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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 20803/2026

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il 01/01/1993 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, in tutte le jue forme, censurando, in particolare, la valutazione operata dal giudice d'appello circa l'attendibilità del testimone Ravo - propone una diversa lettura dei dati processuali e un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova, senza confrontarsi con la motivazione, esente da vizi logici, del gravato provvedimento.

Invero, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni esaustive sulla genuinità, sulla coerenza logica e sulla serietà del dichiarante, escludendone gli intenti ritorsivi o aspettative di vantaggio economico (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); il motivo, è, pertanto, inammissibile, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen. sulla circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è inammissibile, perché aspecifico.

Esso reitera, infatti, doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), oltre che conformi al principio (v.

Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), secondo cui il motivo di ricorso che contesti il giudizio di comparazione fra opposte circostanze sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno reso adeguate ragioni in merito al giudizio di equivalenza (v. p. 8 della sentenza impugnata), ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eDaniela [OSCURATO:PERSONA] orsellino írj*, Wenn TATA 1K1G1U2026 / /N.992:1 a'r t t 1C 111( San r 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 01/01/1993 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, in tutte le jue forme, censurando, in particolare, la valutazione operata dal giudice d'appello circa l'attendibilità del testimone Ravo - propone una diversa lettura dei dati processuali e un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova, senza confrontarsi con la motivazione, esente da vizi logici, del gravato provvedimento. Invero, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni esaustive sulla genuinità, sulla coerenza logica e sulla serietà del dichiarante, escludendone gli intenti ritorsivi o aspettative di vantaggio economico (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); il motivo, è, pertanto, inammissibile, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen. sulla circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è inammissibile, perché aspecifico. Esso reitera, infatti, doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), oltre che conformi al principio (v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), secondo cui il motivo di ricorso che contesti il giudizio di comparazione fra opposte circostanze sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno reso adeguate ragioni in merito al giudizio di equivalenza (v. p. 8 della sentenza impugnata), ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eDaniela [OSCURATO:PERSONA] orsellino írj*, Wenn TATA 1K1G1U2026 / /N.992:1 a'r t t 1C 111( San r 3
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