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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16909/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza delle motivazione del gesto sull'elemento psicologico del reato ( v. pg. 3, punto 4.1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ang o [OSCURATO:PERSONA] fstanzo [OSCURATO:PERSONA] oggl, . 02 M A 022 CANCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza delle motivazione del gesto sull'elemento psicologico del reato ( v. pg. 3, punto 4.1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ang o [OSCURATO:PERSONA] fstanzo [OSCURATO:PERSONA] oggl, . 02 M A 022 CANCELL
Sentenza Cassazione n. 16909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris