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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13272/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29766-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

C}- l( (t i 7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia del 24 luglio 2020.

2. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.

3. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 settembre 2012 propose domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo avviato nel 2002 ed ancora pendente a quella data.

La Corte d'appello di Perugia con decreto n. 3746/2017 dichiarò l'improponibilità della domanda, stante la mancata proposizione di istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto.

Avverso tale pronuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Con ordinanza n. 21830/2019 pubblicata il 29 agosto 2019 la Corte di Cassazione accolse il ricorso, cassò il decreto impugnato e rinviò la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

Riferisce il decreto del 24 luglio 2020, ora oggetto di ricorso, che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 depositò, "nell'ambito del medesimo fascicolo portante il n. 6002/20 I 2 V.G", atto denominato "ricorso in riassunzione" chiedendo che venisse fissata la relativa udienza.

La Corte di Perugia "con provvedimenti in data 30.12.2019 e 21.1.2020 invitava l'avv.to Stara a regolarizzare la suddetta istanza depositando anche la nota di iscrizione a ruolo trattandosi di procedimento distinto rispetto al procedimento n. 6002/2012; l'avv.to Stara insisteva reiterando il deposito di altra istanza in data 18.2.2020, a Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -2- fronte della quale veniva fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ore 9.15, poi rinviata d'ufficio".

In prosieguo, la Corte d'appello di Perugia ha affermato che: 1) il procedimento n. 6002/2012 è stato definito con il decreto n. 1618/2017, né a tale fine rileva che detto decreto è stato cassato dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, dal momento che la decisione della Corte di Cassazione non fa rivivere un procedimento definito"; la parte era perciò onerata di "riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art. 392 c.p.c. dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto"; "[c]on riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio: "[a]lla luce delle considerazioni di cui sopra, anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6002/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio.

Ne deriva l'inammissibilità dell'atto intitolato 'ricorso in riassunzione' così come presentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]".

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per essersi la Corte d'appello di Perugia pronunciata in relazione ad un procedimento per cui non era stata fissata l'udienza.

Il ricorrente lamenta che all'udienza al cui esito venne adottato il decreto impugnato era stata fissata la trattazione di altro ricorso e che, d'altronde, dal momento che il ricorso in Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -3- riassunzione non era stato introitato dalla Corte d'appello di Perugia per l'asserita necessità di una nuova iscrizione a ruolo, il medesimo giudice non avrebbe potuto trattare un procedimento che riteneva non iscritto.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 392 e 394 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che, quando la causa viene riassunta presso il medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato, non è necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, stante l'esistenza di un procedimento già iscritto, costituendo il giudizio di rinvio prosecuzione del primo.

Il terzo motivo ha ad oggetto la nullità del provvedimento, per la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; viene altresì denunciata - in subordine - la violazione dell'articolo 111 co.6 Cost. e degli articoli 132 co.4 e 277 c.p.c.

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice del rinvio non abbia pronunciato sulle deduzioni esposte nelle note da 1 a 7 riprodotte nella parte espositiva del ricorso, circa la superfluità di una nuova iscrizione a ruolo (in particolare richiama), argomentazioni che sarebbero state del tutto immotivatamente ignorate.

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei sensi di seguito indicati in motivazione, e l'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento dei restanti motivi, i quali perdono di immediata rilevanza decisoria.

6.1. La Corte d'appello di Perugia, sul presupposto che "l'intervenuto annullamento del decreto .. da parte della Corte di Cassazione non consente in alcun modo la pendenza del relativo procedimento dal momento che il ricorso per Cassazione determina l'apertura di una distinta fase, che è costituita dal giudizio di rinvio", ha affermato che "la parte deve riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art. 392 Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -4- c.p.c., dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto", concludendo che "[c]on riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con formazione del relativo fascicolo d'ufficio, attività, questa, rimessa alla parte che deve presentare la relativa nota di iscrizione a ruolo"; sicché, prosegue il decreto impugnato, "anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6002/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio".

6.2. Va allora considerato che, in termini generali, l'iscrizione a ruolo costituisce l'atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario.

Presupposto della iscrizione a ruolo è la valida costituzione di una delle parti.

L'iscrizione a ruolo è poi cosa diversa dalla nota di iscrizione a ruolo, la quale è atto di parte ed è disciplinata dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.

La presentazione della nota di iscrizione a ruolo non è peraltro richiesta nei giudizi introdotti con ricorso (e non con citazione), nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito del ricorso (ad esempio, Cass. Sez. 1, 18/06/2007, n. 14061; Cass. Sez. 1, 25/01/2005, n. 1495; Cass. Sez. 1, 08/09/1992, n. 10291).

6.3. Una nuova iscrizione a ruolo della causa si reputa altresì necessaria in tutte le ipotesi di avvenuta "translatio iudicii" davanti a diverso giudice competente, pur non determinando la mancata iscrizione in tali casi l'estinzione del processo ex art.

Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -5- 307, comma 3, c.p.c. (ad esempio, Cass. Sez. 1, 02/02/2016, n. 1950; Cass. Sez. 2, 21/02/2014, n. 4215).

Quanto, invece, ai giudizi che, in seguito ad uno stato di quiescenza, siano destinati a proseguire davanti allo stesso giudice, all'esito della riassunzione il cancelliere ha l'obbligo di riattivare il processo senza procedere ad una nuova iscrizione a ruolo (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 3, 01/10/2009, n. 21071; Cass. Sez.

Unite, 28/12/2007, n. 27183).

6.4. Anche nel procedimento sulla domanda di equa riparazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 392, comma 2, c.p.c., stando al quale, in sede di giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione della causa deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato nella cancelleria del giudice di rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

Il giudizio di rinvio non è, peraltro, configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario (arg. da Cass. Sez.

Unite, 17/09/2010, n. 19701).

Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto, come di una nuova iscrizione del procedimento nel ruolo generale (arg. ex art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

6.3. La Corte d'appello di Perugia ha allora erroneamente affermato che il "ricorso in riassunzione" depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 doveva essere necessariamente seguito dalla "nota di iscrizione a ruolo" (cui non avrebbe potuto provvedere altrimenti l'ufficio), senza considerare che il deposito del ricorso stesso era di per sé idoneo a dar luogo ad una nuova costituzione davanti al giudice di rinvio ai fini della riassunzione della causa, ex art.

Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -6-392 c.p.c., non sussistendo, al contrario, onere alcuno per la parte di presentare, a pena di inammissibilità, detta nota di iscrizione a ruolo.

7. Conseguono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29766-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. C}- l( (t i 7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia del 24 luglio 2020. 2. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive. 3. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 settembre 2012 propose domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo avviato nel 2002 ed ancora pendente a quella data. La Corte d'appello di Perugia con decreto n. 3746/2017 dichiarò l'improponibilità della domanda, stante la mancata proposizione di istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto. Avverso tale pronuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con ordinanza n. 21830/2019 pubblicata il 29 agosto 2019 la Corte di Cassazione accolse il ricorso, cassò il decreto impugnato e rinviò la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Riferisce il decreto del 24 luglio 2020, ora oggetto di ricorso, che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 depositò, "nell'ambito del medesimo fascicolo portante il n. 6002/20 I 2 V.G", atto denominato "ricorso in riassunzione" chiedendo che venisse fissata la relativa udienza. La Corte di Perugia "con provvedimenti in data 30.12.2019 e 21.1.2020 invitava l'avv.to Stara a regolarizzare la suddetta istanza depositando anche la nota di iscrizione a ruolo trattandosi di procedimento distinto rispetto al procedimento n. 6002/2012; l'avv.to Stara insisteva reiterando il deposito di altra istanza in data 18.2.2020, a Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -2- fronte della quale veniva fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ore 9.15, poi rinviata d'ufficio". In prosieguo, la Corte d'appello di Perugia ha affermato che: 1) il procedimento n. 6002/2012 è stato definito con il decreto n. 1618/2017, né a tale fine rileva che detto decreto è stato cassato dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, dal momento che la decisione della Corte di Cassazione non fa rivivere un procedimento definito"; la parte era perciò onerata di "riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art. 392 c.p.c. dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto"; "[c]on riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio: "[a]lla luce delle considerazioni di cui sopra, anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6002/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio. Ne deriva l'inammissibilità dell'atto intitolato 'ricorso in riassunzione' così come presentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]". 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per essersi la Corte d'appello di Perugia pronunciata in relazione ad un procedimento per cui non era stata fissata l'udienza. Il ricorrente lamenta che all'udienza al cui esito venne adottato il decreto impugnato era stata fissata la trattazione di altro ricorso e che, d'altronde, dal momento che il ricorso in Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -3- riassunzione non era stato introitato dalla Corte d'appello di Perugia per l'asserita necessità di una nuova iscrizione a ruolo, il medesimo giudice non avrebbe potuto trattare un procedimento che riteneva non iscritto. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 392 e 394 c.p.c. Il ricorrente sostiene che, quando la causa viene riassunta presso il medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato, non è necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, stante l'esistenza di un procedimento già iscritto, costituendo il giudizio di rinvio prosecuzione del primo. Il terzo motivo ha ad oggetto la nullità del provvedimento, per la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; viene altresì denunciata - in subordine - la violazione dell'articolo 111 co.6 Cost. e degli articoli 132 co.4 e 277 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice del rinvio non abbia pronunciato sulle deduzioni esposte nelle note da 1 a 7 riprodotte nella parte espositiva del ricorso, circa la superfluità di una nuova iscrizione a ruolo (in particolare richiama), argomentazioni che sarebbero state del tutto immotivatamente ignorate. 6. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei sensi di seguito indicati in motivazione, e l'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento dei restanti motivi, i quali perdono di immediata rilevanza decisoria. 6.1. La Corte d'appello di Perugia, sul presupposto che "l'intervenuto annullamento del decreto .. da parte della Corte di Cassazione non consente in alcun modo la pendenza del relativo procedimento dal momento che il ricorso per Cassazione determina l'apertura di una distinta fase, che è costituita dal giudizio di rinvio", ha affermato che "la parte deve riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art. 392 Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -4- c.p.c., dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto", concludendo che "[c]on riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con formazione del relativo fascicolo d'ufficio, attività, questa, rimessa alla parte che deve presentare la relativa nota di iscrizione a ruolo"; sicché, prosegue il decreto impugnato, "anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6002/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio". 6.2. Va allora considerato che, in termini generali, l'iscrizione a ruolo costituisce l'atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario. Presupposto della iscrizione a ruolo è la valida costituzione di una delle parti. L'iscrizione a ruolo è poi cosa diversa dalla nota di iscrizione a ruolo, la quale è atto di parte ed è disciplinata dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c. La presentazione della nota di iscrizione a ruolo non è peraltro richiesta nei giudizi introdotti con ricorso (e non con citazione), nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito del ricorso (ad esempio, Cass. Sez. 1, 18/06/2007, n. 14061; Cass. Sez. 1, 25/01/2005, n. 1495; Cass. Sez. 1, 08/09/1992, n. 10291). 6.3. Una nuova iscrizione a ruolo della causa si reputa altresì necessaria in tutte le ipotesi di avvenuta "translatio iudicii" davanti a diverso giudice competente, pur non determinando la mancata iscrizione in tali casi l'estinzione del processo ex art. Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -5- 307, comma 3, c.p.c. (ad esempio, Cass. Sez. 1, 02/02/2016, n. 1950; Cass. Sez. 2, 21/02/2014, n. 4215). Quanto, invece, ai giudizi che, in seguito ad uno stato di quiescenza, siano destinati a proseguire davanti allo stesso giudice, all'esito della riassunzione il cancelliere ha l'obbligo di riattivare il processo senza procedere ad una nuova iscrizione a ruolo (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 3, 01/10/2009, n. 21071; Cass. Sez. Unite, 28/12/2007, n. 27183). 6.4. Anche nel procedimento sulla domanda di equa riparazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 392, comma 2, c.p.c., stando al quale, in sede di giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione della causa deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato nella cancelleria del giudice di rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Il giudizio di rinvio non è, peraltro, configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario (arg. da Cass. Sez. Unite, 17/09/2010, n. 19701). Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto, come di una nuova iscrizione del procedimento nel ruolo generale (arg. ex art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). 6.3. La Corte d'appello di Perugia ha allora erroneamente affermato che il "ricorso in riassunzione" depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 doveva essere necessariamente seguito dalla "nota di iscrizione a ruolo" (cui non avrebbe potuto provvedere altrimenti l'ufficio), senza considerare che il deposito del ricorso stesso era di per sé idoneo a dar luogo ad una nuova costituzione davanti al giudice di rinvio ai fini della riassunzione della causa, ex art. Ric. 2020 n. 29766 sez. 52 - ud. 15-03-2022 -6-392 c.p.c., non sussistendo, al contrario, onere alcuno per la parte di presentare, a pena di inammissibilità, detta nota di iscrizione a ruolo. 7. Conseguono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezi
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