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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14192/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6208-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 6208/2017 Cron.

Rep.

Ud. 22/03/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/08/2016 R.G.N. 131/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Udienza del 22 marzo 2023 – Pres.

Berrino, rel.

Buffa - Rg. 6208/17 – causa n. 13 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30/8/16 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto il ricorso del contribuente indicato in epigrafe, iscritto alla gestione commercianti INPS quale agente di commercio e alla gestione separata quale amministratore di società di capitali (società a responsabilità limitata, poi diventata società per azioni), volta a non includere il reddito percepito come socio nella base imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione commercianti.

In particolare, premesso che era pacifico che il contribuente non svolgeva attività lavorativa abituale prevalente nella società e che anzi non era neppure socio lavoratore, ma solo amministratore, la corte territoriale ha ritenuto che andavano esclusi dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali (che secondo il t.u.i.r. vanno distinti dai redditi di impresa).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il collegio, all’esito della camera di consiglio, ha riservato di depositare il provvedimento entro il termine di giorni sessanta dall’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 3 bis legge 438 del 1992, per non avere la corte territoriale incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che è pacifico che la contribuzione fissa sul minimale è stata pagata e che l'Inps pretende la contribuzione a percentuale, calcolando la stessa sulla totalità dei redditi, mentre non è mai stato neppure allegato lo svolgimento di attività lavorativa del contribuente nella società.

Ciò posto, questa Corte ha già chiarito (Sez.

Lav., ordinanza n. 11008 del 2021) che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve sì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).

Il detto principio va confermato anche in questa sede, posto che nel caso di specie non vi è alcuna correlazione tra il reddito percepito e la contribuzione (che, ancorché autonoma, ha in ogni caso nella prestazione lavorativa il proprio necessario presupposto), trattandosi solo di utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa per la stessa.

Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esistenza di pronunce non omogenee, come richiamate dall’ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso, compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6208-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 6208/2017 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/08/2016 R.G.N. 131/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 marzo 2023 – Pres. Berrino, rel. Buffa - Rg. 6208/17 – causa n. 13 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30/8/16 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto il ricorso del contribuente indicato in epigrafe, iscritto alla gestione commercianti INPS quale agente di commercio e alla gestione separata quale amministratore di società di capitali (società a responsabilità limitata, poi diventata società per azioni), volta a non includere il reddito percepito come socio nella base imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione commercianti. In particolare, premesso che era pacifico che il contribuente non svolgeva attività lavorativa abituale prevalente nella società e che anzi non era neppure socio lavoratore, ma solo amministratore, la corte territoriale ha ritenuto che andavano esclusi dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali (che secondo il t.u.i.r. vanno distinti dai redditi di impresa). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il collegio, all’esito della camera di consiglio, ha riservato di depositare il provvedimento entro il termine di giorni sessanta dall’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 3 bis legge 438 del 1992, per non avere la corte territoriale incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che è pacifico che la contribuzione fissa sul minimale è stata pagata e che l'Inps pretende la contribuzione a percentuale, calcolando la stessa sulla totalità dei redditi, mentre non è mai stato neppure allegato lo svolgimento di attività lavorativa del contribuente nella società. Ciò posto, questa Corte ha già chiarito (Sez. Lav., ordinanza n. 11008 del 2021) che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve sì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020). Il detto principio va confermato anche in questa sede, posto che nel caso di specie non vi è alcuna correlazione tra il reddito percepito e la contribuzione (che, ancorché autonoma, ha in ogni caso nella prestazione lavorativa il proprio necessario presupposto), trattandosi solo di utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa per la stessa. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esistenza di pronunce non omogenee, come richiamate dall’ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso, compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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