CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 29385/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32800-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la prima anche nella qualità di socia accomandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] E C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32800/2019 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIGANO' SABRINA, [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INAIL; - intimati - avverso la sentenza n. 2099/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 1910/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano con la sentenza in atti in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava il risarcimento del danno iure hereditatis (differenziale, patrimoniale e da invalidità temporanea in favore) e di quello iure proprio rispettivamente in favore degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle misure ivi stabilite condannando al pagamento le [OSCURATO:PERSONA] SNC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla somma dovuta all’INAIL; confermava nel resto la sentenza impugnata. Per l’annullamento di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo; contro cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.391 c.p.c., agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali. L’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contrib