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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

C) cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., applicabile anche al reato di guida in stato di ebrezza nell'ipotesi più grave di cui alla lettera c).

Il ricorrente, che è incensurato, ha già scontato la sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e si trova tuttora, dal 25 giugno 2016, nell'impossibilità di guidare l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultima costituisce oggetto di sequestro amministrativo, a fini di confisca.

Il fatto storico, per le modalità della condotta e l'assenza di pregiudizio, appare peraltro integrare gli estremi della causa di non punibilità in esame.

3. Ingiustificatamente e senza alcuna valida motivazione non è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, nonostante la rituale istanza presentata dalla Difesa, con riserva di allegare un programma di trattamento conforme alle prescrizioni di legge.

4. Nel caso in esame, la distanza di tempo dall'assunzione dell'alcool ha fatto sì che la misurazione del tasso alcolemico raggiungesse livelli sicuramente inattendibili, in considerazione della cosiddetta curva di Widmark, secondo la quale il picco massimo di assorbimento viene raggiunto non nell'immediatezza dell'assunzione della bevanda alcolica ma dopo un periodo oscillante tra i 20 e i 60 minuti.

Ciò porta a ritenere che la misurazione del tasso alcolemico effettuata ad una sensibile distanza di tempo perda di attendibilità, poiché il trascorrere dei minuti determina un aumento e non una diminuzione del tasso alcolemico.

D'altronde, nel corso del dibattimento di primo grado è stata sentita la testa [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sull'autovettura al momento dell'accertamento e che ha riferito che l'imputato era perfettamente in grado di porsi alla guida.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuit del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazion della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al tasso alcolemico significativamente elevato e di molto superiore alla soglia di rilevanza penale; all'orario notturno in cui il fatto si è verificato; all'estrema pericolosità della condotta, considerato che l'imputato è stato controllato nei pressi di un casello autostradale e tenuto conto delle possibili conseguenze di un eventuale incidente stradale, attese le velocità alle quali si viaggia in autostrada.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, a norma dell'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel procedimento per decreto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata con l'atto di opposizione.

Nel caso in disamina, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la predetta richiesta non è stata avanzata in primo grado nel termine indicato.

3. Anche il terzo motivo di ricorso si colloca al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito.

Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che, seguendo le deduzioni dell'appellante nell'esame della cosiddetta curva di Widmark, considerato che l'assunzione di alcolici è avvenuta in un tempo imprecisato precedente al controllo, come confermato anche dalla teste Collovà, il secondo accertamento con l'etilometro, avvenuto alle ore 4,16, si sarebbe collocato certamente nella fase discendente della curva.

La seconda prova invece ha fornito un'indicazione del tasso alcolemico lievemente superiore alla prima.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Esula, d'altronde, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali ( Sez.

U, 30-4-1997, Dessinnone, Rv. 207941)

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. C) cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., applicabile anche al reato di guida in stato di ebrezza nell'ipotesi più grave di cui alla lettera c). Il ricorrente, che è incensurato, ha già scontato la sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e si trova tuttora, dal 25 giugno 2016, nell'impossibilità di guidare l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultima costituisce oggetto di sequestro amministrativo, a fini di confisca. Il fatto storico, per le modalità della condotta e l'assenza di pregiudizio, appare peraltro integrare gli estremi della causa di non punibilità in esame. 3. Ingiustificatamente e senza alcuna valida motivazione non è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, nonostante la rituale istanza presentata dalla Difesa, con riserva di allegare un programma di trattamento conforme alle prescrizioni di legge. 4. Nel caso in esame, la distanza di tempo dall'assunzione dell'alcool ha fatto sì che la misurazione del tasso alcolemico raggiungesse livelli sicuramente inattendibili, in considerazione della cosiddetta curva di Widmark, secondo la quale il picco massimo di assorbimento viene raggiunto non nell'immediatezza dell'assunzione della bevanda alcolica ma dopo un periodo oscillante tra i 20 e i 60 minuti. Ciò porta a ritenere che la misurazione del tasso alcolemico effettuata ad una sensibile distanza di tempo perda di attendibilità, poiché il trascorrere dei minuti determina un aumento e non una diminuzione del tasso alcolemico. D'altronde, nel corso del dibattimento di primo grado è stata sentita la testa [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sull'autovettura al momento dell'accertamento e che ha riferito che l'imputato era perfettamente in grado di porsi alla guida. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuit del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazion della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al tasso alcolemico significativamente elevato e di molto superiore alla soglia di rilevanza penale; all'orario notturno in cui il fatto si è verificato; all'estrema pericolosità della condotta, considerato che l'imputato è stato controllato nei pressi di un casello autostradale e tenuto conto delle possibili conseguenze di un eventuale incidente stradale, attese le velocità alle quali si viaggia in autostrada. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, a norma dell'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel procedimento per decreto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata con l'atto di opposizione. Nel caso in disamina, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la predetta richiesta non è stata avanzata in primo grado nel termine indicato. 3. Anche il terzo motivo di ricorso si colloca al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che, seguendo le deduzioni dell'appellante nell'esame della cosiddetta curva di Widmark, considerato che l'assunzione di alcolici è avvenuta in un tempo imprecisato precedente al controllo, come confermato anche dalla teste Collovà, il secondo accertamento con l'etilometro, avvenuto alle ore 4,16, si sarebbe collocato certamente nella fase discendente della curva. La seconda prova invece ha fornito un'indicazione del tasso alcolemico lievemente superiore alla prima. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Esula, d'altronde, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali ( Sez. U, 30-4-1997, Dessinnone, Rv. 207941) 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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