CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 16 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 9 novembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di ricettazione. Il difensore dell'imputato ha, inoltre, prodotto memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della mancanza della documentazione relativa all'acquisto della cisterna di provenienza delittuosa e della falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, desumibile da quanto affermato dal curatore fallimentare (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge conseguente alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di tentata ricettazione non risulta essere stato previamente dedotto quale motivo di appello e non può pertanto essere eccepito per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •lig.re Estenso