CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19301/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 settembre 2024 con la quale, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gup del Tribunale locale, è stata rideterminata la pena a lui inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 4 e 80, co. 2 d.P.R. 309/1990 accertato in Capurso il 26 giugno 2023. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 m