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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 dicembre 2020

Cassazione n. 45616/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ilette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la memoria del 21/9/2021 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato copia della sentenza n 257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestata per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Cosenza, in ac- coglimento dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Castrovillari in data 22/5/2020 in relazione al capo 35) delg capo provvisorio di imputazione, che vedeva [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 603 bis co. 1 n. 2), 3 nn. 1), 2), 3) e 4), 4) nn. 1) e 3)Y, il sequestro aveva ad oggetto l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] agricola s.r.I., avente quale rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], ed era disposto al fine di evitare la reiterazione del reato ed in vista della confisca obbligatoria prevista dal successivo art. 603bis 2 cod. pen. 2.

Contro tale provvedimento ricorre a questa Corte di legittimità il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 603 bis cod. pen e della contrattazione territoriale della provincia di Matera per gli operai agricoli, richiamata dall'art. 603 bis comma 3 cod pen.

In particolare, rileva che la norma incriminatrice novellata si applica anche alle aziende utilizzatrici, prima esenti da penale responsabilità, norma violata dal tribunale della libertà, che opera una non consentita scissione tra la figura del reclutatore e quella dell'utilizzatore, invece entrambi punibili.

Ancora rileva erronea applicazione di legge da parte del tribunale del riesame laddove:

1. non ha considerato che la fattispecie punisce la condotta di utilizza- zione di manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n 1;

2. non ritiene sufficiente uno solo degli indici di sfruttamento ivi previsti;

3. disapplica la disciplina in tema di indici di sfruttamento penalmente rilevanti concernenti la retribuzione, l'orario di lavoro, le ferie e i riposi;

4. omette di confrontarsi con le emergenze investigative sintomatiche della ricorrenza di una utilizzazione me- diante intermediazione di attività bracciantile in condizioni di sfruttamento ed ap- profittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché sintomatiche della sus- sistenza di almeno uno degli indici di sfruttamento e dello stato di bisogno rispetto ad un solo lavoratore;

5. omette di esaminare punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è fondata l'ammissione del provvedimento di sequestro.

Lamenta, ancora, che il tribunale del riesame abbia ritenuto insussistente il fumus commissi delicti senza limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, anticipando la decisione della questione di me- rito, operazione che esula dai limiti del procedimento incidentale di riesame, e , quindi , operando il dissequestro nonostante abbia riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 18 co. 2 d.lg 276/2003.3.

Con memoria del 21/9/2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato copia della sentenza n 257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestata per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di inte- resse.

2. Come evidenziato in premessa la Difesa del Ciliberti ha depositato copia della sentenza n.257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestatagli (capo 35 della rubrica) per non aver commesso il fatto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., l'intervenuta assoluzione avrebbe comportato, in ogni caso, la perdita di efficacia del sequestro preventivo, ovvero avrebbe imposto al giudice che ha adottato la decisione di merito di ordi- nare il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a vincolo preventivo pur nel caso in cui la decisione non fosse passata in giudicato (cfr. Sez. 6, n. 44961 del 15/9/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altroll(i Rv. 268569).

Nel caso in esame, quindi, non pare ulteriormente sindacabile la legittimità o meno del provvedimento emesso dal tribunale del riesame (di annullamento del provvedimento di sequestro del GIP), né quindi ulteriormente valutabile la confi- gurabilità dell'ipotesi di reato contestata, essendo stato emesso un provvedimento assorbente.

In altri termini, è venuto meno l'interesse ad impugnare da parte del PM in quanto anche l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sarebbe idoneo, in concreto, a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, atteso che comunque il seque- stro non potrebbe essere più ripristinato (cfr. Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 2020, Panarese, Rv. 278669).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ilette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la memoria del 21/9/2021 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato copia della sentenza n 257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestata per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Cosenza, in ac- coglimento dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Castrovillari in data 22/5/2020 in relazione al capo 35) delg capo provvisorio di imputazione, che vedeva [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 603 bis co. 1 n. 2), 3 nn. 1), 2), 3) e 4), 4) nn. 1) e 3)Y, il sequestro aveva ad oggetto l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] agricola s.r.I., avente quale rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], ed era disposto al fine di evitare la reiterazione del reato ed in vista della confisca obbligatoria prevista dal successivo art. 603bis 2 cod. pen. 2. Contro tale provvedimento ricorre a questa Corte di legittimità il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 603 bis cod. pen e della contrattazione territoriale della provincia di Matera per gli operai agricoli, richiamata dall'art. 603 bis comma 3 cod pen. In particolare, rileva che la norma incriminatrice novellata si applica anche alle aziende utilizzatrici, prima esenti da penale responsabilità, norma violata dal tribunale della libertà, che opera una non consentita scissione tra la figura del reclutatore e quella dell'utilizzatore, invece entrambi punibili. Ancora rileva erronea applicazione di legge da parte del tribunale del riesame laddove: 1. non ha considerato che la fattispecie punisce la condotta di utilizza- zione di manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n 1; 2. non ritiene sufficiente uno solo degli indici di sfruttamento ivi previsti; 3. disapplica la disciplina in tema di indici di sfruttamento penalmente rilevanti concernenti la retribuzione, l'orario di lavoro, le ferie e i riposi; 4. omette di confrontarsi con le emergenze investigative sintomatiche della ricorrenza di una utilizzazione me- diante intermediazione di attività bracciantile in condizioni di sfruttamento ed ap- profittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché sintomatiche della sus- sistenza di almeno uno degli indici di sfruttamento e dello stato di bisogno rispetto ad un solo lavoratore; 5. omette di esaminare punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è fondata l'ammissione del provvedimento di sequestro. Lamenta, ancora, che il tribunale del riesame abbia ritenuto insussistente il fumus commissi delicti senza limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, anticipando la decisione della questione di me- rito, operazione che esula dai limiti del procedimento incidentale di riesame, e , quindi , operando il dissequestro nonostante abbia riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 18 co. 2 d.lg 276/2003.3. Con memoria del 21/9/2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato copia della sentenza n 257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestata per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di inte- resse. 2. Come evidenziato in premessa la Difesa del Ciliberti ha depositato copia della sentenza n.257/20 emessa dal GUP di Castrovillari in data 7/12/2020, con la quale l'imputato è stato assolto per l'ipotesi di reato contestatagli (capo 35 della rubrica) per non aver commesso il fatto. Pertanto, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., l'intervenuta assoluzione avrebbe comportato, in ogni caso, la perdita di efficacia del sequestro preventivo, ovvero avrebbe imposto al giudice che ha adottato la decisione di merito di ordi- nare il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a vincolo preventivo pur nel caso in cui la decisione non fosse passata in giudicato (cfr. Sez. 6, n. 44961 del 15/9/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altroll(i Rv. 268569). Nel caso in esame, quindi, non pare ulteriormente sindacabile la legittimità o meno del provvedimento emesso dal tribunale del riesame (di annullamento del provvedimento di sequestro del GIP), né quindi ulteriormente valutabile la confi- gurabilità dell'ipotesi di reato contestata, essendo stato emesso un provvedimento assorbente. In altri termini, è venuto meno l'interesse ad impugnare da parte del PM in quanto anche l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sarebbe idoneo, in concreto, a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, atteso che comunque il seque- stro non potrebbe essere più ripristinato (cfr. Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 2020, Panarese, Rv. 278669). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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