CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 31862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10085-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] & [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4 presso [OSCURATO:PERSONA] - COCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1435/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 4061/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando sull'appello principale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Napoli, e sull'appello incidentale dell' Istituto di [OSCURATO:PERSONA] l'Investigatore e lo [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in C 2.065,83 le somme dovute dagli originari opponenti a titolo di sanzione amministrativa; 2. la Corte di merito, per quel che ancora rileva, premesso il giudicato formatosi sul numero di lavoratori per i quali, negli anni 2004 e 2005, l'orario di lavoro medio aveva superato, in violazione della previsione di cui all'art. 4 d. Igs. n. 66/2003, il limite delle quarantotto ore settimanale, ha osservato che in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 - dichiarativa della illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003 che stabiliva il trattamento sanzionatorio connesso alla violazione in questione - si era verificata la reviviscenza della precedente disciplina, abrogata dalla norma dichiarata incostituzionale, rappresentata dall'art. 9 r.d.l. n. 692/1923, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3, comma 2, d. Igs. n. 758/1994; in base ad essa ha proceduto alla rideterminazione della sanzione che ha quantificato in C 2.065,83; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro - Sede territoriale di Napoli, sulla base di due motivi; l' Istituto di [OSCURATO:PERSONA] l'Investigatore e lo [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con un unico controricorso; [OSCURATO:PERSONA] i 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003 ( nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 41 d. I. n. 112 /2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008) e dell'art. 9 r.d.l. n. 692/1923, censurando la statuizione con la quale il giudice di appello aveva rideterminato la sanzione amministrativa in applicazione dell'art. 9 cit.; sostiene che in considerazione della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione - avvenuta il 2 febbraio 2009 -, trovava applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 bis d. Igs n. 66/2003, nel testo, non attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, introdotto dal d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente rilevato la formazione del giudicato interno sul capo di sentenza relativo alla individuazione del numero di lavoratori in relazione ai quali si era consumata la violazione oggetto di sanzione. In particolare contesta l'affermazione della Corte di merito secondo la quale l'appello dell'Amministrazione concerneva il solo trattamento sanzionatorio e non anche l'accertamento delle condotte integranti la violazione amministrativa quale operato dal giudice di prime cure; 3. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi (Cass. n. 13336/2022, Cass. n. 27002/2018, Cass. n. 1105/2012, Cass. n. 18861/2005); da tanto consegue che il riferimento alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna parte ricorrente, è del tutto inidoneo alla individuazione del regime sanzionatorio ratione temporis applicabile venendo a tal fine in rilievo esclusivamente il momento di consumazione della violazione. Secondo quanto accertato dalla Corte di merito le violazioni in questione si sono verificate negli anni 2004 e 22,05 per cui il regime sanzionatorio originariamente applicabile era quello dettato dall'art. 18 bis d. Igs .n. 66/2003, nel testo dichiarato incostituzionale. Quanto ai riflessi connessi alla dichiarazione di incostituzionalità e alla individuazione della disciplina sanzionatoria concretamente applicabile è corretto il riferimento operato dal giudice di appello all'art. 9 r.d.l. n. 692/1923, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3, comma 2, d. Igs. n. 758/1994; secondo quanto condivisibilmente chiarito dal giudice di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della legge. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva (Cass.n. 12659/2019); 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Si premette che parte ricorrente, nell'ascrivere alla Corte di merito l'errato rilievo della formazione del giudicato interno sulla esistenza della violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione, denunzia un difetto di attività del giudice di merito. In ipotesi di denunzia di error in procedendo, nella quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Il rispetto dell'onere di specificità richiede che il ricorrente riporti puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunziato ed in particolare che proceda alla trascrizione o esposizione per riassunto degli atti alla base della censura nella misura necessaria a consentire l'esame nel merito del fatto processuale rispetto al quale è denunziato il vizio di attività del giudice di appello (v. tra le altre, Cass. n. 24048/2021, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 22880/2017, Cass. n. 19410/2015) . Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto si è limitata alla trascrizione solo di due brani del ricorso in appello i quali per la loro brevità, per essere incentrati esclusivamente sulla critica alla consulenza di ufficio di primo grado, per non essere riportato il contesto argomentativo di riferimento, risultano intrinsecamente inidonei a dare contezza dell'errore in tesi ascritto al giudice di merito nel rilevare il giudicato sulle condotte configuranti la violazione sanzionata, nei termini accertati dal primo giudice; 5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso