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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40915/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, in data 18 aprile 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod.pen., commesso in Montecosaro il 9/12/2015.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il solo motivo cui l'impugnativa è affidata, con il quale si censura la violazione dell'art. 612 cod.pen., sotto il profilo della errata valutazione delle prove in punto di ricostruzione del fatto e, quindi, in punto di esatta sussunzione dello stesso entro la norma di riferimento, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede.

Va, al riguardo, rilevato che tutte le spiegate censure, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle dichiarative (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087).

Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, in data 18 aprile 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod.pen., commesso in Montecosaro il 9/12/2015. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il solo motivo cui l'impugnativa è affidata, con il quale si censura la violazione dell'art. 612 cod.pen., sotto il profilo della errata valutazione delle prove in punto di ricostruzione del fatto e, quindi, in punto di esatta sussunzione dello stesso entro la norma di riferimento, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede. Va, al riguardo, rilevato che tutte le spiegate censure, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle dichiarative (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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