Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 39815/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 Febbraio 2021 il Tribunale di Verona confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 25/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale, nel disattendere l'istanza di riesame, riteneva sussistente a carico del predetto - sulla scorta delle risultanze delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza compendiate dalla nota informativa della in data 11/01/2021- il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 648 bis e ter c.p. e art. 5 D.Lgs. 74/2000 nonché il vincolo di pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro e osservava che il provvedimento impugnato era da ritenere adeguatamente motivato quanto alle finalità investigative dell'ufficio inquirente, ritenendo di potere in ogni caso integrare la motivazione sul punto.

2. Avverso la detta ordinanza il suindicato indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi: a. violazione dei termini di cui all' art. 324 comma 5, 6 e 7 c.p.p.

Assume che andava dichiarata l'inefficacia del sequestro in quanto, a fronte di una istanza di riesame depositata in data 11/02/2021, il tribunale aveva provveduto solamente in data 25/02/2021 oltre il termine di giorni dieci di cui alle disposizioni invocate; b. violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa motivazione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M.

Lamenta che il tribunale non aveva considerato che il provvedimento impugnato era totalmente privo di motivazione, lacuna questa che aveva fortemente pregiudicato il diritto di difesa e che non poteva essere sanata in sede di riesame; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata convalida del sequestro del RM. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di misure cautelari reali il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame. (Sez.

U, Sentenza n. 38670 del 21/07/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267593 -

01. Nel caso in esame il ricorrente si limita a dedurre che l'istanza di riesame è stata depositata in data 11 Febbraio 2021 e che il tribunale ha provveduto in data 25 Febbraio 2021 ma nulla chiarisce in ordine all' effettivo momento di ricezione degli atti da parte del Tribunale del riesame, da ciò discendendo la palese infondatezza della eccezione sollevata apparendo, sul punto, il ricorso privo del necessario requisito della c.d. autosufficienza.

3. Il secondo motivo è infondato.

Deve evidenziarsi che non può revocarsi in dubbio che il decreto del P.M. in questione non è del tutto carente dal punto di vista dell'ordito motivazionale; presenta, semmai, una motivazione per certi versi insufficiente ma, comunque, idonea ad individuare le finalità perseguite. per l'accertamento dei fatti (vedi • Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018, Rv. 273548 - 01).

Tale provvedimento opera un chiaro rinvio recettizio alla comunicazione di notizia di reato n. 9182/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti (ove vengono richiamate operazioni sospette riferibili al Baron e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui egli possiede l' intero capitale sociale nonché il dato riguardante la omessa presentazione di dichiarazione dei redditi per gli anni 2011-2019, rilevandosi la necessita di procedere, al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'indagine, all' acquisizione di documentazione contabile ed extracontabile nonché dei supporti informatici) e richiama la circostanza che presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I si trovava documentazione pertinente ai reati contestati specificamente indicati (artt. 110, 416, 648 bis, 648 ter comma 1 c.p. e art. 5 Dlgs. 74/2020).

Invero nel caso in esame ben può ritenersi ammissibile una motivazione per relationem in ragione del riferimento, recettizio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione appare congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento in questione.

Ad avviso della Corte le stesse argomentazioni spese dalla difesa nel ricorso in esame - ove manca ogni riferimento agli elementi risultanti dal detta informativa richiamata dal P.M.- di per sé rendono la censura priva di rilievo in quanto lo stesso ricorrente parla di una motivazione del tutto assente (non tenendo conto degli elementi sopra richiamati), motivazione che per contro è dato rinvenire e che non risulta meramente apparente e che è stata, peraltro, integrata dal P.M. con la memoria in atti e dal Tribunale con il provvedimento oggi impugnato il quale contiene un' ampia ricostruzione in ordine al fumus commissi delicti.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La censura è, infatti, del tutto generica ed aspecifica in quanto non risulta indicato né nell' istanza di riesame né nell' odierno ricorso per quali specifici beni andava disposta la convalida ai sensi dell'art. 355 c.p.p., asseritamente mancante.

Nello stesso provvedimento impugnato si parla, invero, di sequestro di documentazione contabile ed extra contabile detenuta anche su supporti informatici in forza del decreto del P.M. e di una ulteriore parte di beni sequestrati direttamente su iniziativa della P.G. per i quali sarebbe stata chiesta la convalida, sicchè in difetto della menzionata individuazione il profilo è da ritenere inammissibile per carenza di specificità.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 Febbraio 2021 il Tribunale di Verona confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 25/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale, nel disattendere l'istanza di riesame, riteneva sussistente a carico del predetto - sulla scorta delle risultanze delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza compendiate dalla nota informativa della in data 11/01/2021- il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 648 bis e ter c.p. e art. 5 D.Lgs. 74/2000 nonché il vincolo di pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro e osservava che il provvedimento impugnato era da ritenere adeguatamente motivato quanto alle finalità investigative dell'ufficio inquirente, ritenendo di potere in ogni caso integrare la motivazione sul punto. 2. Avverso la detta ordinanza il suindicato indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi: a. violazione dei termini di cui all' art. 324 comma 5, 6 e 7 c.p.p. Assume che andava dichiarata l'inefficacia del sequestro in quanto, a fronte di una istanza di riesame depositata in data 11/02/2021, il tribunale aveva provveduto solamente in data 25/02/2021 oltre il termine di giorni dieci di cui alle disposizioni invocate; b. violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa motivazione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. Lamenta che il tribunale non aveva considerato che il provvedimento impugnato era totalmente privo di motivazione, lacuna questa che aveva fortemente pregiudicato il diritto di difesa e che non poteva essere sanata in sede di riesame; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata convalida del sequestro del RM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di misure cautelari reali il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame. (Sez. U, Sentenza n. 38670 del 21/07/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267593 - 01. Nel caso in esame il ricorrente si limita a dedurre che l'istanza di riesame è stata depositata in data 11 Febbraio 2021 e che il tribunale ha provveduto in data 25 Febbraio 2021 ma nulla chiarisce in ordine all' effettivo momento di ricezione degli atti da parte del Tribunale del riesame, da ciò discendendo la palese infondatezza della eccezione sollevata apparendo, sul punto, il ricorso privo del necessario requisito della c.d. autosufficienza. 3. Il secondo motivo è infondato. Deve evidenziarsi che non può revocarsi in dubbio che il decreto del P.M. in questione non è del tutto carente dal punto di vista dell'ordito motivazionale; presenta, semmai, una motivazione per certi versi insufficiente ma, comunque, idonea ad individuare le finalità perseguite. per l'accertamento dei fatti (vedi • Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018, Rv. 273548 - 01). Tale provvedimento opera un chiaro rinvio recettizio alla comunicazione di notizia di reato n. 9182/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti (ove vengono richiamate operazioni sospette riferibili al Baron e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui egli possiede l' intero capitale sociale nonché il dato riguardante la omessa presentazione di dichiarazione dei redditi per gli anni 2011-2019, rilevandosi la necessita di procedere, al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'indagine, all' acquisizione di documentazione contabile ed extracontabile nonché dei supporti informatici) e richiama la circostanza che presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I si trovava documentazione pertinente ai reati contestati specificamente indicati (artt. 110, 416, 648 bis, 648 ter comma 1 c.p. e art. 5 Dlgs. 74/2020). Invero nel caso in esame ben può ritenersi ammissibile una motivazione per relationem in ragione del riferimento, recettizio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione appare congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento in questione. Ad avviso della Corte le stesse argomentazioni spese dalla difesa nel ricorso in esame - ove manca ogni riferimento agli elementi risultanti dal detta informativa richiamata dal P.M.- di per sé rendono la censura priva di rilievo in quanto lo stesso ricorrente parla di una motivazione del tutto assente (non tenendo conto degli elementi sopra richiamati), motivazione che per contro è dato rinvenire e che non risulta meramente apparente e che è stata, peraltro, integrata dal P.M. con la memoria in atti e dal Tribunale con il provvedimento oggi impugnato il quale contiene un' ampia ricostruzione in ordine al fumus commissi delicti. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura è, infatti, del tutto generica ed aspecifica in quanto non risulta indicato né nell' istanza di riesame né nell' odierno ricorso per quali specifici beni andava disposta la convalida ai sensi dell'art. 355 c.p.p., asseritamente mancante. Nello stesso provvedimento impugnato si parla, invero, di sequestro di documentazione contabile ed extra contabile detenuta anche su supporti informatici in forza del decreto del P.M. e di una ulteriore parte di beni sequestrati direttamente su iniziativa della P.G. per i quali sarebbe stata chiesta la convalida, sicchè in difetto della menzionata individuazione il profilo è da ritenere inammissibile per carenza di specificità. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 39815/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris