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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41674/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - l'imputata non era stata sorpresa e seguita mentre sottraeva la merce ma era stata solo sottoposta a controlli nel passaggio dalle casse dell'esercizio commerciale e, poi, in attesa degli stessi, si era anche data alla fuga portando con sé la refurtiva, così consumando il contestato delitto di furto; - la violenza sulle cose si era perfezionata con la forzatura dei blocchi delle casse, - la refurtiva non era di valore così tenue da giustificare l'attenuante invocata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - l'imputata non era stata sorpresa e seguita mentre sottraeva la merce ma era stata solo sottoposta a controlli nel passaggio dalle casse dell'esercizio commerciale e, poi, in attesa degli stessi, si era anche data alla fuga portando con sé la refurtiva, così consumando il contestato delitto di furto; - la violenza sulle cose si era perfezionata con la forzatura dei blocchi delle casse, - la refurtiva non era di valore così tenue da giustificare l'attenuante invocata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ott
Sentenza Cassazione n. 41674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris