CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40529/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari adottata del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato della commissione del delitto di concussione commesso in [OSCURATO:PERSONA] a partire dal luglio 2019, con condotta perdurante. Secondo l'ipotesi di accusa, la persona sottoposta ad indagini, abusando della propria qualità di maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe addotto contestazioni pretestuose relative alla conformità dell'impianto elettrico dell'immobile acquistato in Gallico, minacciando il venditore [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento penale per truffa contrattuale nei suoi confronti. In tal modo, l'indagato avrebbe indebitamente costretto il Berna a sottoscrivere una scrittura privata nella quale questi si impegnava a un risarcimento del danno assolutamente sproporzionato rispetto all'entità dei vizi denunciati (e, segnatamente, alla dazione di 30.000 euro e al trasferimento di due posti auto del valore di 5.000 euro ciascuno). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Zappalà, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo: - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 317 cod. pen. in relazione a ciascuno degli elementi costitutivi del delitto contestato; - la violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari, stante l'incensuratezza dell'indagato e la sua specchiata condotta di vita, e il difetto di proporzionalità degli arresti domiciliari disposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell'art.317 cod. pen. in relazione a ciascuno degli elementi costitutivi del delitto di concussione contestato. Ad avviso del difensore sarebbe, infatti, assente l'estremo dell'abuso della qualità, avendo lo Zappalà agito come privato cittadino e non quale pubblico ufficiale e, parimenti, sarebbe insussistente l'abuso costrittivo attutato mediante minaccia, in quanto l'indagato, nella dialettica contrattuale di contestazione dei vizi dell'immobile acquistato, avrebbe lasciato la controparte libera di decidere le modalità della composizione della controversia insorta. Da ultimo, ad avviso del ricorrente, difetterebbe anche il carattere indebito dell'utilità percepita, non essendovi alcuna sproporzione tra la stessa e i vizi dell'immobile accertati e da eliminare. 2.1 Tale doglianza deve, tuttavia, essere disattesa in quanto inammissibile. Il ricorrente, infatti, con tale motivo di ricorso ha posto in essere una dettagliata contestazione in fatto di ciascuno degli argomenti posti dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della conferma dell'ordinanza applicativa, proponendo una lettura alternativa degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari (e, segnatamente, delle registrazioni dei dialoghi operate dalla parte lesa, della disamina dei vizi denunciati dell'immobile e della transazione raggiunta tra le parti). Tali argomentazioni, lungi dall'evidenziare vizi logici della valutazione operata dall'ordinanza impugnata o la sua divergenza dai canoni legali del ragionamento probatorio, sono, tuttavia, intese a sollecitare una rivalutazione dell'apprezzamento espresso dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], non a caso stigmatizzato come "infondato" e non già come incoerente o illogico. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, P., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non certo illogicamente ha confermato il giudizio di gravità indiziaria espresso nel titolo cautelare genetico sulla base delle dichiarazioni accusatorie della parte lesa, riscontrate ab extrinseco dalle trascrizioni dei file audio contenenti la registrazione degli incontri intercorsi tra lo Zappalà ed il Berna nelle date del 27 maggio e 6 giugno 2019; ulteriori e significativi elementi di riscontro della prospettazioni accusatoria sono, inoltre, stati rinvenuti dal Tribunale nelle sommarie informazioni rese dall'ing. Postorino e dall'ing. Latella, relativamente al carattere pretestuoso delle contestazioni dell'indagato, nella scrittura privata intervenuta tra le parti, negli accertamenti bancari effettuati e in quelli operati presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari e il difetto di proporzionalità degli arresti domiciliari disposti. 3.1. Inammissibile si rileva il primo profilo di censura. Il ricorrente ha, infatti, censurato nel merito l'insussistenza delle esigenze cautelari, argomentando l'infondatezza della diagnosi cautelare svolta nell'ordinanza impugnata in ragione dell'incensuratezza dello Zappalà, della sua «specchiata condotta di vita e, paradossalmente, finanche la condotta conciliativa, mite tenuta dal medesimo nella vicenda in esame». In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è, tuttavia, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3.2. Fondato si rivela, invece, il secondo profilo di censura, relativo al difetto di proporzionalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata nei confronti del ricorrente, che si risolverebbe nell'imposizione di un sacrificio eccessivo e non necessario dei diritti fondamentali e delle libertà del ricorrente. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, rilevato nell'ordinanza impugnata che "appare evidente come l'unica misura idonea a fronteggiare il pericolo che il reato venga reiterato o portato ad ulteriori conseguenze sia quella di natura autocustodiale, in quanto, privando il ricorrente della possibilità di entrare in contatto con le vittime - reali o potenziali - delle sue indebite richieste è la sola, allo stato, in grado di porre un argine alla pericolosa e subdola indole del ricorrente, rischio che invece, una misura di carattere non custodiale - concedendo libertà di movimento e di comunicazione non sarebbe in grado di adeguatamente contrastare, ponendo il ricorrente nella condizione di nuovamente esercitare il suo metus pubblicae potestatis allo scopo di ottenere indebiti benefici, in tal modo non solo pregiudicando la libertà di autodeterminazione dei privati cittadini ma anche ledendo l'immagine della pubblica amministrazione". Argomentando in tal modo, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha specificamente verificato se il periculum libertatis ritenuto sussistente potesse essere fronteggiato a mezzo di una misura cautelare meno afflittiva, eventualmente anche cumulata con una misura interdittiva e, dunque, con un minore sacrificio dei diritti della persona sottoposta a indagini, e non ha motivato in ordine all'inadeguatezza di alternative cautelari meno afflittive a prevenire la tipologia di delitto in contestazione. La valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020 (dep. 12/01/2021), Viti, Rv. 280470; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475 - 01) al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà dell'indagato più ampie rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie; si determina, infatti, la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva (Sez. 6, n. 3514 del 18/12/2019, Spinella, Rv. 278222).In particolare in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ove il periculum libertatis sia individuato nella rischio di abuso della qualità o dei poteri connessi a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, il giudice della cautela non può, dunque, prescindere dalla verifica dell'idoneità o meno a fronteggiare lo stesso mediante la specifica misura in.terdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento la stessa è preordinata (Sez. 6, n. 11806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Musitano, Rv. 255720). La verifica della specifica inidoneità delle alternative cautelari prospettabili costituisce, del resto, diretta applicazione del canone di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare che, come la Corte Costituzionale ha, infatti, reiteramente ribadito, è espressione del criterio costituzionale del "minore sacrificio necessario", in virtù del quale la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato deve essere contenuta i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto (ex plurimis: Corte cost., sent. n. 191 del 2020; sent. n. 232 del 2013; n. 299 del 2005). 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della proporzionalità della misura applicata e fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti e deve essere disposto il rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautalari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] compet