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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29359/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17948-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 466/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 17948/2021 RILEVATO che avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 466/2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis cpc; che il ricorso, ritualmente notificato, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dalla ricorrente; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO che trova applicazione, nella specie, il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. cív. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016); che il presente ricorso va dunque dichiarato improcedibile; che alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; che, dall'esame degli atti, non si ravvisano il difetto della normale diligenza ovvero la mala fede o la colpa grave nella proposizione della impugnazione tali da giustificare una condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesto nella memoria da [OSCURATO:PERSONA];RG 17948/2021 che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17948-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 466/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 17948/2021 RILEVATO che avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 466/2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis cpc; che il ricorso, ritualmente notificato, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dalla ricorrente; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO che trova applicazione, nella specie, il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. cív. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016); che il presente ricorso va dunque dichiarato improcedibile; che alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; che, dall'esame degli atti, non si ravvisano il difetto della normale diligenza ovvero la mala fede o la colpa grave nella proposizione della impugnazione tali da giustificare una condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesto nella memoria da [OSCURATO:PERSONA];RG 17948/2021 che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
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