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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 32047/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale gli è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo per il reato di cui agli artt. 337, 339, 99, 61 nn. 4 e 5 cod. pen.

Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., vizi della motivazione e abnormità del provvedimento con cui il Tribunale, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, ha rinviato l'udienza al fine di acquisire i DVD non trasmessi dal Pubblico ministero entro il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i DVD chiesti in visione, pur essendo consultabili tramite personal computer, non erano stati inseriti in formato PDF.

E', inoltre, priva di rilievo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che detti atti fossero presenti nell'indice trasmesso dalla Procura, in quanto gli stessi sono pervenuti in cancelleria solo il 15 e 16 febbraio 2024, ovvero il giorno prima e lo stesso giorno di celebrazione dell'udienza. 1.2 In subordine, con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria ed al ritenuto concorso del ricorrente, atteso che la sua mera presenza sul posto e, eventualmente, la sua mera adesione psicologica, non possono configurare un concorso morale alla condotta contestata.

Assume, infatti, che dalla visione del [OSCURATO:PERSONA] 368 Vucciria, emerge chiaramente che il ricorrente ha tentato di dissuadere [OSCURATO:PERSONA] spingendolo contro il muro, mentre non risulta che lo stesso abbia mimato il gesto del taglio della gola, che il vigile urbano abbia percepito tale condotta e che il ricorrente abbia applaudito alla condotta posta in essere dagli altri.

Il ricorrente, infatti, si trovava di spalle per cui l'ipotetico gesto minaccioso che gli si contesta non poteva essere percepito dai vigili urbani seduti all'interno dell'auto di servizio.

Il gesto dell'applauso, infine, è stato tenuto successivamente all'aggressione agli agenti e per tale motivo non può considerarsene l'antigiuridicità.

Si aggiunge, infine, che l'imputazione non contiene alcuna descrizione del contributo morale o materiale ascritto al ricorrente né il tenore delle minacce da questo eventualmente pronunciate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. L'esame del primo motivo di ricorso richiede un breve cenno alle modalità di funzionamento del T.I.A.P. ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1 In primo luogo, come risulta dalla voce dedicata al processo penale telematico nel sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura, il T.I.A.P. è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali.

L'obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione - o acquisizione di file digitali - la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

La circolare DGSIA del 26 gennaio 2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui si è stata prevista, infatti, apposita attività di migrazione.

Limitando l'esame del "percorso" del fascicolo in T.I.A.P. alla fase delle indagini preliminari e, in particolare, all'incidente cautelare, va considerato che, in tale fase ("IND.

PREL"), il fascicolo è interamente visibile solo al Pubblico ministero titolare e agli utenti a questo collegati, salva la scelta di disporre l'autorizzazione personalizzata selezionando uno specifico elenco di utenti abilitati.

In caso di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero crea un sottofascicolo virtuale, contenente gli atti di cui intende operare la discovery da porre a sostegno della richiesta.

Tale sottofascicolo viene trasmesso all'ufficio del Tribunale "ricezione atti GIP" e sarà accessibile e consultabile da parte del giudice designato all'esame della richiesta cautelare e dalla cancelleria.

In caso di richiesta di riesame, o di appello, il medesimo sottofascicolo, implementato con il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, viene trasmesso alla cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 2.2.

La questione posta dal ricorrente attiene all'ambito di operatività, con particolare riferimento alle specifiche modalità di trasmissione del fascicolo a mezzo T.I.A.P., della sanzione della perdita di inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione degli atti nei termini di cui al comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen.

Va, innanzitutto, premesso che tale disposizione risponde all'esigenza di garantire all'indagato la certezza dei tempi della decisione da parte del tribunale del riesame, sottraendoli alla determinazione discrezionale dell'organo giudiziario.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelare, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. risponde all'esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia della libertà personale, alla cui protezione la Costituzione attribuisce particolare rilevanza; ciò anche alla luce delle norme delle convenzioni internazionali, che sanciscono il diritto di chi sia privato della libertà personale di ricorrere ad un tribunale perché sia deciso "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, della CEDU) o "senza indugio" (art. 9, comma 4, del patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA], del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), sulla legalità della detenzione (cfr.

Corte cost., sentenza n. 232 del 1998).

In linea generale, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente ribadito che la sanzione della perdita di efficacia consegue solo in caso di mancata trasmissione di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi (Sez.

U, n. 21 del 20/11/1996, dep. 1997, Glicora, Rv. 206955; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 2006, Omodasun, Rv. 233530; Sez. 6, n. 4501 del 19/11/1997, dep.1998, Bologna, Rv. 210069).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che poiché il tribunale del riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale (Sez.

U, n. 25 del 05/07/1995, Parlati, Rv. 202016).

Sotto altro profilo, si è, inoltre, affermato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370).

L'applicazione della sanzione processuale in esame è stata esclusa non solo in caso di trasmissione "mancata" di uno o più atti, ma anche in caso di trasmissione "difettosa" o "incompleta", ricollegata alla non leggibilità dell'atto (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273879), ovvero alla sua trasmissione parziale (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681 in relazione alla trasmissione della denuncia della persona offesa mancante di una pagina).

Si è, infatti, ritenuto che il tribunale può decidere prescindendo dagli atti mancanti o trasmessi in modo incompleto o difettoso, ovvero può esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti.

2.3. La medesima soluzione ermeneutica, inizialmente elaborata in relazione ad un sistema processuale organizzato in forma cartacea, è stata successivamente ribadita anche in relazione al fascicolo telematico e, in particolare, alla trasmissione "difettosa" di atti tramite l'applicativo T.I.A.P.

Si è, infatti, affermato che qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd.

T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, risulti non reperita o non leggibile, ciò non determina l'inefficacia della misura che deriva esclusivamente dalla "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, Rv. 282201).

2.4. Ad avviso del Collegio, anche nella fattispecie in esame si è verificata una ipotesi di trasmissione "difettosa" degli atti caricati nel T.I.A.P. e ciò lo si può desumere dalla sequenza processuale descritta nell'ordinanza impugnata da cui risulta che: 1) il sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento della misura è stato trasmesso a mezzo T.I.A.P., con allegato l'indice degli atti tra cui erano inclusi anche i DVD; 2) la cancelleria del Tribunale ha apposto l'attestazione di avvenuta ricezione; 3) i DVD sono stati materialmente trasmessi solo il giorno prima dell'udienza dinanzi al Tribunale; 4) su richiesta della difesa, l'udienza dinanzi al Tribunale è stata rinviata al fine di consentire al difensore di estrarre copia di tali DVD; 5) alla successiva udienza sono stati, infine, presentati in visione gli originali della annotazioni di polizia giudiziaria del 30/11/2023 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ebbene, la sequenza sopra descritta, letta alla luce delle modalità di funzionamento dell'applicativo T.I.A.P. illustrate nel par. 2.1., consente di ritenere che, come attestato dalla Cancelleria, il Pubblico ministero ha provveduto a trasmettere l'intero sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, tra i quali anche i DVD.

La circostanza che tali atti non siano stati reperiti in formato PDF appare, dunque, inidonea a configura una mancata trasmissione, cosicché deve ritenersi che il Tribunale ha legittimamente disposto il rinvio dell'udienza per consentire la loro materiale produzione e la successiva estrazione di copia da parte della difesa.

Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in caso di trasmissione difettosa, per illeggibilità o mancato reperimento, di uno o più atti compresi nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, potendo, in tal caso, il tribunale rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo restando il termine ultimo di dieci giorni, decorrente dalla prima ricezione degli atti, entro il quale decidere ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod.proc. pen. 3.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni di merito che, anziché evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità, tendono a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione del quadro indiziario.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, infatti, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Osserva, inoltre, il Collegio che l'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha desunto il contributo apportato dal ricorrente dalla condotta documentata dal video della CAM 5 dalla quale è emerso che, nel corso della fase più violenta dell'aggressione finalizzata ad impedire il compimento di un atto dell'ufficio ai due Ispettori della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] mimava il taglio della gola all'indirizzo di uno dei due operanti (v. pagina 5 e 6).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale gli è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo per il reato di cui agli artt. 337, 339, 99, 61 nn. 4 e 5 cod. pen. Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., vizi della motivazione e abnormità del provvedimento con cui il Tribunale, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, ha rinviato l'udienza al fine di acquisire i DVD non trasmessi dal Pubblico ministero entro il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i DVD chiesti in visione, pur essendo consultabili tramite personal computer, non erano stati inseriti in formato PDF. E', inoltre, priva di rilievo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che detti atti fossero presenti nell'indice trasmesso dalla Procura, in quanto gli stessi sono pervenuti in cancelleria solo il 15 e 16 febbraio 2024, ovvero il giorno prima e lo stesso giorno di celebrazione dell'udienza. 1.2 In subordine, con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria ed al ritenuto concorso del ricorrente, atteso che la sua mera presenza sul posto e, eventualmente, la sua mera adesione psicologica, non possono configurare un concorso morale alla condotta contestata. Assume, infatti, che dalla visione del [OSCURATO:PERSONA] 368 Vucciria, emerge chiaramente che il ricorrente ha tentato di dissuadere [OSCURATO:PERSONA] spingendolo contro il muro, mentre non risulta che lo stesso abbia mimato il gesto del taglio della gola, che il vigile urbano abbia percepito tale condotta e che il ricorrente abbia applaudito alla condotta posta in essere dagli altri. Il ricorrente, infatti, si trovava di spalle per cui l'ipotetico gesto minaccioso che gli si contesta non poteva essere percepito dai vigili urbani seduti all'interno dell'auto di servizio. Il gesto dell'applauso, infine, è stato tenuto successivamente all'aggressione agli agenti e per tale motivo non può considerarsene l'antigiuridicità. Si aggiunge, infine, che l'imputazione non contiene alcuna descrizione del contributo morale o materiale ascritto al ricorrente né il tenore delle minacce da questo eventualmente pronunciate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. L'esame del primo motivo di ricorso richiede un breve cenno alle modalità di funzionamento del T.I.A.P. ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1 In primo luogo, come risulta dalla voce dedicata al processo penale telematico nel sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura, il T.I.A.P. è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. L'obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione - o acquisizione di file digitali - la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. La circolare DGSIA del 26 gennaio 2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui si è stata prevista, infatti, apposita attività di migrazione. Limitando l'esame del "percorso" del fascicolo in T.I.A.P. alla fase delle indagini preliminari e, in particolare, all'incidente cautelare, va considerato che, in tale fase ("IND. PREL"), il fascicolo è interamente visibile solo al Pubblico ministero titolare e agli utenti a questo collegati, salva la scelta di disporre l'autorizzazione personalizzata selezionando uno specifico elenco di utenti abilitati. In caso di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero crea un sottofascicolo virtuale, contenente gli atti di cui intende operare la discovery da porre a sostegno della richiesta. Tale sottofascicolo viene trasmesso all'ufficio del Tribunale "ricezione atti GIP" e sarà accessibile e consultabile da parte del giudice designato all'esame della richiesta cautelare e dalla cancelleria. In caso di richiesta di riesame, o di appello, il medesimo sottofascicolo, implementato con il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, viene trasmesso alla cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 2.2. La questione posta dal ricorrente attiene all'ambito di operatività, con particolare riferimento alle specifiche modalità di trasmissione del fascicolo a mezzo T.I.A.P., della sanzione della perdita di inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione degli atti nei termini di cui al comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen. Va, innanzitutto, premesso che tale disposizione risponde all'esigenza di garantire all'indagato la certezza dei tempi della decisione da parte del tribunale del riesame, sottraendoli alla determinazione discrezionale dell'organo giudiziario. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelare, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. risponde all'esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia della libertà personale, alla cui protezione la Costituzione attribuisce particolare rilevanza; ciò anche alla luce delle norme delle convenzioni internazionali, che sanciscono il diritto di chi sia privato della libertà personale di ricorrere ad un tribunale perché sia deciso "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, della CEDU) o "senza indugio" (art. 9, comma 4, del patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA], del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), sulla legalità della detenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 232 del 1998). In linea generale, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente ribadito che la sanzione della perdita di efficacia consegue solo in caso di mancata trasmissione di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi (Sez. U, n. 21 del 20/11/1996, dep. 1997, Glicora, Rv. 206955; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 2006, Omodasun, Rv. 233530; Sez. 6, n. 4501 del 19/11/1997, dep.1998, Bologna, Rv. 210069). Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che poiché il tribunale del riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale (Sez. U, n. 25 del 05/07/1995, Parlati, Rv. 202016). Sotto altro profilo, si è, inoltre, affermato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370). L'applicazione della sanzione processuale in esame è stata esclusa non solo in caso di trasmissione "mancata" di uno o più atti, ma anche in caso di trasmissione "difettosa" o "incompleta", ricollegata alla non leggibilità dell'atto (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273879), ovvero alla sua trasmissione parziale (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681 in relazione alla trasmissione della denuncia della persona offesa mancante di una pagina). Si è, infatti, ritenuto che il tribunale può decidere prescindendo dagli atti mancanti o trasmessi in modo incompleto o difettoso, ovvero può esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti. 2.3. La medesima soluzione ermeneutica, inizialmente elaborata in relazione ad un sistema processuale organizzato in forma cartacea, è stata successivamente ribadita anche in relazione al fascicolo telematico e, in particolare, alla trasmissione "difettosa" di atti tramite l'applicativo T.I.A.P. Si è, infatti, affermato che qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, risulti non reperita o non leggibile, ciò non determina l'inefficacia della misura che deriva esclusivamente dalla "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, Rv. 282201). 2.4. Ad avviso del Collegio, anche nella fattispecie in esame si è verificata una ipotesi di trasmissione "difettosa" degli atti caricati nel T.I.A.P. e ciò lo si può desumere dalla sequenza processuale descritta nell'ordinanza impugnata da cui risulta che: 1) il sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento della misura è stato trasmesso a mezzo T.I.A.P., con allegato l'indice degli atti tra cui erano inclusi anche i DVD; 2) la cancelleria del Tribunale ha apposto l'attestazione di avvenuta ricezione; 3) i DVD sono stati materialmente trasmessi solo il giorno prima dell'udienza dinanzi al Tribunale; 4) su richiesta della difesa, l'udienza dinanzi al Tribunale è stata rinviata al fine di consentire al difensore di estrarre copia di tali DVD; 5) alla successiva udienza sono stati, infine, presentati in visione gli originali della annotazioni di polizia giudiziaria del 30/11/2023 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ebbene, la sequenza sopra descritta, letta alla luce delle modalità di funzionamento dell'applicativo T.I.A.P. illustrate nel par. 2.1., consente di ritenere che, come attestato dalla Cancelleria, il Pubblico ministero ha provveduto a trasmettere l'intero sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, tra i quali anche i DVD. La circostanza che tali atti non siano stati reperiti in formato PDF appare, dunque, inidonea a configura una mancata trasmissione, cosicché deve ritenersi che il Tribunale ha legittimamente disposto il rinvio dell'udienza per consentire la loro materiale produzione e la successiva estrazione di copia da parte della difesa. Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in caso di trasmissione difettosa, per illeggibilità o mancato reperimento, di uno o più atti compresi nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, potendo, in tal caso, il tribunale rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo restando il termine ultimo di dieci giorni, decorrente dalla prima ricezione degli atti, entro il quale decidere ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod.proc. pen. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni di merito che, anziché evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità, tendono a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione del quadro indiziario. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, infatti, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Osserva, inoltre, il Collegio che l'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha desunto il contributo apportato dal ricorrente dalla condotta documentata dal video della CAM 5 dalla quale è emerso che, nel corso della fase più violenta dell'aggressione finalizzata ad impedire il compimento di un atto dell'ufficio ai due Ispettori della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] mimava il taglio della gola all'indirizzo di uno dei due operanti (v. pagina 5 e 6). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P