopravvenienze attive non tassabili le rinunce aiData pubblicazione 30/03/2026crediti di qualsiasi natura da parte dei soci. Non vi erano stati, a diredel giudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche delcontribuente – con la sentenza n. 18735/2014 questa Corte hastabilito: “il Giudice di seconda istanza, pur avendo espressamentericonosciuto l'onerosità degli atti di cessione agevolata degli immobilie avendo dato atto che vi era stato pagamento del corrispettivo hapoi ritenuto, incorrendo nell'errore di diritto, che l'Ufficio avesseerroneamente ritenuto tali atti spese per incrementi patrimonialiriferibili a quote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati dalcontribuente, e ciò pur in mancanza di alcuna prova di segnocontrario da parte del contribuente”. Ha anche aggiunto che erairrilevante far riferimento alla liceità delle rinunce ai crediti vantatinei confronti delle società quale forma di pagamento, non essendostato spiegato perché il pagamento del corrispettivo smentisse lacapacità reddituale del contribuente.3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dal contribuente. Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata. Nessuno dei richiami da parte della difesa delricorrente alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che il contribuente avesse voluto sostenere di nonaver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili in6 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026proprietà, è interpretabile nel senso che -a dire del ricorrente-Numero di raccolta generale 7591/2026sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra leDa tas poucbbielictaàzio ne 30/03/2026commerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva del ricorrente, ritenendo che ilpagamento degli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a creditidel socio verso la società.3.4 Nel valutare se il contribuente avesse o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso dipronunciare su un’eccezione rilevante o su un ammissibileargomento difensivo. Non ha nemmeno violato il principio di dirittoindicato dalla Corte di cassazione o l’art. 38, quinto comma, d.P.R.n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandato ricevuto. Nelgiudizio di rinvio era necessario partire dal presupposto che i prezzidegli immobili fossero stati pagati con rinunce ai crediti e il giudiceha valutato, con argomentazioni di fatto che si sottraggono alsindacato di legittimità, che il contribuente non fosse stato in gradodi provare l’esistenza dei crediti.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Icompensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014, sono liquidabili nella somma dieuro 5.600,00. Sussistono i presupposti processuali per imporre alcontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della7 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero di raccolta generale 7591/2026processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellD’uatlat peurbibolicraezio ne 30/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano8 di 8P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della7 di 8Numero registro generale 23928/2017Numero sezionale 2097/2026legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero di raccolta generale 7591/2026processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellD’uatlat peurbibolicraezio ne 30/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano8 di 8