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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 47073/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2022 dal difensore di fiducia dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 febbraio 2021 la Corte d' Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata in data 22 marzo 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 640 comma secondo n. 1 c.p. oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte di appello rigettava la eccezione di nullità della sentenza di primo grado in ragione del mancato rinvio dell' udienza del 22 marzo 2019 per impedimento dell' imputato e, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, riteneva comprovata la condotta contestata consistita nella formazione di una falsa polizza fideiussoria assicurativa UnipolSai al fine in trarre in errore il Comune di Camerino così da fare risultare la regolarità dell' azienda rappresentata dall' imputato per ottenere la firma del contratto con detto ente relativo alla ristrutturazione di un edificio scolastico, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado pronunziata nonostante la istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dall' imputato.

Rileva che la corte di appello, nel rigettare la relativa eccezione, aveva preso in considerazione solamente la certificazione sanitaria del 21 marzo 2019 e non anche l' ulteriore documentazione rilasciata dal P.S. al Corbo la mattina del 22 marzo 2019 alle ore 10.19 ritualmente comunicata a mezzo PEC e fax sia dall' imputato che al difensore e non presa in esame dal giudice di primo grado il quale aveva trattato il procedimento alle ore 12.30 senza avvedersi della documentazione all' interno del fascicolo.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine all' eccezione relativa alla mancata indicazione nel capo di imputazione, quale persona offesa, del Comune di Camerino.

Rileva che nel decreto di citazione a giudizio era stata indicata quale persona offesa la [OSCURATO:SOCIETA]. e considerato che il Tribunale aveva disposto l'espunzione della denunzia- querela del legale rappresentante di detta società l'imputato doveva essere prosciolto per difetto di valida querela, a nulla rilevando il riferimento in sentenza al comune di Camerino quale persona offesa del reato contestato.

Con il terzo motivo deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta che la corte di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione gravemente carente e lacunosa non tenendo in debita considerazione lo stato di incensuratezza dell'imputato e la sua condotta collaborativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione alla data 25/07/2021 tenuto conto del tempus commissi delicti (25/11/2013), dei termini ordinari di prescrizione e pure tenuto conto dei termini di sospensione della prescrizione (pari a gg. 60 per l'impedimento dell'imputato) stante la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con conferma delle statuizioni civili, per le ragioni appresso specificate.

2. In ordine al primo motivo va premesso che l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui il difensore di fiducia del detenuto aveva inviato tramite PEC istanza di rinvio per legittimo impedimento). (Sez. 1 - , Sentenza n. 26877 del 20/03/2019 Cc. (dep. 18/06/2019 ) Rv. 276915 - 01 e che è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico, inoltrata a mezzo fax, in quanto l'art. 121 cod. proc. pen. prevede che le memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate dalle parti mediante deposito in cancelleria, mentre l'impiego del telefax è riservato, quale forma particolare di notificazione, ai funzionari di cancelleria ex art. 150 cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29182 del 18/09/2020 Ud. (dep. 21/10/2020 ) Rv. 279812 -

01. E' chiaro, quindi, che non si è verificata alcuna nullità in ragione del mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato non avendo, peraltro, il difensore comprovato che detta ulteriore documentazione era agli atti del fascicolo.

Purtuttavia non può la relativa censura essere ritenuta manifestamente infondata ed il ricorso sul punto inammissibile dal momento che la Corte di appello di Ancona, a fronte di uno specifico motivo di appello con il quale l' imputato aveva lamentato l' omesso esame della certificazione del 22 marzo marzo 2019 inviata a mezzo PEC e FAX prima dell'udienza fissata per le ore 12.30 alla cancelleria del Tribunale non ha compiutamente esaminato la censura, limitandosi a prendere in esame solamente il profilo relativo alla legittimità della istanza per legittimo impedimento del processo in forza della documentazione sanitaria del 21/03/2019 (ferma restando la complessiva infondatezza della censura alla luce dei principi sopra richiamati).

3. Osserva, quindi, questa Corte che devono essere confermate le statuizioni civili anche in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione.

La censura relativa alla asserita nullità derivante dalla mancata indicazione nel capo di imputazione del Comune di Camerino come parte offesa è priva di pregio alcuno: la chiara contestazione della condotta descritta nel capo di imputazione con riferimento diretto al Comune di Camerino come soggetto nei cui confronti era rivolta la condotta di induzione in errore e la conseguente contestazione, univoca in fatto, relativa alla individuazione della persona offesa, tale da garantire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa, appare consentire di ritenere sul punto immune da censure la sentenza impugnata.

Non coglie, quindi, del segno la contestazione secondo cui l' imputato doveva essere prosciolto per difetto di valida querela, trattandosi di reato perseguibile d' ufficio.

4. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito in ragione della declaratoria di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Confer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2022 dal difensore di fiducia dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 febbraio 2021 la Corte d' Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata in data 22 marzo 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 640 comma secondo n. 1 c.p. oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte di appello rigettava la eccezione di nullità della sentenza di primo grado in ragione del mancato rinvio dell' udienza del 22 marzo 2019 per impedimento dell' imputato e, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, riteneva comprovata la condotta contestata consistita nella formazione di una falsa polizza fideiussoria assicurativa UnipolSai al fine in trarre in errore il Comune di Camerino così da fare risultare la regolarità dell' azienda rappresentata dall' imputato per ottenere la firma del contratto con detto ente relativo alla ristrutturazione di un edificio scolastico, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà. 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado pronunziata nonostante la istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dall' imputato. Rileva che la corte di appello, nel rigettare la relativa eccezione, aveva preso in considerazione solamente la certificazione sanitaria del 21 marzo 2019 e non anche l' ulteriore documentazione rilasciata dal P.S. al Corbo la mattina del 22 marzo 2019 alle ore 10.19 ritualmente comunicata a mezzo PEC e fax sia dall' imputato che al difensore e non presa in esame dal giudice di primo grado il quale aveva trattato il procedimento alle ore 12.30 senza avvedersi della documentazione all' interno del fascicolo. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine all' eccezione relativa alla mancata indicazione nel capo di imputazione, quale persona offesa, del Comune di Camerino. Rileva che nel decreto di citazione a giudizio era stata indicata quale persona offesa la [OSCURATO:SOCIETA]. e considerato che il Tribunale aveva disposto l'espunzione della denunzia- querela del legale rappresentante di detta società l'imputato doveva essere prosciolto per difetto di valida querela, a nulla rilevando il riferimento in sentenza al comune di Camerino quale persona offesa del reato contestato. Con il terzo motivo deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la corte di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione gravemente carente e lacunosa non tenendo in debita considerazione lo stato di incensuratezza dell'imputato e la sua condotta collaborativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione alla data 25/07/2021 tenuto conto del tempus commissi delicti (25/11/2013), dei termini ordinari di prescrizione e pure tenuto conto dei termini di sospensione della prescrizione (pari a gg. 60 per l'impedimento dell'imputato) stante la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con conferma delle statuizioni civili, per le ragioni appresso specificate. 2. In ordine al primo motivo va premesso che l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui il difensore di fiducia del detenuto aveva inviato tramite PEC istanza di rinvio per legittimo impedimento). (Sez. 1 - , Sentenza n. 26877 del 20/03/2019 Cc. (dep. 18/06/2019 ) Rv. 276915 - 01 e che è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico, inoltrata a mezzo fax, in quanto l'art. 121 cod. proc. pen. prevede che le memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate dalle parti mediante deposito in cancelleria, mentre l'impiego del telefax è riservato, quale forma particolare di notificazione, ai funzionari di cancelleria ex art. 150 cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29182 del 18/09/2020 Ud. (dep. 21/10/2020 ) Rv. 279812 - 01. E' chiaro, quindi, che non si è verificata alcuna nullità in ragione del mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato non avendo, peraltro, il difensore comprovato che detta ulteriore documentazione era agli atti del fascicolo. Purtuttavia non può la relativa censura essere ritenuta manifestamente infondata ed il ricorso sul punto inammissibile dal momento che la Corte di appello di Ancona, a fronte di uno specifico motivo di appello con il quale l' imputato aveva lamentato l' omesso esame della certificazione del 22 marzo marzo 2019 inviata a mezzo PEC e FAX prima dell'udienza fissata per le ore 12.30 alla cancelleria del Tribunale non ha compiutamente esaminato la censura, limitandosi a prendere in esame solamente il profilo relativo alla legittimità della istanza per legittimo impedimento del processo in forza della documentazione sanitaria del 21/03/2019 (ferma restando la complessiva infondatezza della censura alla luce dei principi sopra richiamati). 3. Osserva, quindi, questa Corte che devono essere confermate le statuizioni civili anche in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione. La censura relativa alla asserita nullità derivante dalla mancata indicazione nel capo di imputazione del Comune di Camerino come parte offesa è priva di pregio alcuno: la chiara contestazione della condotta descritta nel capo di imputazione con riferimento diretto al Comune di Camerino come soggetto nei cui confronti era rivolta la condotta di induzione in errore e la conseguente contestazione, univoca in fatto, relativa alla individuazione della persona offesa, tale da garantire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa, appare consentire di ritenere sul punto immune da censure la sentenza impugnata. Non coglie, quindi, del segno la contestazione secondo cui l' imputato doveva essere prosciolto per difetto di valida querela, trattandosi di reato perseguibile d' ufficio. 4. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito in ragione della declaratoria di prescrizione. P.Q.M. Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Confer
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