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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38468/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa il 28 luglio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 628 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 3.1 Le censure sollevate reiterano doglianze già scrutinate e ritenuti infondate dalla Corte territoriale, che, quanto alla recidiva, ha specificato che la reiterazione degli illeciti, dei quali si è reso colpevole l'imputato, "è sintomatica della riprovevolezza della condotta e della pericolosità soggettiva, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza cui essi sono il segno, all'utilizzo delle armi, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché alla distanza temporale tra i fatti commessi (ben quattro rapine consumate e cinque tentate realizzate anche nello stesso giorno a distanza di poche ore)".

Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente ed insindacabilmente ritenuto sussistente la recidiva contestata. 3.2 Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi di segno positivo, la Corte del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa il 28 luglio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 628 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 3.1 Le censure sollevate reiterano doglianze già scrutinate e ritenuti infondate dalla Corte territoriale, che, quanto alla recidiva, ha specificato che la reiterazione degli illeciti, dei quali si è reso colpevole l'imputato, "è sintomatica della riprovevolezza della condotta e della pericolosità soggettiva, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza cui essi sono il segno, all'utilizzo delle armi, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché alla distanza temporale tra i fatti commessi (ben quattro rapine consumate e cinque tentate realizzate anche nello stesso giorno a distanza di poche ore)". Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente ed insindacabilmente ritenuto sussistente la recidiva contestata. 3.2 Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi di segno positivo, la Corte del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore
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