CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 40266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del 19/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per sei rapine, aggravate dall'uso di un'arma, rideterminando la pena irrogata; Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi; Preliminarmente, si deve rilevare che, il 29 luglio 2022, è pervenuta dal Direttore della Casa di reclusione di Vigevano dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell'imputato, colà detenuto, [OSCURATO:PERSONA]; Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso