CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 17134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 aprile 2021 dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le note depositate dal difensore e procuratore speciale della parte civile INAIL, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato contestati ai capi A e C dell'imputazione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla condotte ascritte al capo A, limitatamente a quelle commesse antecedentemente il 6 gennaio 2008, in quanto estinte per prescrizione, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 7 CEDU, in ragione del ritenuto carattere processuale dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., entrato in vigore successivamente al rinvio a giudizio dell'imputato. Si deduce, infatti, che il Chelo è stato "tratto in giudizio" in data 16 aprile 2015 e che, a causa di un vizio delle notifiche, il processo è stato rinviato all'udienza del 30 giugno 2015. In tale sede, benché il difensore avesse preannunciato la presentazione di una richiesta di patteggiamento, il Giudice ha rigettato l'istanza di applicazione della pena sulla base di due ordini di motivi: l'applicabilità dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. che, nel frattempo, era entrato in vigore; la non congruità della pena. Il ricorrente censura entrambi i profili ponendo l'accento sulla diversa pena minima edittale prevista per l'art. 314 cod. pen. all'epoca della commissione dei reati ascritti al capo A, sull'incidenza della disposizione processuale sulla norma sostanziale concernente il reato e sulla derogabilità del principio di retroattività delle norme processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, che riproduce testualmente lo stesso motivo già dedotto in appello senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di patteggiamento formulata dall'imputato in considerazione dell'omessa restituzione integrale del profitto del reato che, ai sensi dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., entrato in vigore nelle more del giudizio di primo grado, costituisce una condizione di ammissibilità del rito speciale. Va, al riguardo, ribadito che tale disposizione ha natura esclusivamente processuale in quanto si è limitata ad introdurre un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena in relazione a taluni specifici delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 25257 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perfetti, Rv. 273656). Il requisito in questione, inoltre, è estraneo all'accordo e, influendo sull'applicabilità e legittimità del rito speciale, ha natura processuale, cosicché esso risulta rilevante, a prescindere dalla data del fatto, con riguardo alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della norma che lo prevede (in tal senso, anche Sez. 6, n. 9990 del 25/1/2017, Mirelli, Rv. 269645). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano come in dispositivo. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dì rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.A.I.L. che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154, comma ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]