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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10624/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4115/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE TRANI n. 6617/2016 depositata i l 25/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trani; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso; - con particolare riferimento al requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte.

L'esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso. - il legislatore colloca, infa tti , l’esposizione sommaria dei fatti prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito.

Il giudice, attraverso l’esposizione dei fatti deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo, soprattutto considerando che il nuovo testo dell' art. 132 c.p.c. , n. 4 (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17) non prescrive più che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione dello svolgimento del processo", limitandosi a prescrivere che essa contenga "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". - in altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art.366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito,in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; questa valutazione è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. - la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali e della stessa sentenza impugnata, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione(cfr.

S.U. n. 11308/14); - nel caso di specie, il ricorso è privo dell’esposizione sommaria dei fatti; - l’atto di impugnazione con il rilievo dei “tanti errori che caratterizzano l’ordinanza”, dalla data di deposito del ricorso alla correttezza dell’iter relativo al procedimento di cui all’art.14 del D. Lgs 150/2011, senza spendere alcuna domanda sulle posizioni delle parti e sull’iter processuale; - in difetto della esposizione sommaria dei fatti, imprescindibile per la comprensione e la valutazione dei motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4115/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE TRANI n. 6617/2016 depositata i l 25/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trani; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso; - con particolare riferimento al requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. L'esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso. - il legislatore colloca, infa tti , l’esposizione sommaria dei fatti prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito. Il giudice, attraverso l’esposizione dei fatti deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo, soprattutto considerando che il nuovo testo dell' art. 132 c.p.c. , n. 4 (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17) non prescrive più che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione dello svolgimento del processo", limitandosi a prescrivere che essa contenga "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". - in altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art.366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito,in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; questa valutazione è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. - la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali e della stessa sentenza impugnata, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione(cfr. S.U. n. 11308/14); - nel caso di specie, il ricorso è privo dell’esposizione sommaria dei fatti; - l’atto di impugnazione con il rilievo dei “tanti errori che caratterizzano l’ordinanza”, dalla data di deposito del ricorso alla correttezza dell’iter relativo al procedimento di cui all’art.14 del D. Lgs 150/2011, senza spendere alcuna domanda sulle posizioni delle parti e sull’iter processuale; - in difetto della esposizione sommaria dei fatti, imprescindibile per la comprensione e la valutazione dei motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1
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