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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 26156/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 16 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala 1'8 aprile 2020.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'abolitio criminis del reato per cui si procede, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato, in maniera pertinente, il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964), secondo cui l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole sia della mancata applicazione delle attenuanti generiche che del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente sottolineato, in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, i numerosi precedenti penali dell'imputato e dunque l'abitualità della condotta illecita (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.MP OSt TATA cANCELLERIA )1REfi"()Re.

AA-v i NSTKA- trini 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 16 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala 1'8 aprile 2020. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'abolitio criminis del reato per cui si procede, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato, in maniera pertinente, il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964), secondo cui l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole sia della mancata applicazione delle attenuanti generiche che del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente sottolineato, in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, i numerosi precedenti penali dell'imputato e dunque l'abitualità della condotta illecita (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MP OSt TATA cANCELLERIA )1REfi"()Re. AA-v i NSTKA- trini 3
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