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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01628/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contengono deduzioni generiche di carattere generale e sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non prendono posizione sulle circostanze evidenziate nella ordinanza impugnata della elevata pericolosità del ricorrente per l'ostinata perpetrazione di reati a base violenta, della circostanza che gli era stato già concesso in passato il beneficio della semilibertà e che lo stesso era stato revocato dopo pochi mesi, della circostanza che in occasione della concessione di un permesso premio egli si era reso latitante riuscendo a rimanere tale per dieci anni e tornando in Italia soltanto perché estradato dal Paraguay, della attuale disponibilità di contatti all'estero, della lontananza del fine pena, della totale inaffidabilità del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contengono deduzioni generiche di carattere generale e sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non prendono posizione sulle circostanze evidenziate nella ordinanza impugnata della elevata pericolosità del ricorrente per l'ostinata perpetrazione di reati a base violenta, della circostanza che gli era stato già concesso in passato il beneficio della semilibertà e che lo stesso era stato revocato dopo pochi mesi, della circostanza che in occasione della concessione di un permesso premio egli si era reso latitante riuscendo a rimanere tale per dieci anni e tornando in Italia soltanto perché estradato dal Paraguay, della attuale disponibilità di contatti all'estero, della lontananza del fine pena, della totale inaffidabilità del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presiden
Sentenza Cassazione n. 01628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris