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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2020

Cassazione n. 40507/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 7 luglio 2020 in relazione a due tentativi di furto aggravato commessi in Milano, il primo dei quali il 29 giugno 2020.

Con specifico riferimento al capo a) dell'imputazione, i ricorrenti deducono erronea applicazione dell'art.56 cod. pen. sostenendo che gli atti posti in essere non potessero valutarsi come idonei ex ante, in quanto presupponevano una sorta di collaborazione della vittima, nel caso in esame non verificatasi, né come univoci, non essendo possibile effettuare una valutazione teleologicamente orientata della condotta, che avrebbe potuto condurre anche al delitto di rapina.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale.

La Corte di Appello ha, peraltro, sottolineato che la responsabilità degli imputati è stata accertata dal giudice di primo grado con ampia disamina delle connotazioni del fatto e ha evidenziato che gli imputati avevano predisposto tutti gli atti utili e necessari per l'impossessamento dei beni, individuando anche l'obiettivo: erano entrati nell'istituto bancario, verificando il cliente che aveva effettuato un consistente prelievo, avevano seguito la vittima, si erano organizzati per la fuga con un complice vicino a un'autovettura, il Caterino aveva finto un malore cadendo a terra per attirare la vittima ma, avendo quest'ultima proseguito il cammino, la aveva seguita fino all'androne dell'abitazione, allontanandosi alla vista del portiere e di un condomino.

Si tratta di pronuncia conforme al principio enunciato dalla Corte regolatrice, secondo il quale «Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta» (Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620).3.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 7 luglio 2020 in relazione a due tentativi di furto aggravato commessi in Milano, il primo dei quali il 29 giugno 2020. Con specifico riferimento al capo a) dell'imputazione, i ricorrenti deducono erronea applicazione dell'art.56 cod. pen. sostenendo che gli atti posti in essere non potessero valutarsi come idonei ex ante, in quanto presupponevano una sorta di collaborazione della vittima, nel caso in esame non verificatasi, né come univoci, non essendo possibile effettuare una valutazione teleologicamente orientata della condotta, che avrebbe potuto condurre anche al delitto di rapina. 2. I ricorsi sono inammissibili. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale. La Corte di Appello ha, peraltro, sottolineato che la responsabilità degli imputati è stata accertata dal giudice di primo grado con ampia disamina delle connotazioni del fatto e ha evidenziato che gli imputati avevano predisposto tutti gli atti utili e necessari per l'impossessamento dei beni, individuando anche l'obiettivo: erano entrati nell'istituto bancario, verificando il cliente che aveva effettuato un consistente prelievo, avevano seguito la vittima, si erano organizzati per la fuga con un complice vicino a un'autovettura, il Caterino aveva finto un malore cadendo a terra per attirare la vittima ma, avendo quest'ultima proseguito il cammino, la aveva seguita fino all'androne dell'abitazione, allontanandosi alla vista del portiere e di un condomino. Si tratta di pronuncia conforme al principio enunciato dalla Corte regolatrice, secondo il quale «Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta» (Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620).3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell
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