CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ip di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 30 cod. proc. pen. emessa in data 23 luglio 2025, solleva conflitto negativo di competenza in ordine alla richiesta di disporre un sequestro preventivo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 11. La richiesta cautelare era stata avanzata dal Procuratore e uropeo pr e sso l’ufficio di Torino al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella; quel giudice, con ordinanza del 30 aprile 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con argomentazioni non condivise da quest’ultima autorità che, dunque, solleva conflitto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella aveva rileva to come la vicendafosse legata ad alcuni prestiti concessi da [OSCURATO:SOCIETA] relativi al PNRR che, secondo la prospettazione accusatoria, era dimostrativa di un’attività criminosa svolta in foma associativa e volta a consentire l’ottenimento di finanziamenti pubblici d a par t e di aziende inattive. Lo schemaoperativo era diviso in due fasi: la prima era il confezionamento di bilanci falsi per fare emergere i requisiti di ammissione ai bandi e la seconda prevedeval’esibizione di proposte contrattuali da società terze che si impegnavano all’erogazione dei servizi di cui ai bandi. Benché la Procura europea avesse individuato sette imprese differenti,era emersa una unica regia e un unico intermediario, denominatoCONFEDES. Trattasi di associazione non riconosciuta con sede a Milano che sembrerebbe essere il perno di tutte le operazioni truffaldine; uno dei fondatori era [OSCURATO:PERSONA] che le indagini avrebbero dimostrato essere il soggetto ingrado di fare ottenere agli indagati i finanziamenti illeciti. Secondo la stessa Procura europea l’ o rganizzatrice e d il vert i ce era proprio CONFEDES e per essa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto un ruolo apicale anche all’interno della stessa associazione. Il reato più grave da considerare per ancorare la competenza territoriale è propr io il reato di cui al capo 17), cioè il reato ex art. 416 cod. pen., il cui unico collegamento con il circondario del Tribunale di Biella è il reato di falso in bilancio di Eurocommerciale, approvato a Biella. Secondo il giudice di Biella tale reato non poteva considerarsi una manifestazione dell’attività associativa, inquanto il bilancio era stato predisposto be n p rima che la detta associazione fosse operativa e comunque ben prima che fosse anche solo ipotizzato un PNRR. Per contro, la sfera di influenza e operatività della società era a Milano, ove era la sede presso cuisi trovavano i vertici e dove venivano conservati i documenti e ciò determinava, secondo il giudice di Biella, la competenza in capo al giudice per le indagini preliminari di Milano. 2. Il giudice per le indaginipreliminari di Milano, al contrario, rileva come CONFEDES, associazionenon riconosciuta, senza scopo di lucro, no n avesse una sede operativa, né delle strutture logistiche tanto che i membri si incontravano in un locale pubblico; era un soggetto privo di autonomia, una scatola vuota dietro la quale si nascondevano molti indagati in sinergia con una moltitudine di altri coindagati privi di legami con il territorio di Milano: ciò emergeva dalla annotazione di PG del 3 dicembre 2024. Il giudice segnala che la riunione operativa cui aveva partecipato una buona parte degli indagati si era svolta a Padova. Secondo il giudice, è indimostrato che la sfera di influenza e di operatività della CONFEDES fosse a Milano, in quanto gli imputati operavano in tutto il territorio italiano, utilizzando società di comodo con sedi diffuse sul territorio nazionale; né è provato che, presso la sede in Milano, fosse custodita la documentazione poiché il ragioniere, nel cui studio era posta la sede,non è ricompreso fra gli indagati. Non sarebbe nemmeno decisivo che [OSCURATO:PERSONA] risieda in provincia di Monza, poiché il trait union era [OSCURATO:PERSONA] –deceduto- che era toscano. Nella annotazione della G uardia di Finanza di Biella sopra menzionatasi afferma che il collegamento fra [OSCURATO:PERSONA] e le aziende coinvolte nelle truffe inziali era proprio [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che la sede di CONFEDES fosse presso lo studio di un ragioniere in Milano sarebbe irrilevante. Corretta, secondo il giudice di Milano, sarebbe l’individuazione del giudice competente come quello di Biella poiché le prime manifestazioni dell’associazione erano stati i reati di cui ai capi 1 e 2 commessi in Biella, ovvero, più preferibilmente in Torino, ove ha sede l’Ufficio del procuratore europeo delegato che ha iscritto la notizia di reato, stante l’oggettiva difficoltà di individuare la sede dell’associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] generale e i difensori concludevano come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesima richiesta di disporre sequestro preventivo - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Entrambi i giudici in conflitto concordano sul fatto che i reati contestati siano fra loro connessi da un punto di vista soggettivo e probatorio: quindi correttamente è stato richiamato l’art. 16 cod. proc. pen. e, per la determinazione della competenza territoriale,si è fatto riferimento al reato più grave, che è pacificamente il delitto di associazione per delinquere contestato al capo 17). Trattandosi di reato permanente, si deve richiamarel’insegnamento di legittimità secondo il quale, ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod.proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa (Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Confl. comp. in proc. minerva e altri, Rv. 263612 - 01). Si è affermato, infatti, che la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del cod. proc. pen., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati (Sez. 1, n. 24849 del 24/04/2001, Conf.comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220 - 01). La determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che hanno riguardo al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività (Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, Del, Rv. 244666 - 01). Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6648 del 18/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203609;Sez. 6, Sentenza n. 26010 del 23/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229972). 3. Come emerge dal contenuto di entrambe le ordinanze, nel caso di specie non vi è certezza sul luogo ove si sono manifestati i primi segni di operatività dell’associazione, posto che non vi era una sede, che i sodali si incontravano in locali pubblici e che l’associazione non aveva una struttura operativa; l’unica riunione quasi totalitaria degli indagati si sarebbe tenuta a Padova. Ebbene: qualora non sia possibile – come nel caso in esame - individuare con chiarezza il luogo dove l'associazione opera (come accade di norma quando l'attività viene compiuta in più luoghi), soccorre il criterio del luogo di consumazione dei reati - fine (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45388 del 07/12/2005 Cc. (dep. 14/12/2005) Rv. 233359). Nella prospettazione dell’incolpazione formale, che traccia il perimetro iniziale della cognizione del giudice per le indagini preliminari anche per la valutazione della competenza territoriale,i l prim o reat o fine post o in essere dalla associazione e, dunque, nella prospettazione del Procuratore europeo, la prima manifestazione all’esterno della operatività della associazione è il reato di cui al capo 2), consumato in Biella. Nel caso in esame, inoltre, è indiscussa da parte di entrambi i giudici in conflitto la sussistenza della connessione fra i reati, avendo entrambi ritenuto applicabile l’art. 16 cod. proc. pen.; pertanto non è necessario richiamare i criteri supplettivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen. operanti in via subordinata allorquando non siano applicabili i criteri di cui all’art. 8 cod. proc. pen. In effetti, la competenza territoriale a conoscere del reato di associazione per delinquere, solo allorché non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis", restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine. (Sez. 1, n. 40345 del 09/10/2008, Confl. comp. in proc. riccio e altro, Rv. 241713 - 01). Ma, stante la ritenuta connessione fra i reati contestati, è certamente utilizzabile il criterio supplettivo che individua la inziale operatività della associazione nel luogo diprima consumazione dei reati-fine, in particolare nel luogo ove è stata commesso il primo degli stessi, che è, appunto, Biella. 4. Non essendovi, come già detto, alcuna necessità di fare ricorso ai criteri supplettivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen., come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari di Milano, la competenza a provvedere deve essere individuata in capo al giudice per le indagini preliminari del Tribunale d