CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 25469/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CERONI, cheha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diBrescia ha disatteso l’istanza volta ad ottenere l’affidamento in prova al serviziosociale presentata da XXXXXXXXXXX, soggetto destinatario di provvedimento diesecuzione di pene concorrenti e sospensione dell’ordine di esecuzione dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, relativamente allacomplessiva pena di anni tre e mesi otto di reclusione (pena residua pari ad annitre e giorni ventotto di reclusione), riportata per i reati di porto illegale di armi,ricettazione, minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e traffico disostanze stupefacenti, commessi nell’anno 2021.La decisione reiettiva trae origine dalla considerazione della sussistenzadi un pericolo di recidiva a carico del soggetto, in considerazione: della gravitàdei fatti in espiazione; delle negative informazioni di p.g.; della inidoneità deldomicilio indicato in vista dell’esecuzione della misura alternativa, trattandosidell’abitazione nella quale risiedono i genitori (il 15/06/2025, infatti, il padre delcondannato ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, a causa di un’accesalite con il figlio, il quale si trovava sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo, vengono denunciati vizi ex art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge con riferimentoall’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché per mancanza e manifestaillogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato edal contrasto con il contenuto di un atto del processo, in particolare con lamemoria difensiva e con la produzione documentale depositata in data06/10/2025. Quanto alla ritenuta inidoneità del domicilio proposto, ai fini dellafruizione della misura alternativa alla detenzione, si denuncia l’omessavalutazione dei verbali di assunzione di informazioni ad opera del difensore,allegati alla suddetta memoria, rilevanti in punto di sussistenza del pericolo direcidiva.Tali dichiarazioni chiarivano come non vi fosse stata alcunamanifestazione di violenza – ad opera del condannato – in danno dei genitori,bensì soltanto una lite fra con la ex compagna; l’attività difensiva, in pratica, èstata del tutto ignorata.2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati vizi ex art. 606 comma1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge con riferimentoall’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché per mancanza e manifestaillogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato edal contrasto con il contenuto di atti del processo, in particolare con laproduzione documentale depositata in data 12/12/2025 e con il verbale diudienza del 21/10/2025. Il riferimento è alla condizione di tossicodipendenza ealcoldipendenza nella quale versava il condannato, nonché alla omessavalutazione del percorso di recupero da questi intrapreso, elemento rilevante invista dell’esclusione del pericolo di recidiva.Non vi è alcun accenno, in motivazione, alla richiesta di presa in carico,che era stata rivolta dal condannato al competente Ser.D., già prima dell’udienzaconclusiva svoltasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente –dovendo espiare una pena residua di poco superiore ai due anni di reclusione –ha domandato la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova;il relativo provvedimento di diniego ha tratto origine dalle seguenti ragioni: a) lagravità dei fatti in espiazione (con particolare riferimento alla condotta inerentealla droga); b) le negative informazioni fornite dalla p.g. nei riguardi delcondannato; c) la ritenuta inidoneità del domicilio indicato dal soggetto, in vistadell’esecuzione dell’invocata misura alternativa, trattandosi dell’abitazione nellaquale risiedono i genitori (e poco prima erano intervenuti presso tale abitazione iCarabinieri, chiamati dal padre del ricorrente).2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta il mancato esame di unamemoria difensiva, alla quale erano allegate le s.i.t. rese dai genitori delcondannato, tutte volte a rivisitare – in senso favorevole per quest’ultimo -l’episodio che aveva motivato l’intervento dei Carabinieri presso il domicilio e cheaveva portato a ritenere il soggetto inidoneo alla fruizione della auspicata misuraalternativa.La doglianza, però, è interamente versata in fatto e tende a proporre unadiversa lettura di quanto accaduto e posto a fondamento della avversatadecisione: operazione che, come noto, è estranea al perimetro valutativoriservato al giudizio di legittimità.2.2. Vero poi che il provvedimento impugnato non mostra una compiutaanalisi della sopra menzionata memoria difensiva; il contenuto della stessa, però,non avrebbe vinto la prova di resistenza, in quanto non sarebbe stato in grado discardinare il fulcro della decisione, proprio a causa della suddetta naturarivalutativa e fattuale delle deduzioni proposte dalla difesa.La base logico-giuridica da cui muove l’ordinanza impugnata, quindi, nonviene decisivamente contrastata dall’errore denunciato dal ricorrente.Giova sul punto osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, oanche il travisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocarel'espunzione delle relative risultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo delgiudice, essendo ben possibile che l’elemento probatorio illegittimamenteassunto, erroneamente percepito o – come nel caso di specie – non preso inconsiderazione, non infirmi in maniera irreversibile la saldezza logicadell'impianto giustificativo posto a sostegno del decisum, residuando comunqueargomentazioni di inconfutabile spessore concettuale. L'espunzione dallo spettrovalutativo del giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipsofacto l'automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso,sottoporre quest’ultima alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare ilgrado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da solisufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito. Spetta allora alricorrente argomentare adeguatamente, circa l'incidenza dell'errore (percettivo oomissivo) sulla solidità dell’impianto decisorio.Nel caso in disamina, come detto, la censura inerente al mancato esamedella memoria non presenta la necessaria attitudine disarticolante, rispetto alladecisione considerata nella sua interezza.2.3. La difesa si duole, inoltre, non esser stato valutato il contattoavvenuto tra il ricorrente e il Ser.d. Tale motivo risulta del tutto distonico, però,rispetto al contenuto della decisione: il rigetto assunto dal Tribunale disorveglianza, infatti, scaturisce dalla sussistenza del pericolo di recidiva e dallaconnessa inidoneità del domicilio nel quale vivono i genitori del condannato;l’essere quest’ultimo asseritamente disposto a sottoporsi a terapia presso unastruttura di recupero, quindi, è un fattore estraneo al tema posto dalprovvedimento, in quanto non spiega alcun effetto su tale specifico profilo e nonintacca, quindi, il nucleo essenziale della decisione.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.