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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 30027/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30489-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30489/2022 Cron.

Rep.

Ud.14/09/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 675/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 416/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 21 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul ricorso ex art. 433 c.p.c. avverso la decisione resa dal Tribunale di Pistoia all’esito del giudizio di opposizione promosso contro l’ordinanza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere emessa dallo stesso Tribunale a definizione della fase sommaria del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, dichiarava inammissibile l’appello, per essere stato questo proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di cui all’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Perucci, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., 6 CEDU, 101 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza e del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio non avendo il giudice di prime cure consentito il rilascio all’odierno ricorrente delle copie delle intercettazioni telefoniche acquisite dal processo penale pendente innanzi al Tribunale di Livorno e fatte oggetto di CTU con partecipazione dei consulenti di parte, imputando alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul punto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 63, d.P.R. n. 3/1957, 18 l. n. 300/1970 ante riforma l. n. 92/2012 e 112 c.p.c., il ricorrente, deduce la mancata considerazione dell’eccezione in ordine alla necessità che il procedimento disciplinare fosse instaurato solo previa diffida ai sensi dell’art. 63 d.p.r. 5/1957, con nullità rilevabile anche d’ufficio; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, l. n. 92/2012 e 63 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale,assumendo che le affermazioni del Tribunale sulle caratteristiche del rito c.d.

Fornero non fossero idonee a qualificare il rito applicabile ed applicato nella specie, sicché era legittimoil successivo operare del ricorrente nell’introdurre il giudizio di appello nei termini e secondo il rito ordinario; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 300/1970, 24 Cost. 2697 e 2106 c.c. è prospettata in relazione alla genericità della contestazione disciplinare con pregiudizio del diritto di difesa; - che, prendendo le mosse dalla questione assorbente della tempestività del gravame, posta a base della declaratoria dii improcedibilità pronunziata dalla Corte territoriale e qui censurata con il terzo motivo di ricorso, questodeve dirsi infondat o , avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo al principio c.d. dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione applicato da questa Corte anche in materia di impugnazione del licenziamento con il rito Fornero (v.

Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263) o con il rito del lavoro, principio fondato sull’affidamento in ordine all’applicabilità del regime di impugnazione proprio del provvedimento quale esso si presenta formalmente; - che da ciò discende il principio complementare dell’ultrattività del rito, secondo cui una volta, come nella specie, incardinato il giudizio secondo un tipo di rito, in difetto di rettifica da parte del giudice mediante apposita ordinanza, il giudizio segue in appello le stesse forme, quantunque in ipotesi erronee, condizionando anche la valutazione riguardo alla tempestività dell’impugnazione e ciò in quanto, poiché il rito in senso ampio attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell’impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma ed unamodalità di impugnazione diverse da quelle imposte dal rito secondo cui è stata emessa la sentenza significa attribuirgli una facoltà di mutamento che compete, invece, esclusivamente al giudice dell’impugnazione ex art.439 c.p.c. (cfr. cfr. Cass. 20.10.2022, n. 31012); - che i principi di cui sopra sono del tutto consolidati (v.

Cass. 16 novembre 2019, n. 28519); - che dunque non ha in ogni caso rilievo alcuno l a denunciata erroneità del rito seguito per l’intero corso del primo grado, in quanto ciò avrebbe comunque imposto di impugnare nei termini processuali propri delle forme in cui la causa era stata in concreto trattata; - che è pacifico e risulta dalla sentenza di appello che il processo fu introdotto presso il Tribunale con richiamo alla disciplina di cui alla L. n. 92/2012 e dunque al rito speciale c.d.

Fornero, che fu appunto inequivocabilmente seguito in primo grado , come dimostra l’osservanza delle scansioni proprie di esso in una fase sommaria e poi in una fase di opposizione; - che pertanto l’impugnativa in appello doveva essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale, di cui all’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, come è incontestato non sia avvenuto; - che l ’infondatezza del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti mezzi in quanto riguardanti il merito della controversia, non suscettibile di trattazione, stante la preclusione conseguente alla tardività dell’impugnazione in secondo grado, sicché il ricorso in definitiva va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30489-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30489/2022 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 675/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 416/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 21 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul ricorso ex art. 433 c.p.c. avverso la decisione resa dal Tribunale di Pistoia all’esito del giudizio di opposizione promosso contro l’ordinanza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere emessa dallo stesso Tribunale a definizione della fase sommaria del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, dichiarava inammissibile l’appello, per essere stato questo proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di cui all’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Perucci, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., 6 CEDU, 101 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza e del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio non avendo il giudice di prime cure consentito il rilascio all’odierno ricorrente delle copie delle intercettazioni telefoniche acquisite dal processo penale pendente innanzi al Tribunale di Livorno e fatte oggetto di CTU con partecipazione dei consulenti di parte, imputando alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul punto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 63, d.P.R. n. 3/1957, 18 l. n. 300/1970 ante riforma l. n. 92/2012 e 112 c.p.c., il ricorrente, deduce la mancata considerazione dell’eccezione in ordine alla necessità che il procedimento disciplinare fosse instaurato solo previa diffida ai sensi dell’art. 63 d.p.r. 5/1957, con nullità rilevabile anche d’ufficio; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, l. n. 92/2012 e 63 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale,assumendo che le affermazioni del Tribunale sulle caratteristiche del rito c.d. Fornero non fossero idonee a qualificare il rito applicabile ed applicato nella specie, sicché era legittimoil successivo operare del ricorrente nell’introdurre il giudizio di appello nei termini e secondo il rito ordinario; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 300/1970, 24 Cost. 2697 e 2106 c.c. è prospettata in relazione alla genericità della contestazione disciplinare con pregiudizio del diritto di difesa; - che, prendendo le mosse dalla questione assorbente della tempestività del gravame, posta a base della declaratoria dii improcedibilità pronunziata dalla Corte territoriale e qui censurata con il terzo motivo di ricorso, questodeve dirsi infondat o , avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo al principio c.d. dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione applicato da questa Corte anche in materia di impugnazione del licenziamento con il rito Fornero (v. Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263) o con il rito del lavoro, principio fondato sull’affidamento in ordine all’applicabilità del regime di impugnazione proprio del provvedimento quale esso si presenta formalmente; - che da ciò discende il principio complementare dell’ultrattività del rito, secondo cui una volta, come nella specie, incardinato il giudizio secondo un tipo di rito, in difetto di rettifica da parte del giudice mediante apposita ordinanza, il giudizio segue in appello le stesse forme, quantunque in ipotesi erronee, condizionando anche la valutazione riguardo alla tempestività dell’impugnazione e ciò in quanto, poiché il rito in senso ampio attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell’impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma ed unamodalità di impugnazione diverse da quelle imposte dal rito secondo cui è stata emessa la sentenza significa attribuirgli una facoltà di mutamento che compete, invece, esclusivamente al giudice dell’impugnazione ex art.439 c.p.c. (cfr. cfr. Cass. 20.10.2022, n. 31012); - che i principi di cui sopra sono del tutto consolidati (v. Cass. 16 novembre 2019, n. 28519); - che dunque non ha in ogni caso rilievo alcuno l a denunciata erroneità del rito seguito per l’intero corso del primo grado, in quanto ciò avrebbe comunque imposto di impugnare nei termini processuali propri delle forme in cui la causa era stata in concreto trattata; - che è pacifico e risulta dalla sentenza di appello che il processo fu introdotto presso il Tribunale con richiamo alla disciplina di cui alla L. n. 92/2012 e dunque al rito speciale c.d. Fornero, che fu appunto inequivocabilmente seguito in primo grado , come dimostra l’osservanza delle scansioni proprie di esso in una fase sommaria e poi in una fase di opposizione; - che pertanto l’impugnativa in appello doveva essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale, di cui all’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, come è incontestato non sia avvenuto; - che l ’infondatezza del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti mezzi in quanto riguardanti il merito della controversia, non suscettibile di trattazione, stante la preclusione conseguente alla tardività dell’impugnazione in secondo grado, sicché il ricorso in definitiva va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
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