CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 20775/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato;– intimata –avverso la sentenza n. 1308/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia – sez. 19^ il 12 luglio 2023 e depositata il 15 febbraio 2024,non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1. La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n. 296 20100023020458, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito dicontrollo automatizzato, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e/o54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione modello UNICO 2007Numero registro generale 19565/2024Numero sezionale 4418/2026Numero di raccolta generale 20775/2026presentata per il periodo d’imposta 2006, con la quale veniva richiesto ilData pubblicazione 19/06/2026pagamento della complessiva somma di euro 5.111,11 a titolo di IRAP, oltreinteressi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, relativamente almedesimo anno d’imposta.Il giudizio di primo grado, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], si è conclusocon la sentenza n. 601/10/10, depositata il 7 dicembre 2010, con la quale laCommissione tributaria provinciale adita, accogliendo il quarto motivo di ricorsoconcernente l’inesistenza della notifica della cartella, ha dichiarato la nullitàdell’atto impugnato, ritenendo assorbiti i restanti motivi di gravame.2. Avverso tale decisione proponeva appello il concessionario Serit SiciliaS.p.A., che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione 24, con sentenza n. 2465/24/14, depositata il 31 luglio 2014, concontestuale condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.3. La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrataa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e questa Corte, con ordinanza n. 6239 del 25 gennaio 2017,depositata il 10 marzo 2017, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso,cassava la pronuncia impugnata limitatamente al profilo della notifica, con rinvioalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.4. Nel giudizio di rinvio il contribuente provvedeva a riproporre ritualmente,ai sensi dell’art. 394 c.p.c., i motivi di merito rimasti assorbiti, insistendo, inparticolare, sulla insussistenza del presupposto impositivo ai fini IRAP per difettodel requisito dell’autonoma organizzazione.Il processo di rinvio veniva interrotto con decreto presidenziale n. 1781/23,depositato il 28 marzo 2023, a seguito dell’estinzione ex lege della [OSCURATO:SOCIETA]. e del contestuale subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossionequale agente della riscossione a livello nazionale, e veniva successivamenteriassunto da quest’ultima mediante istanza di trattazione ai sensi dell’art. 43,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 1308/2024, resa il 12 luglioNumero registro generale 19565/2024Numero sezionale 4418/2026Numero di raccolta generale 20775/20262023 e depositata il 15 febbraio 2024, non notificata accoglieva, l’appello eData pubblicazione 19/06/2026confermava la cartella di pagamento impugnata.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha evocato in giudiziol’Agenzia delle entrate riscossione quale ente che ha emesso la cartella all’esitodel controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis, DPR n. 600 del 1973.Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, in tal caso èl’ente finanziario che ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente titolare del creditotributario, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudicetenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non èconfigurabile nella specie un litisconsorzio necessario (così Cass. 14/05/2014, n.10477; si vedano, altresì, Cass. 07/05/2013, n. 10646; Cass. 05/10/2012, n.16990; Cass. 27/06/2011, n. 14032; Cass. 12/01/2009, n. 369; Cass.30/10/2007, n. 22939). Ne consegue non emergono profili di irregolarità nellacostituzione del rapporto processuale, sicché il ricorso può essere esaminato nelmerito.Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., rubricato - omessa pronuncia sul I motivo di ricorso, violazione ed errataapplicazione del combinato disposto degli art. 3, comma 1, e 2, comma 1, delD.lgs. 446 del 15 dicembre 1997, carenza del presupposto dell'imposta - ilcontribuente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c., assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza n. 6239 del 25gennaio 2017 di questa Corte, abbia omesso di statuire su un motivo di gravameritualmente e tempestivamente riproposto, concernente la carenza delpresupposto impositivo ai fini IRAP per difetto del requisito dell’autonomaorganizzazione.Numero registro generale 19565/2024Numero sezionale 4418/2026Numero di raccolta generale 20775/20261.1. La censura è fondata.Data pubblicazione 19/06/2026Va premesso che la cartella notificata al contribuente è stata emessa all’esitodi controllo automatizzato ex art. 36 bis, DPR n. 600 del 1973, sicché essa nonè stata preceduta da alcun atto di accertamento, con la conseguenza chemediante l’impugnazione della stessa il ricorrente era abilitato a far valere anchedoglianze afferenti al merito della pretesa tributaria.È infatti orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte che, in casodi cartella di pagamento emessa ai sensi della legge n. 600 del 1973, art. 36-bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definitacon precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e nonimpugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo edunico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti deldichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva" (cfr. Cass. sez. 5.,4.12.2015, n. 24772; Cass. sez. 5, 22.1.2014, n. 1263).Dal tenore degli atti e dalla struttura del giudizio emerge, infatti, che nelgiudizio di primo grado il motivo relativo all’insussistenza del presuppostodell’imposta regionale sulle attività produttive era rimasto assorbitodall’accoglimento della doglianza inerente alla nullità della notifica della cartelladi pagamento.A seguito dell’impugnazione dell’amministrazione finanziaria e dellasuccessiva cassazione con rinvio limitata al profilo della notifica, il contribuenteaveva ritualmente riproposto, nel giudizio di rinvio, tutti i motivi rimasti assorbiti,così come consentito dall’art. 394 c.p.c., applicabile al processo tributario in forzadel rinvio operato dall’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992.Nondimeno, la sentenza impugnata risulta del tutto priva di una statuizioneespressa, anche solo implicita, in ordine alla dedotta insussistenza dell’autonomaorganizzazione, nonostante tale questione fosse decisiva ai fini della definizionedella controversia, poiché idonea a travolgere in radice la pretesa impositiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessapronuncia ricorre non soltanto nell’ipotesi di mancata risposta ad una domandao eccezione in senso stretto, ma anche quando il giudice ometta di esaminareNumero registro generale 19565/2024Numero sezionale 4418/2026Numero di raccolta generale 20775/2026una censura idoneamente devoluta, in violazione del principio di corrispondenzaData pubblicazione 19/06/2026tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.; tale omissione integra unerror in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ecomporta la nullità della decisione impugnata (tra le molte, Cass., Sez. V, 11dicembre 2008, n. 29146; Cass., Sez. trib., 28 settembre 2018, n. 23487).Né può ritenersi che il motivo sia stato implicitamente disatteso, poiché dallamotivazione non si ricava alcun percorso argomentativo, neppure indiretto,idoneo a rendere riconoscibile una valutazione sul punto.Come dedotto dal ricorrente, l’attività svolta dal contribuente nel periodod’imposta oggetto di accertamento si caratterizzava, da un lato, per laprevalenza di un rapporto di lavoro dipendente quale docente presso istitutistatali e, dall’altro, per l’esercizio dell’attività professionale forense in assenza didipendenti, collaboratori stabili o strutture organizzative autonome, con l’utilizzodi beni strumentali di valore modesto e l’assenza di costi significativi per fattoriproduttivi diversi dal lavoro personale.1.2. Tali circostanze, ove accertate, risultano astrattamente idonee adescludere il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 deld.lgs. n. 446 del 1997, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questaCorte, le quali hanno chiarito che tale presupposto non ricorre quando ilcontribuente si avvalga di beni strumentali non eccedenti il minimoindispensabile all’esercizio dell’attività e non utilizzi lavoro altrui oltre l’impiegodi un dipendente con mansioni meramente esecutive (Cass., Sez. U, 10 maggio2016, n. 9451, Rv. 639529-01).La giurisprudenza successiva di legittimità ha costantemente ribadito talicriteri applicativi, confermando che l’accertamento dell’autonomaorganizzazione richiede una verifica in concreto delle modalità di svolgimentodell’attività, non potendo il solo dato formale dell’esercizio di una professioneintellettuale giustificare l’assoggettamento ad IRAP (cfr., ex multis, Cass., Sez.V, 24 aprile 2024, n. 11107, Rv. 671077-01).Ciò conferma la decisività del motivo rimasto non esaminato e l’esigenza diuna pronuncia espressa sul punto da parte del giudice del rinvio.Numero registro generale 19565/2024Numero sezionale 4418/2026Numero di raccolta generale 20775/2026Data pubblicazione 19/06/2026Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinchéprovveda ad esaminare e decidere il motivo relativo alla sussistenzadell’autonoma organizzazione ai fini IRAP e a regolare anche le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]