CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 25347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2023 - depositata il 27 febbraio2023 - il Tribunale del Riesame di Napoli ha riformato in parte l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Benevento con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare, il Tribunale distrettuale ha eliminato la prescrizione inerente al divieto di accesso agli istituti penitenziari, imposta alla Iodice dal G.i.p., e ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi del reato, che la Iodice avrebbe commesso cedendo al coniuge [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], gr.24,95 di marijuana e gr. 7,41 di cocaina. 2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Col primo motivo, la difesa della ricorrente lamenta violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l'inefficacia della misura ancorché al Tribunale per il riesame non fossero stati trasmessi tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, del codice di rito. Osserva, in particolare, che non è stato trasmesso al Tribunale il filmato relativo alle riprese eseguite dall'impianto di videosorveglianza del carcere, che il G.i.p. ha visionato e al quale ha fatto riferimento nel provvedimento cautelare sostenendo che in quelle immagini si vede la Iodice «estrarre qualcosa dalla propria tasca e passarla al marito furtivamente» Col secondo motivo, la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essere la misura applicata del tutto inidonea a contrastare l'ipotizzato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Col primo motivo, la difesa della ricorrente rileva che, nell'applicare la misura cautelare, il G.i.p. avrebbe attribuito rilevo determinante al contenuto dei filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza della sala colloqui del carcere che evidenzia uno scambio furtivo tra la Iodice e il marito [OSCURATO:PERSONA], il quale fu perquisito al termine del colloquio e trovato in possesso di due involucri avvolti da nastro isolante contenenti cocaina e hashish. Secondo la difesa, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di quel filmato avrebbe dovuto determinare la dichiarazione di inefficacia del provvedimento perché si trattava di atti che il G.i.p. aveva ritenuto determinanti nell'applicazione della misura e i giudici del riesame avrebbero dovuto essere messi in condizione di valutare autonomamente. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'ordinanza custodiale emerge, infatti, che il G.i.p. non si è limitato a far riferimento alla visione del filmato, ma l'ha valorizzata come argomento a sostegno di quanto verbalizzato dagli agenti di polizia penitenziaria (testualmente: «oltre alla verbalizzazione degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] di quanto avvenuto sotto la loro osservazione, tramite il sistema di videosorveglianza della sala colloqui del carcere, vi è il filmato della videoregistrazione...»). La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, non merita censura quando osserva che il G.i.p. non ha tenuto conto soltanto dei filmati, ma anche della verbalizzazione degli agenti della polizia penitenziaria che assistettero alla scena in tempo reale e, al termine del colloquio, perquisirono Benvenuto. Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato solo nel caso in cui gli atti non trasmessi siano stati considerati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258797; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglielmo, Rv. 270050; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348). A questo proposito si è anche affermato che spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti e, com'è evidente, tale onere non può essere adempiuto limitandosi a riferire che l'atto non trasmesso era stato citato nell'ordinanza cautelare, essendo necessario chiarire per quali ragioni l'esame dell'atto da parte dei giudici del riesame avrebbe potuto avere valore determinante. Nel caso di specie, nessuna indicazione in tal senso è stata fornita. Ed invero, poiché la ricorrente non ha contestato il contenuto del verbale redatto dagli agenti di polizia penitenziaria (che hanno riferito quanto da loro direttamente osservato tramite le telecamere di videosorveglianza), non è dato comprendere per quale ragione l'esame del filmato da parte dei giudici del Tribunale del riesame avrebbe potuto essere decisivo.Nessun pregio ha poi l'ulteriore argomento secondo il quale solo una valutazione diretta dei filmati avrebbe consentito alla difesa di poter contestare la misura applicata. Ed invero, nel ricorso non ci si duole che i filmati non siano stati trasmessi al G.i.p. ai sensi dell'art. 291, comma 1, e depositati ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., ma soltanto che quei filmati non siano stati trasmessi al Tribunale e i giudici del riesame non abbiano potuto esaminarli. 3. Col secondo motivo, la difesa osserva che la misura applicata (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di martedì e venerdì, tra le ore 16 e le ore 17) non ha alcuna pertinenza rispetto all'ipotizzato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede atteso «che l'indagata avrebbe la possibilità nelle restanti ore della giornata di [...] accedere nell'istituto penitenziario al fine di incontrare il marito». A questo proposito basta osservare: che, verificata la gravità del quadro indiziario e la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., il giudice deve applicare una delle cautele previste dalla legge, seguendo i criteri di proporzionalità e adeguatezza delineati nell'art. 275; che non è consentita «una completa rinuncia al trattamento cautelare sul presupposto dell'inidoneità di ciascuna delle misure astrattamente applicabili all'effettiva tutela delle esigenze individuate» (in tal senso: Sez. 6, n. 19628 del 23/03/2004, Savino, Rv. 228432); che, nel caso di specie, la scelta di applicare la misura prevista dall'art. 282 cod. proc. pen. piuttosto che altre, maggiormente afflittive (quali ad esempio quella previste dall'art. 283 cod. proc. pen. cui l'ordinanza impugnata fa cenno quando elimina la prescrizione inerente al divieto di accesso ad istituti penitenziari), non è certo pregiudizievole per la ricorrente che, dunque, non ha ragione di dolersene. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu