CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen., per essere stato trovato in possesso di una carta di identità falsa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non avrebbe confutato le ragioni della difesa, che, con l'atto d'appello, aveva sostenuto che il fatto contestato integrava un falso grossolano. In particolare, la difesa aveva posto in rilievo che la circostanza che il giudice di primo grado non avesse ritenuto necessario alcun accertamento tecnico sul documento dimostrava l'evidenza della falsità e la sua inidoneità a trarre in inganno la collettività. La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta al motivo di appello, limitandosi a confermare l'evidente falsità del documento, dopo averne preso visione. Circostanza quest'ultima che, a parere del ricorrente, dimostrerebbe che il falso era facilmente rilevabile. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Esso, in primo luogo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello risposto allo specifico motivo di gravame con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, evidenziando che il falso non poteva ritenersi grossolano, atteso che per accertare la falsità del documento - come emerso dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] - era stato necessario procedere a specifici accertamenti, eseguiti da operatori qualificati della polizia scientifica. Non è, poi, affatto vero che la Corte di appello abbia confermato "l'evidente falsità" della carta di identità, basandosi sull'esame diretto del documento da lei stessa espletato. La Corte territoriale, infatti, ha solo confermato che il giudizio di responsabilità poteva essere basato esclusivamente sugli accertamenti tecnici espletati durante le indagini preliminari, di cui aveva riferito il teste di polizia giudiziaria. Il mancato espletamento di una perizia, dunque, non era legato alla grossolanità del falso, che rendeva superfluo un accertamento tecnico finalizzato a verificare l'autenticità del documento, ma al fatto che tale accertamento era stato già effettuato durante le indagini.Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, rendendo così il motivo di ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa